Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 16608

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In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di prestazione di servizi di investimento mobiliare, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine stabilito per la contestazione "ex" art. 14, legge n. 689 del 1981 - applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 44, D.Lgs. n. 415 del 1996 - l'attività di accertamento deve essere ritenuta comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, onde riscontrarne l'idoneità ad integrare gli elementi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi dalle norme che regolano l'attività degli intermediari, fermo restando che la valutazione di tali elementi, pur non essendo assoggettata ad un termine predeterminato, deve tuttavia avvenire entro un termine ragionevole. In detta fase di accertamento, dalla cui ultimazione soltanto decorre il succitato termine, rientra anche la messa a disposizione della Consob, nella sua composizione collegiale, della relazione ispettiva finale redatta dagli ispettori che fanno parte del relativo servizio, in quanto detta relazione ha carattere istruttorio, non deliberativo.

Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di prestazioni di servizi di investimento mobiliare è applicabile l'art. 3, legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente, il decreto del Ministro del tesoro che applica la sanzione può essere motivato 'per relationem', mediante il rinvio all'atto della Consob recante la proposta di irrogazione della sanzione, purché quest'ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

In tema di responsabilità per illecito amministrativo, in virtù dell'art. 3, legge n. 689 del 1981, a carico dei componenti del collegio sindacale di una banca di credito cooperativo sussiste la presunzione di colpa 'iuris tantum' per le irregolarità riferibili a carenze organizzative di carattere generale (nella specie, consistenti nel mancato adeguamento della struttura organizzativa ed informatica della banca alla attività di intermediazione mobiliare), che determinano l'inosservanza delle norme che disciplinano lo svolgimento della attività, in quanto il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge nell'amministrazione della società.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 16608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16608
Data del deposito : 5 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G A, L F, M A, A P, L B, B P, G C, C M, F L, A A, M G, S R, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Crociferi n. 44, presso il prof. avv. S M e l'avv. R A, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, rispettivamente in persona del Ministro e del Presidente, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che Li rappresenta e difende come per legge;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -
nonché
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, rispettivamente in persona del Ministro e del Presidente, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che Li rappresenta e difende come per legge;

- ricorrenti incidentali -
contro
G A, L F, M A, A P, L B, B P, G C, C M, F L, A A, M G, S R, batti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Crociferi n. 44, presso il prof. avv. S M e l'avv. R A, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;



- controricorrenti -


avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 2972/99 Cron. del 30 settembre 1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 marzo 2003 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;

uditi, per le parti, l'avvocato Allegrucci e l'avvocato dello Stato Nucaro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto notificato l'11 dicembre 1998 al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e alla Commissione nazionale per le Società e la Borsa-CONSOB, i signori Giovanni Aversa, Leandro Fermetti, Mario Apolloni, Antonio Pompei, Luigi Bocchini, Bruno Petrella, Giancarlo Cecchetti, Corrado Marchionni, Francesco Liberati, Angelo Angelone, Mario Gargano, Sebastiano Roccia proponevano opposizione innanzi alla Corte d'appello di Roma, unitamente al signor Claudio Scwarzemberger successivamente deceduto, avverso il decreto con il quale erano state loro irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 195, quarto comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, perché ritenuti responsabili, quali componenti del
consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l. (d'ora innanzi: Banca), della violazione di norme relative alla disciplina dell'attività di prestazione di servizi di investimento.
I ricorrenti assumevano l'illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo, in particolare:
a) che le violazioni erano state contestate dalla CONSOB (solo) il 27 febbraio 1998 e, quindi, oltre il termine (di novanta giorni) dall'accertamento (da ritenersi compiuto il 12 novembre 1997, con la conclusione degli accertamenti ispettivi) stabilito dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si era ormai estinta la
pretesa sanzionatorio relativa alle irregolarità accertate;

b) che la motivazione del provvedimento era da ritenersi carente, in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti per l'affermazione della loro responsabilità, anche perché in esso si faceva riferimento ad un atto (la proposta di irrogazione della sanzione formulata dalla CONSOB) che non era stato loro comunicato ne' era stato allegato;

c) che la motivazione del decreto impugnato era da ritenersi carente anche con riferimento alla determinazione delle sanzioni inflitte;

d) che le irregolarità rilevate nell'esercizio dei servizi d'investimento della Banca non erano, comunque, riferibili, neppure in parte, ad una loro azione od omissione, dolosa o colposa. 2) La Corte territoriale escludeva che la contestazione fosse stata tardiva, osservando che l'inizio della decorrenza del termine concesso per la contestazione degli addebiti non poteva essere individuato nel momento in cui si erano concluse le operazioni ispettive e neppure in quello della redazione della relazione ispettiva (24 novembre 1997), ma solo nel momento in cui era stato fatto "il punto definitivo" sulle irregolarità riscontrate (19 gennaio 1998) con la redazione relazione diretta alla Commissione e cioè all'organo di vertice, cui compete la formulazione della proposta di irrogazione delle sanzione.


2.1. La Corte negava, altresì, la sussistenza dell'eccepito difetto di motivazione, assumendo, in particolare:
a) che ad integrare il requisito della motivazione, la cui mancanza determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, è sufficiente "la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento", essendo tali elementi sufficienti alla individuazione della pretesa sanzionatoria avanzate e allo svolgimento dell'attività difensiva del soggetto al quale la sanzione viene irrogata;

b) che tali elementi erano ricavabili dal contenuto complessivo del decreto impugnato e dagli atti da esso specificamente richiamati e, in particolare dall'atto di contestazione formale da parte della CONSOB del 25 febbraio 1998 e dalla successiva proposta di irrogazione delle sanzioni formulata dalla stessa Commissione il 20 agosto 1998;

c) che l'atto di contestazione era stato portato, a suo tempo, a conoscenza degli opponenti, e la sua mancata allegazione doveva ritenersi irrilevante;

d) che la proposta di irrogazione della sanzione formulata dalla CONSOB, pur non essendo stata materialmente allegata al decreto, era comunque a disposizione degli opponenti che avrebbero potuto prenderne visione e ottenerne copia.

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