Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2012, n. 11066

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Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2012, n. 11066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11066
Data del deposito : 2 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - rel. Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente Sez. -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16802/2009 proposto da:
MARAFIOTI A, elettivamente domiciliata in ROMA, 2012 PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA EREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa, rappresentato e difeso dagli avvocati IOVINO GIUSEPPE, GAVIOLI GIANNI, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 958/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2012 dal Presidente Dott. P V;

udito l'Avvocato Antonino PELLICANÒ;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Angela Marafioti ha intimato precetto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento della somma di 367,88 Euro - dei quali 104,63 quale credito nascente dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo e 263,05 per spese ed onorari pertinenti allo stesso atto di precetto.
L'Inps ha reagito con un'opposizione all'esecuzione, che il tribunale di Reggio Calabria ha accolto con sentenza del 3.7.2008. Angela Marafioti ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 2.7.2009 nel quale ha dedotto due motivi, corredati da quesito.

2. Il tribunale ha avvertito che la ragione per cui l'opposizione veniva accolta non la si poteva considerare implicata dai motivi per cui l'Inps l'aveva proposta.
Che erano stati motivi con cui s'era dedotto che la somma indicata nel titolo esecutivo era stata pagata e che quella precettata per interessi legali era di gran lunga superiore a quella spettante in forza di titolo esecutivo di condanna generica.
Ha tuttavia ritenuto che il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha il potere di rilevare di ufficio che nella pronunzia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancano non solo l'esatta determinazione dell'oggetto del credito e così dell'ammontare della somma di denaro dovuta, ma anche gli elementi di fatto utili a determinarlo.

3. La sezione terza della Corte, cui il ricorso è stato assegnato per la decisione, ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte e con ordinanza del 14.12.2011 ne ha chiesto la soluzione da parte delle sezioni unite.
In applicazione dell'art. 374 c.p.c., comma 2, è stato disposto in tal senso.

4. La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è stato discusso in udienza pubblica.
Il pubblico ministero ha concluso per il suo accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La cassazione della sentenza, con il ricorso, viene chiesta per due motivi, che sono corredati da quesiti.

1.1. Con il primo, la cassazione è chiesta per i vizi di violazione e falsa applicazione di norme sul procedimento (art. 360 c.p.c., n.4, in relazione all'art. 112 c.p.c.) e difetto di motivazione (art.360 c.p.c., n. 5).
Alla Corte è posto il seguente quesito: - se incorre nel vizio di ultrapetizione e conseguente violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., il giudice dell'opposizione all'esecuzione che dichiari d'ufficio la nullità del precetto per genericità del titolo esecutivo, ancorché l'opponente non abbia eccepito come motivo di opposizione l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo e non essendosi instaurato quindi sulla questione il contraddicono tra le parti, con conseguente lesione del diritto di difesa.

1.2. Con il secondo motivo la cassazione è chiesta per il vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 in relazione all'art.474 c.p.c.). Alla Corte è posto il seguente quesito: se, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., costituisce o meno valido titolo esecutivo la sentenza che
contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte.

1.3. Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono stati in sintesi i seguenti.
L'Inps aveva opposto un'eccezione di estinzione del credito per avvenuto pagamento, senza però dare la prova d'aver pagato, prima della intimazione del precetto, la somma in questo indicata. Agli atti del giudizio in cui era stata pronunciata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo erano gli elementi necessari e sufficienti per stabilire la somma per cui era stata pronunciata condanna.
La sentenza riguardava un credito per interessi su interessi scaduti su somme dovute a titolo di adeguamento alla sopravvenuta svalutazione monetaria dell'indennità di disoccupazione, reclamata per gli anni dal 1988 al 1992 sulla base della sentenza 27 aprile 1988 n. 497 della Corte costituzionale. Lo sviluppo del calcolo, come eseguito nel precetto, avrebbe potuto essere verificato, se il giudice avesse attivato il contraddittorio tra le parti, a partire dal numero delle giornate indennizzate, quali risultanti dal prospetto contributivo allegato agli atti del giudizio di primo grado, in cui era stata resa la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, che aveva esteso la condanna agli interessi sugli interessi scaduti.

2. Dalla sentenza della corte d'appello di

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