Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18284
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Z D, nato a Melito di Porto Salvo il 25/03/1986 avverso la sentenza del 01/11/2017 della Corte d'Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, con la quale D Z è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615 ter cod. pen.. I fatti riguardano l'accesso, mediante abusivo utilizzo della password, alla casella di posta elettronica speedmaster70@virgilio.it, in uso a F B;
la lettura della relativa corrispondenza e la modifica delle credenziali d'accesso, tanto da renderla inaccessibile al titolare del relativo dominio.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. M S, deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato contestato, nella specie non configurabile, in difetto delle caratteristiche di "sistema informatico protetto da misure di sicurezza" invece riconosciuto alla casella di posta elettronica nella quale l'imputato si era introdotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Il tema che il ricorso investe attiene alla riconducibilità del fatto in contestazione all'alveo precettivo dell'art. 615-ter cod. pen.. 2.1. La fattispecie delittuosa in rassegna ha formato oggetto di due interventi delle Sezioni Unite. Con la sentenza C è stato affermato che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema» (Sez. U, n. 4694/2012 del 27/10/2011, C, Rv 251269). Con la sentenza S le Sezioni Unite, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), hanno avuto modo di precisare, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, con la quale D Z è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615 ter cod. pen.. I fatti riguardano l'accesso, mediante abusivo utilizzo della password, alla casella di posta elettronica speedmaster70@virgilio.it, in uso a F B;
la lettura della relativa corrispondenza e la modifica delle credenziali d'accesso, tanto da renderla inaccessibile al titolare del relativo dominio.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. M S, deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato contestato, nella specie non configurabile, in difetto delle caratteristiche di "sistema informatico protetto da misure di sicurezza" invece riconosciuto alla casella di posta elettronica nella quale l'imputato si era introdotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Il tema che il ricorso investe attiene alla riconducibilità del fatto in contestazione all'alveo precettivo dell'art. 615-ter cod. pen.. 2.1. La fattispecie delittuosa in rassegna ha formato oggetto di due interventi delle Sezioni Unite. Con la sentenza C è stato affermato che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema» (Sez. U, n. 4694/2012 del 27/10/2011, C, Rv 251269). Con la sentenza S le Sezioni Unite, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), hanno avuto modo di precisare, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso,
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