Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2004, n. 11170

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La definizione di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applica alle liti fiscali pendenti, e tali non sono quelle aventi ad oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di norme valutarie, quali quelle, dettate dal decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), concernenti i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Nei rapporti relativi all'irrogazione di una sanzione pecuniaria per violazione di norme valutarie (nella specie, omessa dichiarazione di importazione di titoli, in violazione dell'art. 3 del decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), le dichiarazioni sulla verità di fatti a sè sfavorevoli rese dal cittadino alla Guardia di finanza al momento della elevazione del verbale di constatazione dell'infrazione, vertendo su fatti relativi a diritti indisponibili (atteso che lo "ius puniendi" della pubblica amministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato, il quale può solo subire - sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma prevedente l'illecito valutario - le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto), non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., ma vanno liberamente apprezzate dal giudice, che, però, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l'eventuale mancata utilizzazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2004, n. 11170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11170
Data del deposito : 11 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F E - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO del TESORO, del BILANCIO e della PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;

- ricorrente -

contro
G G, residente in Roma alla Via Monserrato n. 34 ed ivi elettivamente domiciliato al Vicolo Orbitelli n. 31 presso lo studio dell'avv. V Z - ZCH dal quale è rappresentato e difeso, in una con l'avv. M S, in virtù di mandato speciale apposto a margine del ricorso;

- controricorrente -

e
la s.a., PETRIM INTERNATIONAL, con sede in Lussemburgo, in persona di G P (Presidente della s.a. ORCONSULT, liquidatrice della s.a. PETRIM INTERNATIONAL) -, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Augusto Imperatore n. 22 presso lo studio dell'avv. G P- TINO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale apposto a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonché
sul ricorso incidentale condizionato (iscritto al n. 8536/01 di R.G.) proposto da:
GUELI;

contro
il Ministero suddetto, entrambi i ricorsi;

avverso la sentenza n. 24119/00 depositata il 21 luglio 2000 dal Tribunale di Roma, notificata il 27 dicembre 2000;

- Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 29 gennaio 2004 dal Cons. Dr. Michele D' ALONZO;

- sentite le difese delle parti svolte dall'Avvocato dello Stato Paolo GENTILI per il Ministero e dall'avv. Vincenzo ZENO-ZENCOVICH per il GUBLI;

- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CAFIERO Dario, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di assorbimento o di inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a G G ed alla s.a. PETRIM INTERNATIONAL il 23 febbraio 2001 (depositato il 9 marzo 2001) il MINISTERO del TESORO, dal BILANCIO e della PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - premessa l'integrale trascrizione della sentenza impugnata dalla quale risultava (2) che con ricorso depositato il 4 agosto 1999 il GUELI, assumendo di "non aver posto in essere alcuna condotta di importazione di titoli come sanzionata dall'art. 3 del D.L. n. 167/90", aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza del 17 maggio 1999 con la quale detto Ministero gli aveva ingiunto il pagamento di L. 5.079.367.000 "a titolo di sanzione pecuniaria" per "omessa dichiarazione", in violazione del citato art. 3, "di importazione di n. 677.249 azioni della A.P.I. s.p.a. per un valore complessivo di L. 20.317.470.000" e chiesto (a) l'annullamento dell'atto o, in subordine, (b) la riduzione della sanzione irrogata, (2) che nel processo era intervenuta volontariamente la s.a. PETRIM, proprietaria delle azioni, la quale aveva aderito alla domanda del ricorrente e formulato autonome domande (a) di accertamento dell'illegittimità del sequestro delle azioni operato il 16 dicembre 1998 e (b) di condanna del Ministero medesimo "al risarcimento del danni" -, in forza di due motivi chiedeva, "con ogni consequenziale pronuncia anche sulle spese ed onorari", di cassare la sentenza n. 24119/00 depositata il 21 luglio 2000 dal Tribunale di Roma, notificata il 27 dicembre 2000, con la quale (1) era stata annullata detta ordinanza ingiunzione e (2) le domande dell'interventrice erano state dichiarate inammissibili.
Nel controricorso notificato il 29 marzo 2001 al Ministero ricorrente ed il giorno successivo alla s.a. PETRIM (depositato il 9 aprile 2001) il GUELI instava per il rigetto dell'avversa impugnazione e, in ipotesi di accoglimento della stessa, spiegava, in base ad un solo complesso motivo, ricorso incidentale con il quale chiedeva di ridurre "adeguatamente ed in proporzione alla effettiva lievità della contestata violazione" la sanzione irrogata facendo "ricorso al potere disciplinato dal terz'ultimo comma dell'art. 23 L. 669/81". Nel controricorso notificato il 3 aprile 2001 al Ministero ricorrente ed al GUELI (depositato il 18 aprile 2001) la s.a. PETRIM, a sua volta, chiedeva di rigettare il ricorso del Ministero con "vittoria di spese".
Il 27 ottobre 2003 il GUELI depositava documenti il cui elenco era stato notificato alle altre parti il 13 ed il 14 ottobre 2003. Con atto depositato il 28 ottobre 2003, poi, il medesimo GUELI dichiarava "espressamente di rinunziare ad avvalersi del condono previsto dalla L. 21 dicembre 2002 n. 289". L'otto gennaio ed il 22 gennaio 2004, rispettivamente, la società ed il GUELI depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In liminis, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione del ricorso incidentale spiegato dal GOELI (iscritto al n. 8536/01 di R.G.) all'anteriore ricorso (iscritto al n. 6146/01 di R.G.) proposto dal Ministero essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza.

