Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/02/2022, n. 4384
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In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 Numero di raccolta generale 4384/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 10/02/2022 PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. UMBERTO L.C.G. SCOTTI - Presidente - Buoni postali fruttiferi, serie Q/P, misura degli interessi Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere - Dott. MARCO MARULLI - Consigliere - Ud. 04/02 /2022 – CC Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere - R.G.N. 16740/2020 Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RO RO FE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Marisa F. Costelli per procura in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso l'avvocatura della società, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mele per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1077/2020 della Corte d'appello di Milano, depositata il 12 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
FATTI DI CAUSA
1. ― SS OB CA ricorre per sei mezzi, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., contro la sentenza del 12 maggio 2020 con cui la Corte d'appello di Milano, provvedendo in parziale riforma Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 Numero di raccolta generale 4384/2022 dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. dal Data pubblicazione 10/02/2022 Tribunale della stessa città, ha accertato che nulla era più dovuto da detta società all'originaria attrice in dipendenza della avvenuta riscossione di buoni postali fruttiferi. In sintesi, a fronte di una domanda dell'originaria parte attrice volta alla riscossione del montante maturato su buoni postali fruttiferi di durata trentennale emessi nel novembre del 1986, appartenenti alla serie «Q/P», e recanti sul verso un timbro con l'indicazione degli interessi maturandi nel solo primo ventennio, sovrapposto alla precedente scritturazione a stampa, riferita ai buoni della precedente serie «P», la Corte territoriale, richiamandosi essenzialmente all'autorità di Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, ha ritenuto, avvalendosi dell'argomentum a fortiori, che gli interessi relativi all'ultimo decennio dovessero essere calcolati nel minor importo derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 13 giugno 1986, di cui si dirà in prosieguo, e non in quello risultante dalla scritturazione a stampa concernente i buoni della serie «P». 2. ― Poste italiane S.p.A. resiste con controricorso. 3. ― Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. ― Il ricorso contiene sei motivi Il primo mezzo denuncia errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'articolo 173 del d.p.r. numero 156 del 1973, come modificato dalla legge 25 novembre 1974, numero 588, nonché travisamento della fattispecie. Il secondo mezzo denuncia errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, in riferimento all'articolo 173 del d.p.r. numero 156 del 1973 e vizio di motivazione. 2 di 21 Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 Numero di raccolta generale 4384/2022 Il terzo mezzo denuncia violazione dell'articolo 1372 c.c., Data pubblicazione 10/02/2022 travisamento dei limiti dello ius variandi attribuito dall'articolo 173 d.p.r. numero 156 del 1973, errata attribuzione al decreto ministeriale 13 giugno 1986 di valenza imperativa, errata applicazione dell'articolo 1339 c.c. al decreto ministeriale precedente l'emissione dei buoni. Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 173 del d.p.r. numero 156 del 1973 ai fini della presunzione di conoscenza del decreto ministeriale 13 giugno 1986, anteriore alla consegna dei buoni, in quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il quinto mezzo denuncia errore di diritto in violazione dell'articolo 116 c.p.c. Il sesto mezzo, rubricato come settimo, denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. e travisamento dell'onere della prova nonché vizio di motivazione. 5. ― La SS ha nella memoria illustrativa formulato eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura alle liti, in quanto rilasciata dal responsabile della funzione affari legali della società in virtù dei poteri conferiti dal condirettore generale e responsabile corporare affairs. Ha in particolare lamentato la ricorrente «che l'atto notaio Ambrosone 19.4.2019 non è soggetto a pubblicità legale. E siccome questo atto non è stato prodotto dalla controricorrente è perfino ignoto da chi l'Avv. Andrea Sandulli avrebbe a sua volta ricevuto i poteri di rappresentanza sostanziale, e non è dato poterne controllare e comprenderne né l'ambito né la durata, né può essere verificato se siano stati medio tempo revocati i poteri di rappresentanza ai soggetti ivi indicati». L'eccezione va disattesa, avendo la società controricorrente prodotto detta procura del 19 aprile 2019 (da cui risultano i poteri del conferente) avvalendosi della previsione dettata dall'articolo 372 3 di 21 Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 Numero di raccolta generale 4384/2022 c.p.c. (v. ex multis sulla dimostrazione del potere rappresentativo Data pubblicazione 10/02/2022 del conferente la procura in applicazione del citato articolo 372 di recente Cass. 10 giugno 2020, n. 11091). 6. ― Il ricorso va respinto. 6.1. ― Il contenzioso seriale concernente i buoni postali fruttiferi, radicato sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria che all'arbitro bancario finanziario, si articola in una pluralità di ricorrenti fattispecie, significativamente diverse tra loro, così da prestarsi a soluzioni potenzialmente difformi, alcune delle quali già esaminate da questa Corte, altre, come quella qui dibattuta, non ancora specificamente scrutinate. Si tratta, qui, in estrema sintesi, come si accennava in espositiva, di buoni della serie «Q/P», previsti da un decreto ministeriale di cui si dirà del giugno 1986, buoni emessi nel novembre del 1986 su supporti cartacei della precedente serie «P», di durata trentennale, e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie «P», riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che però non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie «P» relativa all'ultimo decennio. Sicché la questione controversa concerne la quantificazione degli interessi appunto per l'ultimo decennio di vita dei buoni: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie «Q/P», debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», ovvero sulla base del decreto ministeriale il 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q». Per stabilire se sia corretta la statuizione impugnata in ordine alla determinazione dell'ammontare degli interessi in discorso, attraverso l'esame delle censure, occorre premettere una 4 di 21 Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 Numero di raccolta generale 4384/2022 ricognizione sia del dato normativo, sia dell'evolversi dell'assetto Data pubblicazione 10/02/2022 giurisprudenziale. 6.2. ― Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», stabiliva all'articolo 173, rubricato «Tabelle degli interessi. Variazioni», nella sua versione originaria: «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi». Il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante: «Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso che segue: «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto 5 di 21 Numero registro generale 16740/2020 Numero sezionale 442/2022 previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da Numero di raccolta generale 4384/2022 meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento Data pubblicazione 10/02/2022 dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con