Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2019, n. 28097
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la seguente Re p. SENTENZA Ud. 17/04/2019 sul ricorso 28277-2013 proposto da: PU RANDAZZO GIUSEPPE RNDGPP59H06G377N, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SVATORE C';- ricorrente - 2019 contro - S G, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18, presso lo studio dell'avvocato D I, che lo rappresenta e difende;N. R.G. 28277 2013 - MINISTERO DELL'INTERNO C.F. 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;- controricorrenti - nonchè contro MORANDO MORENO;- intimato - avverso la sentenza n. 826/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/08/2013 R.G.N. 452/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. A T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;udito l'Avvocato ATTILIO BARBIERI. Fatti di causa 1. R G aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, l'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, il dr. M M, nella qualità di Direttore Generale la Sezione Regionale Toscana Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, e S G, nella qualità di Presidente. 2. Il ricorrente aveva dedotto che: era stato illegittimamente collocato in disponibilità ex I. n. 127/1997 in data 22.5.1998;illegittimamente non era stato destinato a svolgere funzioni di segretario comunale presso sedi vacanti ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 465/1997;era stato lasciato in forzata inattività fino al 2004, data N. R.G. 28277 2013 in cui il Presidente dell'Agenzia, dr. S, aveva avviato il procedimento di mobilità d'ufficio verso il ministero dei Beni Culturali. 3. Egli, sulla scorta di tali allegazioni, aveva chiesto: 1) l'accertamento della illegittimità del collocamento in disponibilità di cui alla legge n. 127/1997 a decorrere dal 22 maggio 1998;2) la pronuncia del provvedimento di caducazione del collocamento in disponibilità;3) l'accertamento della illegittimità del comportamento dei responsabili dell'Agenzia Autonoma di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e della sezione Regionale Toscana dell'Agenzia, consistito nel suo esautoramento dalla funzione di Segretario comunale, al quale era conseguito, in data 17 maggio 2004, il procedimento di mobilità, che si era concluso in data 10 gennaio 2005 con il provvedimento dell'Agenzia di estromissione dall'Albo dei Segretari Comunali;4) il risarcimento dei danni (professionali, l'immagine, morali, esistenziali, patrimoniali, previdenziali);5) la condanna dell'Agenzia Autonoma di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e della sezione Regionale Toscana dell'Agenzia a reiscriverlo nell'Albo dei Segretari comunali "e nelle relative funzioni". 4. Con sentenza n. 71/2009 il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze: aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda avente oggetto il collocamento in disponibilità del 25 maggio 1998, e alle correlate domande risarcitorie, nonché in ordine alla domanda volta alla revoca "ex tunc" di tale atto;aveva , ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., sospeso il giudizio sulla domanda avente ad oggetto la procedura di mobilità di ufficio e le correlate domande risarcitorie sino alla pronunzia del TAR Lazio, dinanzi al quale pendeva il ricorso proposto dal medesimo R;aveva respinto le ulteriori domande risarcitorie e aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 5. La Corte di appello di Firenze, adita dal R, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal R avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata disposta la sospensione del giudizio sulla domanda avente ad oggetto la procedura di mobilità d'ufficio e le conseguenti domande risarcitorie;ha respinto nel resto l'appello proposto dal R e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Interno, quale successore dell'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e in favore di G S, Presidente dell'Agenzia. 6. Il "decisum" della Corte territoriale, per quanto oggi rileva, fonda sulle argomentazioni motivazionali che seguono:N. R.G. 28277 2013 7. era infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita omessa lettura del dispositivo, perchè quest'ultima non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale d'udienza, ben potendo essere documentata da qualsiasi altro atto processuale o desumersi per implicito da altre circostanze;la sentenza di primo grado risultava depositata in cancelleria nella stessa data in cui era stata tenuta l'udienza di discussione;8. era infondata l'eccezione di nullità della sentenza di prìmo grado per omissione del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tali adempimenti non sono previsti a pena di nullità, essendo rimesso al potere discrezionale del giudice di merito di valutare se l'espletamento di tali attività sia utile o meno;9. la domanda avente ad oggetto il provvedimento di collocamento in disponibilità e il pagamento dei danni correlati, al pari della domanda avente oggetto la revoca "ex tunc" di tale atto, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il collocamento in disponibilità non configurava un' illegittima situazione di fatto protrattasi fino al 2004, quindi oltre discrimine temporale del 30 giugno 1998, stabilito dall'art. 69 VII co. d.lgs. 165/2001 per il riparto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria in materia di impiego pubblico;il collocamento in disponibilità costituiva, di contro, a norma dell'art. 17, comma 72, della L. n. 127/1997, la conseguenza automatica ex lege della mancata conferma, o della revoca, del segretario comunale, così come conferma l'art. 19, co 1, d.P.R. n 465 del 1997;in ogni caso, risultava documentato l' atto formale dell'avvenuto collocamento in disponibilità, consistente nella lettera del 20 maggio 1998 della Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali, con cui era stata comunicata l'assegnazione al ricorrente di un incarico di reggenza a seguito del collocamento in disponibilità conseguito alla nomina di un nuovo segretario comunale del Comune di Capoliveri;10. trovava applicazione l'orientamento di legittimità (Cass. n. 7504/2012, n. 3053/2009), secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un dipendente pubblico con qualifica di segretario comunale o provinciale per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo provvedimento disposto in data anteriore al 1 luglio 1998;11. era inammissibile il motivo di censura formulato nei confronti della statuizione di primo grado, che aveva disposto la sospensione del giudizio in relazione alla - N. R.G. 28277 2013 domanda avente ad oggetto la procedura di mobilità di ufficio e le correlate domande risarcitorie, in quanto la predetta pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con istanza di regolamento di competenza;12. la domanda volta alla condanna dell'Agenzia al risarcimento dei danni conseguiti alla mancata assegnazione di sedi vacanti nel periodo di disponibilità era infondata in quanto l'art. 17, comma 78, della L. n. 127 del 1997, e l'art. 19 c. 2 del D.P.R. n. 465 del 1997 attribuiscono all'Agenzia il compito di utilizzare i segretari in posizione di disponibilità in incarichi di supplenza e di reggenza, favorendone la collocazione nell'ambito della provincia di residenza, senza alcuna garanzia in ordine alli effettiva assegnazione degli incarichi, assegnazione rimessa, ai sensi dell'articolo 17 comma 70 della L. n. 127 del 1997, al Sindaco e al Presidente della Provincia;13. era pacifico che il ricorrente aveva ricevuto periodicamente le informazioni sulle sedi di volta in volta vacanti, ed era rimasto indimostrato l'assunto del ricorrente in ordine all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'Agenzia;14. sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 8 del 1999, conv. in I. n. 75 del 1999, avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice al quale apparteneva la giurisdizione in ordine al provvedimento di collocamento in disponibilità;la questione era, comunque, priva di rilevanza perchè l'appellante non aveva agito deducendo il proprio diritto a conservare l'incarico di segretario del Comune di Capoliveri, bensì quello di conseguire l'assegnazione di incarichi ulteriori;15. Avverso questa sentenza Giuseppe R ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero dell'Interno e S G. M M è rimasto intimato. 16. La causa all'Adunanza camerale del 13.6.2018 è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in considerazione della importanza delle questioni dedotte. 17. Il S ha depositato memoria per segnalare che il ricorrente è deceduto e che con sentenza n. 23 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 99 c. 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 18. