Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2012, n. 17535

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In tema di IRPEF, il pagamento di un capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli) effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temnporis".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2012, n. 17535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17535
Data del deposito : 12 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. V B - rel. Consigliere -
Dott. C E - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. V A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N T, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina n. 128, presso la Dott. P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D S A e Franco d'Acunto, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 119/44/08, depositata il 14 luglio 2008. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2012 dal Relatore Cons. Dott. B V;

uditi l'avv. A M d S per il ricorrente e l'avvocato dello Stato A D S per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C S, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali (IRPEF) operate nel 2003, con l'aliquota prevista dal criterio della tassazione separata, sulle somme erogate in unica soluzione dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli, Teucro Nicolucci, dipendente del Banco dal 1963 al 2001, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso, "escludendo dalla tassazione separata i contributi versati dal contribuente".

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e art. 51, comma 1 (ex artt. 46 e 48)
(T.U.I.R.), il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui, per giustificare l'applicazione dell'ordinario regime della tassazione separata, attribuisce alle somme erogate in unica soluzione dal Fondo la natura giuridica di reddito da lavoro. Sostiene che, a seguito del D.Lgs. 124 del 1993, i fondi complementari sono divenuti fondi di previdenza e le loro prestazioni non hanno più natura di retribuzione differita, ma rivestono funzione previdenziale nell'ambito della tutela pensionistica complessiva di cui all'art. 38 Cost.. Formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: "...se la somma una tantum corrisposta, nell'ambito di un rapporto previdenziale, in base ad un accordo ad hoc, da un Fondo complementare operante ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un iscritto, con rinunzia del ricevente all'iscrizione al Fondo, sempre che la provvista da cui il Fondo ha attinto per eseguire il pagamento concordato con il soggetto destinatario della prestazione era costituita in larga misura dai contributi previdenziali del datore di lavoro e del lavoratore, non ha natura retributiva e, pertanto, sfugge alla disciplina del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49-51 e 17- 19".
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1, art. 6, comma 1, e art. 17, comma l, lett. a), cit. T.U.I.R., sentenza d'appello è censurata là dove trascura che l'effetto transattivo voluto dalle parti dell'accordo sul c.d. "zainetto", costituente presupposto giuridico dell'erogazione, abbia azzerato ogni relazione tra la somma liquidata in unica soluzione e la pregressa obbligazione pensionistica dell'ente pagatore, e ciò in quanto l'effetto tipico delle transazione è di natura preclusiva rispetto alla pregressa situazione giuridica. Inoltre, essendo stato il pagamento effettuato "a saldo e stralcio", è stato determinato al di fuori e indipendentemente da ogni schema previdenziale, dando luogo a un'anomala attribuzione patrimoniale e non reddituale, come tale non assoggettabile ad alcuna tassazione.
Formula, al riguardo, il seguente quesito di diritto: "...se il pagamento di un capitale una tantum da parte di un Fondo Pensione operante ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, determinato forfettariamente e corrisposto a saldo e stralcio in virtù di un accordo bonario, con rinunzia del ricevente all'iscrizione al Fondo e ad ogni diritto, ragione e azione anche non correlati all'erogazione del capitale, non costituisca reddito di lavoro in quanto non ha natura retribuiva, ne' capitalizzazione del reddito di pensione per

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