Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14964

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Poiché la legge 29 febbraio 1988, n. 48, nel convertire il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, ha, all'art. 1, comma secondo, fatto salvi, ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, Cost., non solo gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti sulla base dei D.L. 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442, non convertiti, ma anche gli effetti prodotti dai medesimi decreti, devono ritenersi non assoggettabili all'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fallimentare i pagamenti effettuati per contributi sociali a favore degli enti gestori effettuati nella vigenza dei D.L. non convertiti, che detta previsione contenevano.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14964
Data del deposito : 4 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, A C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
FENTO L A;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 13900/02 proposto da:
FENTO L A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA G.

PISANELLI

4, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato V B, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 5/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 14/01/02 R.G.N. 418/97;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;

udito l'Avvocato BUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO

Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona la Curatela del Fallimento Lenti Anna, già titolare dell'impresa individuale Golden River, conveniva l'INPS per la revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della L. Fall., dei pagamenti effettuati in suo favore per complessive L. 240.489.710 anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza del 3/3/88, su istanza dello stesso INPS, e quindi per la condanna al pagamento della suddetta somma.
L'INPS contrastava la domanda, per carenza di interesse (non essendo dimostrata l'esistenza di crediti di grado potiore) e violazione della legge n. 48 del 1988 e dei D.L. n. 156, 244, 358 e 442 del 1987 che escludevano la revocabilità dei pagamenti in questione. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'Appello, con sentenza del 10/10/01 - 14/1/02, confermava la decisione, sul rilievo che la normativa invocata dall'INPS era di carattere innovativo e quindi non era retroattiva, come invece aveva sostenuto l'Istituto "erroneamente identificando il pagamento con l'effetto solutorio del pagamento". In proposito osservava la Corte territoriale che "è evidente che tutti i pagamenti, anche quelli dei contributi in favore dell'INPS, hanno effetto solutorio, ma eccezionalmente solo i pagamenti...a far data dall'entrata in vigore della legge non sono soggetti all'azione revocatoria e la disposizione di salvaguardia (art. 1, 2 comma, L. n. 48/88) non prevede alcuna retroattività che, rappresentando una
deroga ad una eccezione, deve essere chiara ed espressa". La prima censura doveva quindi essere rigettata.
La seconda censura (relativa a due versamenti di L. 18.000.000 effettuato in data 30/3/87 e di L. 29.166.278 effettuato il 15/4/87, in anteriore alla decretazione d'urgenza iniziata col primo D.L. n. 156 del 28/4/87) non poteva essere accolta, quanto al primo
versamento, perché l'INPS aveva inoltrato istanza di fallimento contro il suo debitore in data 26/6/87, tre mesi dopo avere ricevuto il primo dei suddetti pagamenti, "per cui non è pensabile che ignorasse lo stato di decozione della ditta", quanto al secondo versamento, perché "ai sensi dall'art 67 L. Fall, qualsiasi pagamento effettuato da un fallito è revocabile, purché sia stato eseguito entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e ci sia la prova della conoscenza dello stato di insolvenza" (irrilevante era quindi il fatto che si fosse trattato del pagamento di un debito corrente autodichiarato dalla ditta e che l'INPS non poteva rifiutare, come sostenuto dall'Istituto appellante). Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste la Curatela fallimentare con controricorso e ricorso incidentale sulle spese, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 77, ultimo comma, della Costituzione e degli art. 1, comma 2, L. n. 48 del 29/2/88 (di conversione del D.L. n. 536 del 30/12/87) art. 4, comma 4, D.L. n. 442 del 30/10/87, non convertito, art. 4, comma 4, D.L. 358 del 28/8/87, non convertito, art. 4, comma 4, D.L. n. 244 del 27/6/87, non convertito, art. 4, comma 4, D.L. n. 156 del 28/4/87,
non convertito, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.), deduce il ricorrente che la ditta Golden River di Lenti Anna
nel 1987 ha effettuato i pagamenti in acconto del suo maggior debito per contributi omessi e sanzioni e precisamente: due, in data 30 marzo e 15 aprile, anteriori alla decretazione d'urgenza iniziata con D.L. n. 156/87 nel quale è compresa la disposizione dell'art. 4, comma 4, secondo cui "i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori...non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67" L. Fall.. Questa disposizione è stata riproposta in tutti i decreti legge successivi e quindi definitivamente introdotta nell'ordinamento previdenziale con la legge n. 48/88, di conversione dell'ultimo D.L. n. 536/87;

