Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2020, n. 8700

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Massime1

La notifica della cartella di pagamento effettuata mediante consegna nelle mani di persona di famiglia (nel caso di specie costituita dal figlio della convivente del legale rappresentante della società) non costituisce consegna in mani proprie del destinatario dell'atto e di conseguenza si rende necessario l'invio di una raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. La mancata prova dell'invio di tale raccomandata informativa comporta nullità della notifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2020, n. 8700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8700
Data del deposito : 11 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato alla "Serit Sicilia s.p.a." il 15.11.2010 la "M.C. s.r.l." impugnava il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 296 2010 0000055157 ad essa notificato il 15.9.2010, con cui era stata invitata a pagare, entro venti giorni dalla ricezione, la complessiva somma di euro 652.026,07 (comprensiva di interessi di mora, aggi, spese di notifica e spese di iscrizione), con l'avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine, sarebbe stata attivata la procedura di fermo amministrativo di un'automobile alla stessa intestata.

Si costituiva tardivamente in giudizio la "SERIT SICILIA s p.a.", chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.

Con sentenza n. 326/03/11 del 7-29.6.2011 l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria indicati nel preavviso impugnato e rigettava il incorso, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.

Avverso questa sentenza la società contribuente proponeva appello con ricorso notificato il 13.2.2012, chiedendo l'accoglimento del suo originario ricorso, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.

La società di riscossione si costituiva, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna della società contribuente alle spese di entrambi i gradi del giudizio ed impugnava in via incidentale il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese del primo grado.

Con sentenza del 7.3.2013 la CTR Sicilia rigettava entrambi gli appelli sulla base delle seguenti considerazioni: a) alla luce del modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto del 28.6.1999, la relata di notifica doveva essere apposta, sul frontespizio dell'atto;
b) gli estratti di ruolo del concessionario della riscossione riproducevano sostanzialmente il contenuto delle cartelle di pagamento, laddove le relazioni di notifica erano foto riprodotte, sicchè della loro conformità ai rispettivi originali non vi era motivo di dubitare;
c) l'art. 139 c.p.c., al quarto comma, prescrive l'invio della raccomandata informativa solo nell'ipotesi di notificazione al portiere o al vicino, laddove nel caso di specie la stessa era avvenuta nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della società (per una cartella) e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti (per le altre due);
d) per le cartelle emesse dopo 1'1.7.2009 la sottoscrizione poteva essere sostituita dalla indicazione del responsabile del procedimento, mentre per quelle successive l'autografia della firma non era prevista dalla legge come un elemento essenziale dell'atto;
e) trattandosi di atti a contenuto tipico, la motivazione delle cartelle era disciplinata dalla legge e, comunque, l'eventuale insufficienza si poteva far valere solo impugnando tempestivamente le stesse;
f) il preavviso di fermo era stato idoneamente motivato anche attraverso l'elenco delle cartelle;
g) il preavviso conteneva la riproduzione del contenuto essenziale delle cartelle, non essendo, per l'effetto, necessario allegarle, trattandosi peraltro di atti già conosciuti dalla contribuente;
h) quanto alla eccepita carenza di potere in capo alla Serit Sicilia s.p.a., l'atto di affidamento del servizio di riscossione dei tributi nel territorio regionale (peraltro, avvenuto con norma di rango legislativo) non era stato abrogato né impugnato;
i) l'appello incidentale concernente le spese non meritava accoglimento, giustificandosi la compensazione operata in primo grado sulla base della complessità e novità delle questioni oggetto del giudizio e della presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali di segno contrario.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C. s.r.l., sulla base di sei motivi. Riscossione Sicilia s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Ritenuto in diritto



1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 148 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l'apposizione delle relate delle notifiche sul frontespizio delle (anziché in calce alle) cartelle di pagamento non determinasse la nullità delle notificazioni.



1.1. Il motivo è infondato.

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, come già affermato da questa Corte, trova applicazione il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita (come sembra essere avvenuto nel caso di specie) anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cass., sent. n. 14327 del 2009;
conf. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014).

D'altra parte, anche nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto unicamente, in caso di contestazione, a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. n. 15784 del 24/5/2017;
Cass. n. 3452 del 21/1/2016, Cass. 2790 del 21/1/2016;
Cass. n. 15001 del 28/04/2016;
Cass. n. 12888 del 23.6.2015;
Cass. n. 24235 del 27/11/2015).

Del resto, in tema di notifica delle cartelle esattoriali di pagamento, il d.P.R. 29 settembre 2003, n. 602, art. 25, comma 2 - inserito dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, - prevede che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, precisando che essa deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. In attuazione del disposto di tale norma, con decreto 28 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze è stato approvato detto modello, il quale contempla la relata di notifica come parte della cartella da separare all'atto della consegna della stessa al destinatario: al contribuente viene consegnato in busta chiusa l'originale della cartella e non una copia della stessa.

Pertanto, la relata di notifica, posta all'esterno della busta, viene compilata, dalla "finestra" in cui è contenuta, a ricalco sull'originale da consegnare e poi staccata per la consegna all'agente per la riscossione. In tale matrice deve ravvisarsi, nelle ipotesi in esame, la prova della notifica.

Per tali ragioni non possono trovare applicazione, con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, le norme del codice di rito che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l'art. 148 c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte dell'ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga mediante relazione apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

A ben vedere, non ha inciso sul panorama normativo descritto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19.4.2002 (pag. 10 del ricorso), il quale si è limitato ad attribuire ai concessionari del servizio nazionale della riscossione la facoltà di modificare la parte del frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento riguardante la relazione di notifica.



1.2. D'altra parte, è vero che, in tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell'art. 137 c.p.c. a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione è a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Sentenza n. 6749 del 21/03/2007).

Ma è altrettanto vero che la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla, qualora, come nel caso di specie, non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016).

D'altra parte, anche a voler considerare l'apposizione in calce all'atto della relata di notifica come un requisito formale indispensabile (art. 156, co. 2, c.p.c.), la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, co. 3, c.p.c.).

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