Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2022, n. 25750
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata, di conferma della sentenza della CTP che in accoglimento del ricorso D.M.S. socia accomandante della Sas D Lllo Pitture di D Lllo e C. Sas aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di iscrizione a ruolo per debiti della società D.L. Pitture di D.L.A. e C. sas, di cui la D.M. era stata socia accomandante, portati da avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società.
La sentenza aveva ritenuto che la socia accomandante, titolare di una quota pari al 5% del capitale sociale, fosse obbligata per i debiti sociali secondo il disposto normativo di cui agli artt. 2304 e 2313 c.c. e, in particolare, nei limiti della sua quota, pari al 5% del capitale sociale.
Contro la sentenza è stato proposto ricorso dall'Agenzia delle Entrate con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 25283/18 la Sesta sezione di questa Corte, rilevato il contrasto interpretativo in materia, ha rimesso la causa all'udienza pubblica di questa Quinta sezione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione degli artt. 2313 e 2304 c.c. in quanto il beneficio di escussione e la limitazione di responsabilità nei limiti della quota rilevano nella fase esecutiva ma non è impedito al creditore di precostituirsi un titolo nei confronti del socio per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questo e poter agire esecutivamente senza indugi una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente;
comunque, aggiunge la ricorrente, la stessa CTR, anzichè annullare in toto la cartella, avrebbe