Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 16394
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Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, AURORA ASSICURAZIONI SPA in persona del dott. \Tamburini Ilario\, RAS SPA in persona del Dott. \Riva Giorgio\ ed ing. \Adelchi Cellani\, AT ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA in persona del direttore centrale, rag. \Rosina Enzo\, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI STMONETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati PALMIGIANO GIULIO, PALMIGIANO CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
METRONOTTE SPA (GIÀ CORPO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI MILANO E LODI S.P.A.), in persona del suo legale rappresentante Dott. \Circosta Vincenzo\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUFFONI GUIDO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FE SPA, ORGANIZZAZIONE IA, ROYAL & SUNALLIANCE ASSIC RAPPR GEN ITALIA, AXA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul ricorso n. 1821/2005 proposto da:
FE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato Dott. \Baumgartner Thomas\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOSTNER GERHART giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente-
contro
ORGANIZZAZIONE IA DI IA TO DITTA, in persona del titolare signor RR NT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LO SAVIO EZIO MARIA giusta delega a margine del controricorso;
METRONOTTE già CORPO VIGILANZA PROVINCIA MILANO LODI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUFFONI GUIDO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ASSITALIA SPA, RAS SPA, AT ITAL ASSIC & RIASSIC SOC, NEUCHATELOISE, AGF ASSURANCE GENERALES DE LA FRANCE SA UAP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3251/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO,Sezione Terza Civile, emessa il 7/10/2003, depositata il 26/11/2003;
R.G.N. 2107/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/06/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;
udito l'Avvocato Carlo D'ERRICO per delega avv. PROIA Claudio;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI per delega avv. Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 - 26 novembre 2003, la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione del locale Tribunale, condannava la spa FE a pagare alla NI RA, di RR NT, la somma di Euro 36.000,00 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per la merce sottratta nei magazzini FE di *Rho il 7 aprile 1995*, dove la stessa era stata depositata dalla NI RA, a seguito di trasferimento dai magazzini ON di Cernusco sul Naviglio* (alla quale FE era subentrata nel rapporto instaurato con NI RA per il deposito). I qiudici di appello, con la medesima decisione, condannavano la IT - Le assicurazioni di Italia, la WI ass., la RAS, Riunione Adriatica di sicurtà e la AT a pagare alla FE la stessa somma riconosciuta a favore della NI RA, detratta la franchigia e lo scoperto di polizza.
Rigettavano, infine, la domanda proposta in via subordinata da FE, diretta ad ottenere la condanna del la società Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano spa, ora TT spa, a manlevare e garantire la FE Trasporti da qualsiasi somma la stessa fosse condannata a versare in favore della attrice, NI RA.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda della NI RA, affermando che vi era stato inadempimento contrattuale dell'Istituto di Vigilanza e che l'evento si era verificato per esclusiva negligenza della attrice, NI RA (art. 1227 c.c., comma 2). Accogliendo in parte l'appello di questa ultima, i giudici di appello rilevavano che ne' all'atto della stipulazione del contratto di deposito ne' in epoca successiva, la operatività del deposito stipulato tra la NI RA e la RA (poi FE Trasporti) poteva dirsi condizionata al fatto che il contratto di assicurazione delle merci depositate contro il rischio del furto fosse stipulato dalla depositaria e che la responsabilità "ex recepto" della stessa venisse meno nel caso in cui alla copertura assicurativa per il rischio di furto provvedesse direttamente la depositante NI RA.
Dalla offerta di contratto RA del *28 aprile 1992* risultava chiaramente che la assicurazione durante la giacenza era prevista come uno dei tanti servizi prestati da RA, da pagarsi a parte con maggiorazione della tariffa mensile.
In linea generale doveva riconoscersi che RA forniva la assicurazione delle merci in giacenza nel proprio magazzino, avendo in essere una polizza multirischi, correlata alla propria attività imprenditoriale di spedizioni, trasporti, depositi e magazzinaggi. Naturalmente nulla vietava che la NI RA provvedesse in proprio ad assicurare le proprie merci.
Tra l'altro, la FE - che, come detto, era subentrata alla RA nel rapporto con NI RA alle medesime condizioni aveva espressamente riconosciuto che la assicurazione con la Milano Assicurazioni stipulata dalla NI RA era da considerare conforme agli "accordi intercorsi".
