Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 44641
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVI STEFANO nato a ROMA il 08/10/1979 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere S R;I Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca, che aveva colpito i beni nella disponibilità di S S, in relazione a reati di autoriclaggio, reimpiego illecito e correlati reati fiscali. Il Tribunale, rilevato che l'ordinanza genetica non aveva esplicitamente motivato sulla sussistenza del pericolo cautelare, faceva ricorso al potere integrativo e rilevava che vi era un allarmante pericolo di dispersione dei beni confiscabili, emergente dallo stesso meccanismo delle frodi fiscali contestate al ricorrente che legittimava l'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.): la pronuncia emessa dalle Sezioni unite nel caso "Ellade" non avrebbe valore normativo, sicché anche prima della sua emissione sarebbe stato necessario che l'ordinanza genetica contenesse la motivazione in ordine al pericolo cautelare;la totale assenza di motivazione sul punto nel provvedimento genetica impedirebbe l'esercizio dei poteri integrativi da parte del tribunale per il riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che le sentenze delle Sezioni unite della Cassazione non hanno valore normativo. Il giudice delle leggi ha infatti affermato che al riconoscimento di valore normativo alle sentenze delle Sezioni Unite «si oppone anche, e prima ancora - in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge» (Corte cost. n. 230 del 2012, § 11). Tale inidoneità delle sentenze della Cassazione a costituire "fonte del diritto" sopravvive anche nell'attuale panorama normativo, dato che la speciale vincolatività assegnata ai principi espressi dalle Sezioni unite dall'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. è funzionale a stabilizzare l'interpretazione, introducendo anche nel nostro ordinamento una sorta di "vincolo dei precedente", ma non assegna al massimo organo della Cassazione alcun ruolo normativo.
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