Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19074
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGNI GIANLUCA nato a BERGAMO il 20/10/1969 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 marzo 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato G M alla pena di 6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il porto fuori della propria abitazione di un paio di forbici, fatto avvenuto il 3 settembre 2019. Con sentenza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la sentenza impugnata ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, mentre ben può essere attribuito rilievo anche alla giustificazione offerta in giudizio (nel caso in esame, dell'essere le forbici un attrezzo di lavoro). Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata ritenuta l'esistenza del fatto lieve di cui all'art. 4, comma 3,1. 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza che le forbici possano essere state di dimensioni medie non impedisce l'applicazione dell'attenuante, che le forbici non furono utilizzate per l'aggressione, che i precedenti penali dell'imputato sono per reati diversi da quelli relativi alle armi. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non sono state riconosciute attenuanti generiche dovute per il comportamento processuale, in particolare il consenso dato all'acquisizione di alcuni atti d'indagine.
3. Il Procuratore generale della Cassazione, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Nel primo motivo il ricorso attacca la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, sostenendo che potrebbe essere
udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 marzo 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato G M alla pena di 6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il porto fuori della propria abitazione di un paio di forbici, fatto avvenuto il 3 settembre 2019. Con sentenza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la sentenza impugnata ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, mentre ben può essere attribuito rilievo anche alla giustificazione offerta in giudizio (nel caso in esame, dell'essere le forbici un attrezzo di lavoro). Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata ritenuta l'esistenza del fatto lieve di cui all'art. 4, comma 3,1. 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza che le forbici possano essere state di dimensioni medie non impedisce l'applicazione dell'attenuante, che le forbici non furono utilizzate per l'aggressione, che i precedenti penali dell'imputato sono per reati diversi da quelli relativi alle armi. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non sono state riconosciute attenuanti generiche dovute per il comportamento processuale, in particolare il consenso dato all'acquisizione di alcuni atti d'indagine.
3. Il Procuratore generale della Cassazione, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Nel primo motivo il ricorso attacca la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di interpretare l'inciso "senza giustificato motivo" previsto dalla norma incriminatrice nel senso che la giustificazione debba essere resa nell'immediatezza alle forze di polizia, sostenendo che potrebbe essere
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