2. in via ancora preliminare va evidenziata l'assoluta irrilevanza della rinunzia al "condono previsto dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289", operata dal GUELI con l'atto depositato il 28 ottobre 2003,
atteso che la presente controversia - ai sensi dell'art. 16 di tal legge - non integra una lite fiscale" (2) perché (aspetto oggettivo) la sanzione irrogata nella specie non concerne violazioni di norme "fiscali" ma di norme più specificamente "valutarie" e (2) perché (aspetto soggettivo) la parte pubblica della controversia stessa non è - come richiesto dalla lettera a), terzo comma, del medesimo art. 16 - l'"amministrazione finanziaria dello Stato", ovverosia il Ministero dell'Economia e della Finanza od un' Agenzia fiscale, ma il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In proposito, peraltro, non deve trarre in inganno la rubrica ("rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori") del DL 28 giugno 1990 n. 167 (convertito, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 4 agosto 1990 n. 227, il cui secondo comma ha, altresì, disposto che "restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del DL 27 aprile 1990 n. 51"), in base al cui art. 3 è stata irrogata la sanzione oggetto della presente controversia, perché se è vero che, per l'art. 1, terzo comma, le "evidenze" di cui ai due commi precedenti (relative a "trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a venti milioni") "sono tenute" dagli intermediari indicati nella norma stessa "a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria" - la quale, tramite l'(allora) Ufficio delle imposte "competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario" inadempiente agli obblighi previsti dall'art. 1 a carico dello stesso, provvede ad applicare la "sanzione amministrativa" prevista dal primo comma del successivo art. 5 - è anche vero che "per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni" l'art. 5 ter (aggiunto dall'art. 3 D. Lg.vo 30 aprile 1997 n. 125) del medesimo decreto legge dispone l'applicabilità delle "disposizioni del titolo 2^, capi 1^ e 2^, del DPR 31 marzo 1988 n, 148", ovverosia del testo unico "delle norme di legge in materia
valutaria".

3. Sempre preliminarmente, sia pure logicamente e giuridicamente in via gradata rispetto alle precedenti questioni, va rilevata, ancora, l'inammissibilità:
1) della produzione documentale effettuata dal GUELI perché i documenti esibiti non concernono, come richiede l'art. 372 c.p.c., nè "la nullità della sentenza impugnata" ne' "l'ammissibilità del ricorso e del controricorso", intesa per inammissibilità del ricorso anche quella determinata dalla rinunzia al ricorso stesso (Cass., 1^, 4 luglio 2002 n. 9689) ovvero dalla rinunzia all'azione in senso sostanziale (Cass., 2^, 9 settembre 2002 n. 13084), derivandone (Cass., 1^, 25 ottobre 1990 n. 10361) la cessazione della materia del contendere e, quindi, la inammissibilità, sia pure ex post, sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale (cfr., Cass., 2^, 9 settembre 2002 n. 13084;
id., 3^, 24 gennaio 2002 n. 847) per sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione (Cass., 2^, 28 agosto 2002 n. 12607);

2) della deduzione contenuta nella memoria depositata dalla s.a. PETRIM - che ai esamina, a prescindere dall'altrimenti necessaria indagine sull'interesse giuridico (ex art. 100 c.p.c.) della deducente a sollevarla (considerato che la stessa non ha proposto e che contro la stessa non è stata avanzata nessuna censura concernente l'inammissibilità, ormai coperta dal giudicato, delle sue domande pronunciata dal Tribunale), unicamente per quanto possa involgere l'applicazione d' ufficio dell'art. 10, quarto comma, D. Lg.vo 21 novembre 1997 n. 461 per il quale "gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 221, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero
relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli Sei del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi" come modificato dal secondo comma dell'art. 6 DL 24 dicembre 2002 n. 282 (convertito nella legge 21 febbraio 2003 n. 27), sopravvenuto alla decisione impugnata e che (a dire della s.a. PETRIM) avrebbe importato un mutamento del quadro normativo con l'inserimento, in fine a detto comma 4, delle parole: "nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sul redditi" - atteso che:
a)

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi