Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2022, n. 33661

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2022, n. 33661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33661
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24561/2013R.G. proposto da TEAMSYSTEM s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore F L,rappresentata e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv . ENNIO LUPONIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DON G. MINZONI N. 9 –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12 –controricorrente– avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del le Marche n.37/2/2012, depositata il 21 / 09 /201 2;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G L, che ha IRESIRAP IVA ACCERTAMENTOchiesto l’accoglimento del quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 novembre 2022 dal consigliere dott. F C.

FATTI DI CAUSA

1. Teamsystem s.p.a. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro l’avviso di accertamento notificatole l’8 gennaio 2008, con il quale venivano ripresi a fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2004 maggiori redditi non dichiarati. La pretesa erariale traeva fondamento dal rilievo dell’indebita svalutazione, da parte della contribuente, della sua partecipazione nella società Teamsystem Bologna s.r.l. Di tale ultima società, l’Amministrazione disconosceva infatti il patrimonio negativo indicato, del quale procedeva alla riqualificazione mediante “omogeneizzazione”tra il patrimonio netto iniziale, risalente all’acquisto della quota di partecipazione e quello finale alla chiusura del bilancio di riferimento, sulla base di quanto previsto dagli artt. 61 e 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (con particolare riferimento alla disciplina di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati). Alla società contribuente venivano inoltre contestate l’indebita deduzione di spese e costi di pubblicità, questi ultimi contabilizzati in luogo di spese dirappresentanza. La Commissione adìta, nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, respinse il ricorso.

2. Anche il successivo appello, interposto dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, venne disatteso. I giudici del gravame ritennero che non sussistessero «elementi probatori atti a delegittimare l’operato dell’Ufficio», osservando in particolare, quanto al procedimento di “omogeneizzazione”, che andasse condivisa la statuizione di primo grado perché «quanto esercitato dal contribuente è in contrasto con la normativa di cui agli artt. 59, 61 e 66 del TUIR» e, con riguardo ai costi indebitamente dedotti, che «tali oneri vanno invece intesi come spese di rappresentanza».

3. Avverso tale decisione Teamsystem s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunziarsi sulla sua doglianza relativa all’erronea applicazione della disciplina relativa al procedimento di “omogeneizzazione”, contenuta nella Circolare ministeriale n. 8/E del 2 febbraio 2004. 2. Con il secondo motivo la ricorrente agita identica questione, assumendo che , sul medesimo aspetto della controversia , i giudici d’appello avrebbero formato il loro convincimento esclusivamente su «elementi tratti da atti dell’Agenzia, disattendendo il proprio dovere di esaminare, giudicare e motivare autonomamente e criticamente sulla base degli atti e delle prove».
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