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dei principi regolatori del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e nullità della sentenza o del " N. R.G. 28277 2013 procedimento del grado di appello ex art. 360, c. 1 n. 4 cod.proc.civ. per violazione: 1) del principio di immodificabilità del collegio giudicante sancito dall'articolo 276, primo comma, cod.proc.civ., per avere il Presidente che ha sottoscritto la sentenza partecipato soltanto all'udienza finale in cui la causa è stata posta in decisione, ma non alle udienze precedenti;2) dei principi regolatori del giusto processo e nullità del procedimento per non avere il Giudice relatore fatto la relazione della causa, come previsto espressamente dall'art. 437 cod.proc.civ. e perchè non v'era stato contraddittorio con il Collegio di appello, in quanto "nell'udienza di discussione orale nessuno dei membri del Collegio giudicante aveva mai esplicitato ai difensori di avere reperito elementi in direzione del convincimento che andavano maturando in proposito e per avere perciò pronunciato una sentenza a sorpresa";3) del principio di durata ragionevole del processo a causa dei ripetuti rinvii. 19. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ, violazione dei principi regolatori del giusto processo ai sensi dell'art.111 Cost. e/o nullità della sentenza del procedimento relativamente a quanto avvenuto nel processo di primo grado, nullità che si era riverberata anche sul giudizio e sulla sentenza di appello, per mancato interrogatorio delle parti e per mancato espletamento del tentativo di conciliazione;il ricorrente, inoltre, deduce la nullità della sentenza impugnata sul rilievo della mancanza dello "svolgimento del processo" e sul rilievo che la Corte territoriale non ha pronunciato sui motivi di gravame relativi alla nullità del procedimento di primo grado. 20. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 1 cod.proc.civ., censura la statuizione che ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario e denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. 21. Il ricorrente in "in via incidentale," denuncia ai sensi dell'art. art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell'art. 6 c. 1 lett. a) e c. 3 del D.P.R. n. 465 del 1997 e assume che il collocamento in disponibilità non rientra tra gli atti di competenza della sezione regionale della Toscana ma di quella nazionale e comunque non del Presidente di una sezione regionale come il S;deduce che la nota del 20.5.1998 reca la dicitura " Alla presente nota, anticipata tramite telefax segue provvedimento formale" e da siffatta circostanza trae la conseguenza che non vi è stato alcun provvedimento formale di collocamento in disponibilità, idoneo, in quanto tale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.' N. R.G. 28277 2013 22. Sostiene che il collocamento in disponibilità costituisce un illecito permanente per cui, ai fini della giurisdizione, occorre fare riferimento al momento della cessazione della condotta inadempiente. 23. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2001 e asserisce che non poteva essere ravvisata una ipotesi di pregiudiziale amministrativa in quanto l'azione promossa innanzi al Tar, diretta all'annullamento degli atti amministrativi impugnati, è diversa da quella proposta innanzi al giudice ordinario, il quale, ai sensi dell'art. 63 del d. Igs. n. 165 2001, può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi. Deduce, inoltre, che il TAR Lazio con la sentenza n. 5011/2009, passata in giudicato e prodotta all'udienza di merito del 18.6.2013, ha declinato la sua giurisdizione qualificando gli atti impugnati come atti di gestione del rapporto. 24. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza e del procedimento di appello per avere la Corte territoriale, nel respingere la domanda risarcitoria per mancata assegnazione di sedi vacanti nel periodo di disponibilità, ricostruito il "petitum" e la "causa petendi" in termini "riduzionistici" e per avere omesso di riportare "lo svolgimento del processo".Deduce che il periodo nel quale era stato tenuto inattivo era durato circa sei anni e l' Agenzia non aveva contestato di essere rimasta inerte per lunghi anni privando esso ricorrente di funzioni e di mansioni. 25. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per mancata assegnazione di sedi vacanti nel periodo di disponibilità. Assume che ai sensi dell'art. 17 c. 78 lett. e) della L. n. 127 del 1997 e dell'art. 6 c. 1 lett. f) dell'art. 19 c. 2 del DPR 465/1997 le amministrazioni devono ritenersi inadempienti non essendo stato contestato che le medesime non hanno utilizzato esso ricorrente in incarichi di reggenza e di supplenza presso i comuni ovvero nelle attività proprie del "funzionamento" dell'Agenzia e delle sedi regionali. Deduce che spettava al convenuto allegare l'adempimento. Asserisce che le informazioni inviate ad esso ricorrente non fanno venire meno gli obblighi imposti all' Agenzia dalle disposizioni di legge richiamate nella rubrica. 26. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo in relazione al rigetto della domanda risarcitoria correlata al • N. R.G. 28277 2013 periodo di collocamento in disponibilità. Addebita alla Corte territoriale di avere errato nel rigettare la domanda risarcitoria sul rilievo che l'Agenzia aveva periodicamente informato esso ricorrente delle sedi prive di segretario titolare e, ribadendo le prospettazioni esposte nel sesto motivo, assume che al segretario comunale collocato in disponibilità è attribuito il diritto ad ottenere gli incarichi previsti dell' art. 17 c. 78 lett. e) della L. n. 127 del 1997 e dell'art. 6 c. 1 lett. f) dell'art. 19 c. 2 del DPR 465/1997. 27. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte territoriale ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 c. 2 del d.l. n 8 del 1999, convertito in legge n. 75 del 1999 sul rilievo che sulla stessa avrebbe dovuto pronunciare il giudice amministrativo. 28. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la question di giurisdizione in virtù di specifico Decreto del Primo Presidentek_'IL d.‘"/ Esame dei motivi 29. Il primo motivo, oltrechè inammissibile, in quanto formulato senza il rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso nelle parti salienti e rilevanti, gli atti processuali del giudizio di merito, che non risultano allegati al ricorso e nemmeno .ne è stata indicata' la sede di produzione (Cass. SSUU8077/2012;25038/2013;Cass. 31997/2018), è anche infondato nei diversi profili in cui è articolato. 30. Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio (ex plurimis Cass. 14415/2018, 22238/2017). 31. La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti, sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.), non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma, nè derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile (Cass. 23495/2010). 32. In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi N. R.G. 28277 2013 dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della I. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. 6218/2019). E', poi, da escludere, che il giudice possa o addirittura debba anticipare alle parti, per evitare sentenze "a sorpresa", gli elementi su cui si formerà, nella fase decisoria, il libero convincimento. 33. Infine, la denuncia di violazione del principio di durata ragionevole del processo a causa dei ripetuti rinvii, oltrechè inammissibile perchè, come già rilevato (cfr. punto 30 di questa sentenza) il ricorrente non ha allegato gli atti processuali relativi ai giudizi di merito sui quali è fondata la doglianza, è infondata perchè, a fronte del principio di durata ragionevole del processo, violazione che non produce nullità del procedimento e della sentenza, l'ordinamento mette a disposizione specifici rimedi e tutele. 34. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè la Corte territoriale ha preso in esame i motivi di censura formulati sul dedotto difetto nel processo di primo grado del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione, e le ha rigettate, in conformità ai principi affermati da questa Corte ' ("ex plurimis" Cass. 641/2004), secondo cui il mancato interrogatorio delle parti ed il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non determina nullità della sentenza. 35. Il motivo è infondato anche nella parte in cui è denunciata la nullità della sentenza per mancata indicazione dello "svolgimento del processo" atteso che la Corte territoriale ha dato ampio conto dello sviluppo della vicenda processuale in conformità all'art. 132 cod.proc.civ. 36. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui censura la statuizione declinatoria della giurisdizione sulle domande aventi ad oggetto il provvedimento di collocamento in disponibilità e il risarcimento dei danni dedotti come subiti in conseguenza di tale provvedimento. 37. La Corte territoriale ha accertato che dell'avvenuto collocamento in disponibilità del R, conseguito automaticamente ex lege alla mancata conferma nelle funzioni di segretario Comunale presso il Comune di Capoliveri, la sezione Regionale Toscana dell'Agenzia Autonoma della Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali aveva dato atto con il provvedimento in data 20.5.1998 con il quale era stata comunicata al R l'attribuzione dell'incarico di reggenza.N. R.G. 28277 2013 38. Non risulta che, dopo tale data vi siano stati atti dell'amministrazione, di legge, regolamentari o della contrattazione collettiva direttamente incidenti sulla posizione soggettiva del ricorrente oggetto della odierna pretesa. 