Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1986, n. 5540

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L'assegnazione di terreni in forza di legge sulla riforma fondiaria (nella specie, da parte dell'ente di sviluppo agricolo - ESA-) pur non determinando l'esaurimento della funzione dell'ente di riforma, in capo al quale permane il potere di incidere, attraverso la revoca del provvedimento di assegnazione sulla posizione dell'assegnatario, il quale - nei confronti dell'ente stesso - è portatore di una situazione giuridica di interesse legittimo, tuttavia, indipendentemente dall'immissione nel possesso del bene, attribuisce al concessionario la posizione di titolare del diritto di godimento e lo pone, nei confronti dei terzi estranei al rapporto concessorio, quale portatore di un vero proprio diritto soggettivo, con la conseguente possibilità di agire per ottenere il rilascio del bene nei confronti di colui che illegittimamente permanga nel fondo. ( V 4724/83, mass n 408540; ( V 386/79, mass n 396481; ( V 2914/72, mass n 360650).*

Ai fini dell'applicabilità della sopravvenuta legge di proroga dei rapporti agrari n. 508 del 1973, non possono essere ritenuti in corso i contratti di affitto che, pur continuando ad esistere come rapporti di mero fatto, siano già cessati alla scadenza convenzionale, in quanto "a termine" e, quindi, al di fuori della previsione di cui all'art. 1630 cod. civ.. ( V 854/79, mass n 397031; ( V 5744/78, mass n 395540).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1986, n. 5540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5540
Data del deposito : 10 settembre 1986

Testo completo

Ai fini dell'applicabilità della sopravvenuta legge di proroga dei rapporti agrari n. 508 del 1973, non possono essere ritenuti in corso i contratti di affitto che, pur continuando ad esistere come rapporti di mero fatto, siano già cessati alla scadenza convenzionale, in quanto "a termine" e, quindi, al di fuori della previsione di cui all'art. 1630 cod. civ.. ( V 854/79, mass n 397031;
( V 5744/78, mass n 395540).*