Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2022, n. 18748
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGANELLI LUIGI nato a SANTA PAOLINA il 05/08/1962 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo 2 e il rigetto degli altri motivi di ricorso;
udito il difensore avv. O P PSI del foro di AVELLINO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 18 dicembre 2019 - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Avellino. L M è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. per aver provocato la morte di U C verificatasi il 12 luglio 2018 a seguito di incidente stradale;
- del reato di cui all'art. 189 comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo stato convolto nel sinistro, si era allontanato omettendo di prestare assistenza al C. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 189 comma 6 cod. strada fosse assorbita nel reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga;
ha escluso la sussistenza della aggravante di cui all'art. 589 bis comma 5 n. 3 (ritenuta sussistente dal giudice di primo grado) e ha ritenuto applicabili - oltre all'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. (già ritenuta dal giudice di primo grado) - anche le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva escluso). Conseguentemente (tenuto conto della riduzione per la scelta del rito e del vincolo della continuazione tra i reati, ritenuto sussistente dal giudice di primo grado), ha rideterminato la pena nella misura finale di anni 2 di reclusione disponendone la sospensione condizionale. Ha confermato, invece, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro, sia le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 12 luglio 2018, alla intersezione tra via Tuori e via Marotta, nel comune di Santa Paolina (AV). Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, M si trovava alla guida dell'autovettura Tata Safari targata CA808MI, procedeva a una velocità moderata, stimata nell'ordine dei 35 km/h, e investì il pedone Ugo Censillo che stava attraversando diagonalmente la strada all'altezza di una intersezione procedendo da destra verso sinistra per la direzione di marcia dell'auto. A seguito dell'urto il pedone fu sbalzato sul manto stradale. Il conducente dell'auto si dette alla fuga, ma, dopo aver percorso alcuni metri, avvisò due passanti che in via Tuori c'era un uomo per terra. I Carabinieri, intervenuti poco dopo, constatarono il decesso del C. M fu identificato quale conducente dell'auto sulla base della testimonianza delle donne alle quali si era rivolto per segnalare l'investimento.
3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Sostiene che - a fronte del riconoscimento del concorso di colpa del pedone (che attraversò diagonalmente in corrispondenza di una intersezione così violando l'art. 190 commi 2 e 3 cod. strada) e della accertata velocità del veicolo (35 km/h) - la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità per M di prevedere ed evitare l'investimento e, soprattutto, non avrebbe indicato in cosa sarebbe consistita la condotta alternativa doverosa. Più in particolare osserva: - che mantenendo una velocità inferiore ai 35 km/h M avrebbe violato il codice della strada perché sarebbe stato di intralcio alla circolazione e, poiché sul luogo del sinistro non vi erano strisce pedonali, nulla gli imponeva di farlo;
- che l'attraversamento del pedone avvenne diagonalmente, dando le spalle all'auto e fu dunque improvviso e imprevedibile;
- che la sentenza ha dedotto ex post dal verificarsi dell'evento una disattenzione alla guida da parte di M;
- che l'evento può essere spiegato, invece, tenendo conto dei normali tempi di reazione in presenza di ostacoli imprevedibili. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dedotto la necessità di mantenere una velocità inferiore a quella - in sé moderata - di 35 km/h sulla base di una motivazione manifestamente illogica. A conferma di ciò, il ricorso riporta testualmente un passaggio della motivazione nel quale si afferma che «la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada non costituisce una evenienza eccezionale», ma rientra nella classe di rischi che le disposizioni in tema di velocità mirano a neutralizzare. Rileva che si tratta di argomentazione apodittica, illogica e contrastante con una affermazione contenuta in altra parte della sentenza, nella quale si legge che
udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo 2 e il rigetto degli altri motivi di ricorso;
udito il difensore avv. O P PSI del foro di AVELLINO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 18 dicembre 2019 - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Avellino. L M è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. per aver provocato la morte di U C verificatasi il 12 luglio 2018 a seguito di incidente stradale;
- del reato di cui all'art. 189 comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo stato convolto nel sinistro, si era allontanato omettendo di prestare assistenza al C. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 189 comma 6 cod. strada fosse assorbita nel reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga;
ha escluso la sussistenza della aggravante di cui all'art. 589 bis comma 5 n. 3 (ritenuta sussistente dal giudice di primo grado) e ha ritenuto applicabili - oltre all'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. (già ritenuta dal giudice di primo grado) - anche le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva escluso). Conseguentemente (tenuto conto della riduzione per la scelta del rito e del vincolo della continuazione tra i reati, ritenuto sussistente dal giudice di primo grado), ha rideterminato la pena nella misura finale di anni 2 di reclusione disponendone la sospensione condizionale. Ha confermato, invece, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro, sia le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 12 luglio 2018, alla intersezione tra via Tuori e via Marotta, nel comune di Santa Paolina (AV). Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, M si trovava alla guida dell'autovettura Tata Safari targata CA808MI, procedeva a una velocità moderata, stimata nell'ordine dei 35 km/h, e investì il pedone Ugo Censillo che stava attraversando diagonalmente la strada all'altezza di una intersezione procedendo da destra verso sinistra per la direzione di marcia dell'auto. A seguito dell'urto il pedone fu sbalzato sul manto stradale. Il conducente dell'auto si dette alla fuga, ma, dopo aver percorso alcuni metri, avvisò due passanti che in via Tuori c'era un uomo per terra. I Carabinieri, intervenuti poco dopo, constatarono il decesso del C. M fu identificato quale conducente dell'auto sulla base della testimonianza delle donne alle quali si era rivolto per segnalare l'investimento.
3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Sostiene che - a fronte del riconoscimento del concorso di colpa del pedone (che attraversò diagonalmente in corrispondenza di una intersezione così violando l'art. 190 commi 2 e 3 cod. strada) e della accertata velocità del veicolo (35 km/h) - la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità per M di prevedere ed evitare l'investimento e, soprattutto, non avrebbe indicato in cosa sarebbe consistita la condotta alternativa doverosa. Più in particolare osserva: - che mantenendo una velocità inferiore ai 35 km/h M avrebbe violato il codice della strada perché sarebbe stato di intralcio alla circolazione e, poiché sul luogo del sinistro non vi erano strisce pedonali, nulla gli imponeva di farlo;
- che l'attraversamento del pedone avvenne diagonalmente, dando le spalle all'auto e fu dunque improvviso e imprevedibile;
- che la sentenza ha dedotto ex post dal verificarsi dell'evento una disattenzione alla guida da parte di M;
- che l'evento può essere spiegato, invece, tenendo conto dei normali tempi di reazione in presenza di ostacoli imprevedibili. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dedotto la necessità di mantenere una velocità inferiore a quella - in sé moderata - di 35 km/h sulla base di una motivazione manifestamente illogica. A conferma di ciò, il ricorso riporta testualmente un passaggio della motivazione nel quale si afferma che «la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada non costituisce una evenienza eccezionale», ma rientra nella classe di rischi che le disposizioni in tema di velocità mirano a neutralizzare. Rileva che si tratta di argomentazione apodittica, illogica e contrastante con una affermazione contenuta in altra parte della sentenza, nella quale si legge che
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