Non poteva dunque ritenersi - come invece aveva fatto il primo giudice - che stipulando detta polizza la NI RA avesse fatto venir meno le obbligazioni contrattuali della depositaria, ovvero che la stessa RA si fosse, in tal modo, resa inadempiente al contratto di deposito.
Ricorrevano, nel caso di specie, tutti presupposti della responsabilità ex recepto della depositaria, FE:
- infatti, il contratto di deposito era valido ed efficace;
- nessun inadempimento era intervenuto da parte della depositante NI RA;
- la merce di proprietà della NI RA si trovava nel magazzino delle FE;
- detta merce era stata oggetto di furto, non accompagnato da violenza o minaccia alle persone;
- il depositario doveva pertanto risarcire il depositante, danneggiato dalla perdita della merce, del valore della stessa. FE aveva, tuttavia, dedotto la esistenza di una clausola contrattuale che limitava la sua responsabilità alle sole ipotesi del dolo o della colpa grave, da ritenersi, nella specie, non sussistenti.
Tale tesi - osservava la Corte territoriale - era priva di fondamento, poiché una clausola del genere non era rinvenibile ne' nel contratto stipulato fra le parti ne' nella offerta della RA del *28 aprile 1992*.
FE aveva precisato che nel contratto di assicurazione stipulato da NI RA con la Milano assicurazioni era prevista una specifica clausola, che risultava espressamente approvata, con la quale la compagnia di assicurazioni rinunciava alla rivalsa nei confronti della RA, presso la quale le merci erano depositate, tranne che per i casi di dolo o colpa grave.
Tale clausola, tuttavia, non poteva essere invocata da FE, essendo contenuta in un contratto intercorso tra soggetti diversi e per scopi diversi.
Neppure in base a tale documento, pertanto, poteva affermarsi che la NI RA, stipulando in proprio la assicurazione delle merci depositate presso FE, avesse inteso limitare la responsabilità di questa ultima ai soli casi di dolo o colpa grave. Il danno era costituito dalla perdita delle cose ed era stato cagionato da ignoti ladri, senza alcun contributo della NI RA e senza che questa potesse, con la propria condotta - più o meno diligente - in qualche modo influirvi. Doveva quindi concludersi che le merci della NI RA erano coperte dalla garanzia assicurativa prestata da IT e dalle altre compagnie assicuratrici sulla base della polizza in corso con FE, che copriva tutte le responsabilità professionali del contraente, e quindi anche le responsabilità nascenti dal deposito. Il depositario delle merci era legittimato a pretendere dalle sue compagnie di assicurazione di essere tenuto indenne di quanto dovuto al depositante per detto titolo.
I giudici di appello precisavano che due giorni prima del furto, il *3 aprile 1995*, era scaduta la polizza assicurativa stipulata da NI RA con la Milano assicurazioni. A seguito di ciò, la NI RA aveva richiesto per iscritto di ricomprendere le proprie merci nella polizza della depositaria: tale adempimento - ad avviso della Corte territoriale, tenuto conto anche del fatto che era stato pagato il premio, in via anticipata e salvo regolazione doveva ritenersi sufficiente a far rientrare le merci depositate nella assicurazione stipulata da FE, polizza a primo rischio assoluto, da questa stipulata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale di spedizioniere, trasportatore e depositario (non recando detta polizza la indicazione delle merci assicurate).
La Fercam aveva chiamato in causa le proprie assicurazioni per essere indennizzata ai sensi delle polizze in corso.
Tempestiva era stata la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazione, effettuata con la comparsa di costituzione del 16 ottobre 2000, in appello.
La clausola di cui all'art. 5, comma 1 della polizza richiedeva - quale condizione essenziale per la efficacia del contratto - che l'autore del furto avesse violato mezzi di protezione e chiusura dei locali, che tali mezzi esistessero e fossero operanti ovvero operanti e funzionanti sistemi di allarme antifurto.
Nel caso di specie era emerso che il capannone della FE sorgeva in una area completamente protetta da una recinzione, in parte metallica ed in parte in muratura, che gli autori del furto (per accedere al capannone ove erano custodite le merci) avevano tranciato la rete metallica per tre metri