Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07244
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RASA' SIMONE nato a GROSSETO il 21/06/1968 G L nato a PIOMBINO il 11/06/1968 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L I;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L C che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avvocato P E, che si è associato alla richiesta del Proc. Gen. e si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RASA' Simone e G L, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze 4/6/2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 26/2/2019, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia ai predetti contestata, confermando il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dei medesimi per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen. per aver eseguito lavori non autorizzati su terreno di proprietà comunale, adibendolo a parcheggio di una palestra, previa posa in opera di pietrisco recuperato, recinzione con paletti in plastica e nastro plastificato per un'ampiezza di 800 mq., realizzati demolendo parte di preesistente recinzione con muretto in cemento . A sostegno del ricorso, hanno dedotto:
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, che si assume così priva di riferimenti da non poterla definire nemmeno "per relationem,";
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione per essersi limitata la Corte di appello ad affermare che "non pare possa dubitarsi della commissione del fatto, posto che comunque l'area era recintata e di accesso consentito fondamentalmente agli iscritti alla palestra Blu Box gestita dai due imputati". Con tale lapidaria affermazione la sentenza impugnata ad avviso dei ricorrenti non si sarebbe confrontata con la missiva del Comune di Grosseto in data 12/4/2013 a firma del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Servizio Infrastrutture ed Opere di Urbanizzazione, con la quale si era comunicato
udita la relazione svolta dal Consigliere L I;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L C che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avvocato P E, che si è associato alla richiesta del Proc. Gen. e si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RASA' Simone e G L, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze 4/6/2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 26/2/2019, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia ai predetti contestata, confermando il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dei medesimi per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639 cod. pen. per aver eseguito lavori non autorizzati su terreno di proprietà comunale, adibendolo a parcheggio di una palestra, previa posa in opera di pietrisco recuperato, recinzione con paletti in plastica e nastro plastificato per un'ampiezza di 800 mq., realizzati demolendo parte di preesistente recinzione con muretto in cemento . A sostegno del ricorso, hanno dedotto:
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, che si assume così priva di riferimenti da non poterla definire nemmeno "per relationem,";
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione per essersi limitata la Corte di appello ad affermare che "non pare possa dubitarsi della commissione del fatto, posto che comunque l'area era recintata e di accesso consentito fondamentalmente agli iscritti alla palestra Blu Box gestita dai due imputati". Con tale lapidaria affermazione la sentenza impugnata ad avviso dei ricorrenti non si sarebbe confrontata con la missiva del Comune di Grosseto in data 12/4/2013 a firma del dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Servizio Infrastrutture ed Opere di Urbanizzazione, con la quale si era comunicato
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