39. Tanto consente di affermare che, secondo la stessa prospettazione attorea, il fatto allegato dal quale sarebbe, poi, scaturita la lesione del diritto di cui si chiede tutela in questa sede è costituito unicamente dal provvedimento di collocamento in disponibilità del 20.5.1508: il "petitum" sostanziale si fonda sull'inadempimento dell'amministrazione per l'avvenuto collocamento in disponibilità, inadempimento al quale deve riconoscersi natura istantanea come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7208/2019, che ha richiamato le precedenti sentenze Cass. SS.UU nn. 8363/2007, 26786/2008, 19549/2010, 3053/2009 (le ultime due pronunciate proprio in materia di rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali), sebbene i suoi effetti dannosi potevano o possono riverberarsi sull'ulteriore corso del rapporto. 40. Si tratta, come osservato dalle SSUU nella richiamata sentenza n. 7208/2019 (che ha richiamato Cass. SSUU n. 16303/2014) "di un riflesso meramente fattuale, collegabile al protrarsi dell'inerzia non solo della parte asseritamente inadempiente ma della stessa parte adempiente che non ha tempestivamente reagito all'altrui inadempienza, che per ciò solo non muta la natura istantanea dell'inadempimento. In altri termini, permanenti possono essere gli effetti ma non l'illecito, giacché esso si è consumato con un'azione puntuale e non reiterata. Diversamente si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di dividere la giurisdizione sulla base di elementi rimessi alla condotta delle parti, separatamente dal complesso degli atti procedimentali intervenuti". 41. Le SSU di questa Corte nella già richiamata sentenza n. 7208/2019 hanno osservato che questi principi reggono anche al vaglio della giurisprudenza delle Sezioni Unite (inaugurata da Cass. Sez.Un. 3183/2012, poi consacrata da Cass. Sez. Un. 220726/2012, e seguita, tra le tante, da 4251/2016) che, ai fini del riparto di giurisdizione, superando il diverso orientamento fondato sul principio del frazionamento (su cui, ex multis, Cass. 25258/2009), ha valorizzato l'unitarietà sostanziale della fattispecie dedotta in giudizio nelle questioni cosiddette «a cavallo», ossia ricadenti in parte prima e in parte dopo il 30 giugno 1998. 42. Questa giurisprudenza, invero, pur sancendo che in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione del giudice ordinario è la regola mentre quella del giudice amministrativo è ipotesi eccezionale, mantiene ferma la potestà N. R.G. 28277 2013 giurisdizionale di quest'ultimo per tutte quelle controversie concernenti questioni che, in concreto, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, il pubblico dipendente avrebbe potuto instaurare e che aveva tempo fino al 15 settembre 2000 per instaurare. 43. E' stato precisato che il «canone della "fattispecie sostanzialmente unitaria" costituisce una nozione di sintesi ricavata dalla controversia in concreto sottoposta al giudice e connotata da identità di "petitum" e "causa petendi" della pretesa azionata con riferimento all'intero periodo controverso, anche se "a cavallo" del 30 giugno 1998». 44. Ebbene, come si è già rilevato, il "petitum" e la "causa petendi" dell'odierna controversia sono costruiti sull'asserita lesione del diritto del ricorrente a non essere collocato in disponibilità, lesione che si è consumata in un momento certo e collocabile nel tempo, e precisamente il 20.5.1998, data della adozione del provvedimento di collocamento in disponibilità e di attribuzione dell'incarico di reggenza, pacificamente avvenuto prima del 30 giugno 1998. 45. Né risulta intervenuto (nulla essendo stato dedotto al riguardo) un atto, amministrativo, legislativo o contrattuale, che abbia inciso sulla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio rendendola azionabile dopo il 30 giugno 1998. 46. In conclusione, deve ritenersi che nella fattispecie in esame, tanto la genesi quanto l'azionabilità del diritto ricadono interamente nel periodo precedente il 30 giugno 1998, sicché si è fuori dalle ipotesi cosiddette «a cavallo», per le quali può trovare applicazione il principio della «fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale». 47. Sussiste pertanto "ratione temporis" la giurisdizione del giudice amministrativo. 48. Occorre al riguardo richiamare il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.
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