Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/03/2023, n. 07576
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15886/2022 R.G. proposto da M F, rappresentato e difeso dall’avv. G C ed elettivamente domiciliato in Eboli, via Amendola, n. 84;–ricorrente – e OPRAMOLLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. F d V, presso il cui studio in Battipaglia, via Plava n. 6, è elettivamente domiciliato;-controricorrente- Avverso la sentenza n. 289/2022 resa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 2/3/2022, pubblicata il 11/3/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dalla dott.ssa V P;Rilevato che: Oggetto: Appello –Deferimento del giuramento decisorio –Ammissibilità –Condizioni. 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 12 gennaio 2012, O G chiese che M F venisse condannato al rilascio dell’immobile sito in Battipaglia, via Mazzini, in quanto detenuto sine titulo, adducendo che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 437/2007, confermata in sede di legittimità e di giudizio di revocazione, aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare intercorso con la controparte. Costituitosi in giudizio M F chiese il rigetto della domanda, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna del ricorrente al rimborso della somma di € 67.655,85, versata anticipatamente a titolo di corrispettivo per la vendita del suddetto immobile, e al risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita, consistente nel mancato guadagno subito per la indisponibilità del bene, e per la perdita subita per il mancato acquisto dell’immobile, costituito dal maggior valore del bene conseguito dal 1993 all’attualità. Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 10 ottobre 2012, il giudice adito, in data 13 gennaio 2008, emise la sentenza n. 379/2018 con la quale accolse la domanda attrice e, parzialmente, la prima domanda riconvenzionale del convenuto ex art. 2033 cod. civ., condannando O G al pagamento, in favore di M F, della somma di € 33.156,53, oltre interessi legali dal 24 maggio 2011 al soddisfo, mentre rigettò le ulteriori domande riconvenzionali da quest’ultimo proposte. Avverso la predetta sentenza, propose appello M F, instaurando un giudizio nel quale si costituì O G, che chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale, onde ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto, in capo a M F, a percepire l’importo di € 35.725,02, non essendo stata detta somma mai consegnata all’appellato, stante l’assenza di un atto di quietanza contenuto nel preliminare, e, in subordine, l’accertament o della non debenza di tale somma, essendo stata la stessa versata in esecuzione di un preliminare affetto da nullità, oltre alla condanna del predetto alla sua restituzione. Con sentenza n. 289/2022, pubblicata l’11 marzo 2022, la Corte d’appello di Salerno rigettó l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata e compensando le spese del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza Francesco Marino propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. O G si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria.
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