Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4668
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In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Sul provvedimento
Testo completo
4668 .2023 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente REVOCATORIA ORDINARIA DANILO SESTINI Consigliere Rel. ENRICO SCODITTI Consigliere CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud. 16/11/2022 PU FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Cron. 4668 R.G.N. 4/2019 + 203/19 SENTENZA sul ricorso 4/2019 proposto da: SQ RI MA, elettivamente domiciliato in Roma Via Giulio Caccini 1 presso lo studio dell'avvocato Dodaro Domenico che lo rappresenta e difende;
-ricorrente
contro
S.M.I. San Marino Investimenti Spa in I.c.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Gracchi, 278 presso lo studio dell'avvocato Iacoviello Luciano che la rappresenta e difende;
-controricorrente - e nei confronti di AS LO, AS AR, SQ LE MA;
- intimati -
1941 2022 nonché sul ricorso 203/2019 proposto da: AS AR, SQ LE MA, elettivamente domiciliati in Roma Via Cicerone, 49 presso lo studio dell'avvocato Tortora Adriano rappresentati e difesi dall'avvocato Buongiorno Danilo;
-
- ricorrenti -
contro
S.M.I. San Marino Investimenti Spa In L.C.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Gracchi, 278 presso lo studio dell'avvocato Iacoviello Luciano che la rappresenta e difende;
- controricorrente e nei confronti di RI MA SQ, LO AS
- intimati -
avverso la sentenza n. 6416/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato Domenico Dodaro;
udito l'Avvocato Luciano Iacoviello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e nel resto rigetto del ricorso;
in subordine comunque per l'integrale rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma accolse la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla SMI San Marino Investimenti s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in relazione a una pretesa risarcitoria vantata nei confronti di RI MA SQ e, per l'effetto, dichiarò l'inefficacia, rispetto all'attrice, di atti di donazione di azioni delle società Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrotramviaria Engeneering s.p.a. effettuati dal SQ in favore del figlio LE MA SQ e di trasferimenti di azioni delle stesse società compiuti dal SQ in favore della moglie AR AS, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale. Il credito tutelato dall'azione revocatoria risultava da una provvisionale di 2.633.055,77 euro che era stata riconosciuta dal giudice penale di primo grado della Repubblica di San Marino e che era stata confermata dal giudice di appello pur a fronte della dichiarata prescrizione dei reati ascritti a RI MA SQ. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia il gravame della AS e del figlio LE MA SQ che quello di RI MA SQ. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il predetto RI MA SQ (n. 4/2019 R.G.) e LE MA SQ e AR AS (n. 203/2019 R.G.);
ad entrambi ha resistito, con unico controricorso, la S.M.I. San Marino Investimenti s.p.a. in l.c.a.. Fissata per i due ricorsi l'odierna pubblica udienza, i difensori di entrambe le parti ricorrenti hanno tempestivamente chiesto la discussione orale. rigetto dei Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo ricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. I due ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., in quanto concernono la medesima sentenza;
il ricorso proposto dalla AS e dal figlio LE MA (n. 203/2019 R.G.) - notificato nella stessa data di quello proposto da RI MA SQ, ma iscritto va considerato come incidentale (cfr. Cass. n.successivamente - 25562/2014). IL RICORSO PRINCIPALE (N. 4/2019 R.G.) Geil il riconde.
2. primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione alla normativa della Repubblica di San Marino e in particolare all'art. 59 c.p. RSM e all'art. 196 c.p.p., vigente all'epoca degli atti di disposizione, nonché all'art. 196 bis c.p.p. RSM entrato in vigore il 28.12.2015. Insussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria: assenza di ragioni di credito della S.M.I. all'epoca degli atti di disposizione». Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un credito risarcitorio per condotte divenute irrilevanti soltanto ai fini penali per intervenuta prescrizione;
assume che le "ragioni" o "aspettative" o "eventualità" di credito rilevanti ai fini dell'azione revocatoria «debbono non solo esistere in capo al creditore procedente al momento del compimento dell'atto di disposizione, ma anche permanere nel corso del giudizio» e che «l'estinzione, insieme con la pretesa punitiva, di qualunque ipotetica pretesa restitutoria costituisce in sostanza un fatto [...] "storico" che non può essere trascurato e che la sentenza impugnata oblitera in modo palesemente illegittimo»;
evidenzia che, se non fosse intervenuta medio tempore l'introduzione dell'art. 196 bis c.p.p. RSM, il giudice penale di appello non avrebbe alcuna base giuridica per pronunciarsi sull'illecito civile, «irrimediabilmente estinto insieme a quello penale» e che solo la distorta applicazione retroattiva di quella legge aveva consentito di addebitare al SQ un'obbligazione restitutoria;
rilevato che anche il sistema sanmarinese prevede l'irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, assume che il giudice italiano non è esonerato dalla 4 corretta applicazione della legge straniera ai fini della propria decisione e aggiunge che «è solo in forza dell'illegittima applicazione retroattival di una norma penale con effetti in malam partem, che la sentenza impugnata ha potuto ritenere esistente la "continuità" della pretesa creditoria».
2.1. Il motivo è infondato in quanto basato sull'assunto erroneo che la pretesa risarcitoria correlata a un illecito costituente reato si estingua a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione. Quanto poi alla dedotta erroneità/illegittimità della sentenza d'appello del giudice penale sanmarinese, la stessa non rileva ai fini della revocatoria;
a tali fini, interessa l'esistenza di una ragione/aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, che continuano a rilevare sul piano civilistico nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. Corte Cost. n. 182/2021 che, in relazione alla previsione dell'art. 578 c.p.p., ha rilevato che, a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione, l'imputato ha «diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in