secondo questa norma sono fatti salvi gli atti e gli "effetti prodotti" durante il periodo di vigenza dei decreti legge non convertiti. Non si pone quindi un problema di retroattività della suddetta legge di conversione, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma di regolamentazione degli effetti dei decreti non convertiti e quindi di sanatoria prevista dalla Costituzione e concretamente attuata dal legislatore ordinario. Il pagamento di una quota del debito contributivo rientra nella categoria dei negozi giuridici che modificano, estinguono o creano situazioni in capo ai soggetti;
il parziale adempimento di un'obbligazione comporta la parziale estinzione della stessa con conseguente liberazione del debitore;
questa rientra "de plano" nell'ambito di efficacia della disposizione di sanatoria, comportando di conseguenza la limitazione dell'efficacia della azione revocatoria fallimentare. I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale è fondato nei limiti che saranno in seguito precisati, mentre quello incidentale resta assorbito. Osserva in proposito la Corte che effettivamente a partire dal D.L. n. 156 del 1987 è stata introdotta all'art. 4, 4 comma, la norma
secondo cui "i pagamenti effettuati per contributi sociali...a favore degli enti gestori...non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67" L. Fall.;
questa disposizione è stata ripetuta in tutti i successivi decreti legge non convertiti, fino alla emanazione della L. n. 48/818, di conversione dell'ultimo. Questa legge, a norma dell'art. 77 Cost. (che prevede il potere delle Camere di "regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti") ha stabilito, al secondo comma dell'art. 1 che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" e "sono fatti salvi gli effetti prodotti" ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge" non convertiti, compresi tutti quelli invocati dal ricorrente INPS. La Corte territoriale ha escluso che la regolamentazione dei rapporti pregressi f sorti nel periodo di vigenza dei decreti legge in questione, effettuata dal legislatore ordinario possa valere per il caso in esame, sulla base delle seguenti considerazioni: che "la salvezza prevista dall'art. 1, comma 2 della citata L. n. 48/88" si riferisce soltanto "agli atti, ai
provvedimenti e ai rapporti sorti in base ai precedenti decreti legge";
che detta "salvezza" attiene "alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi e a quelle per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici";
che la norma di salvaguardia si estende "anche ai decreti n. 882/86 e n. 48/87 che non prevedevano l'irrevocabilità del pagamento dei contributi".
Si osserva in proposito che la prima delle ragioni è errata, perché frutto di una parziale lettura della disposizione in esame, che oltre a fare salvi "atti", "provvedimenti" e "rapporti", fa salvi anche "gli effetti prodotti" dai decreti legge richiamati;
fra tali effetti sicuramente rientra sia quello principale derivante da ogni pagamento e cioè quello solutorio che porta alla liberazione del debitore, che quello secondario espressamente previsto dalla decretazione d'urgenza (confermata dalla legge ordinaria e dalla disposizione di salvaguardia) relativo alla irrevocabilità del versamento, in deroga alla normale legislazione fallimentare. Da ciò deriva l'infondatezza anche del secondo motivo, perché la norma di salvaguardia copre pure questi effetti, principale e secondario, in quanto non contiene nessuna limitazione e nessun riferimento particolare al versamento dei contributi o ai trattamenti pensionistici e quindi arbitraria è la conclusione cui perviene la Corte d'Appello. La terza ragione della decisione è assolutamente irrilevante, perché la sanatoria si riferisce a tutti gli effetti prodotti da ciascun decreto legge e quindi l'estensione ai decreti precedenti (che producono altri effetti ma non contengono la disposizione sulla irrevocabilità dei pagamenti) nulla dice in merito ad una norma introdotta con i decreti successivi e per la quale vale ugualmente la norma di salvaguardia. La sanatoria prevista dal secondo comma dell'art. 1 della L. n. 48/88 è quindi idonea a salvaguardare tutti gli effetti prodotti dai decreti legge citati in questa disposizione e quindi anche quello relativo alla irrevocabilità dei pagamenti effettuati nel vigore dei vari decreti legge, a partire da quello n. 156/87 e fino alla entrata in vigore della legge di conversione. Questa conclusione ovviamente vale per tutti i versamenti effettuati nel periodo di vigenza dai vari decreti legge non conVertiti e che sono quindi coperti dalla normativa d'urgenza che prevede il beneficio della irrevocabilità del pagamento effettuato in favore dell'Istituto, in deroga alla normativa ordinaria in tema di revocatoria fallimentare. Per il pagamento effettuato in data 27/8/87, il giudice del rinvio accerterà la fondatezza o meno della contestazione mossa dalla Curatela del Fallimento Lenti Anna, secondo cui lo stesso sarebbe fuori dall'ambito di applicazione della decretazione d'urgenza, perché effettuato in un momento in cui nessuno dei decreti non convertiti era in vigore.
Entro questi limiti va accolto il ricorso principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale sulle spese. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Bologna. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

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