Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32019
Ordinanza
11 dicembre 2024
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Massime • 1
Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle due decisioni di merito.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Assicurazioni danni da CO DE ST Presidente infortunio. Limite di operatività della PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. preclusione di cui all'art. CRISTIANO VALLE Consigliere 348 ter c.p.c. Decisività dell'esame dei parametri ST GI ZZ Consigliere economici di riferimento ai fini della NI AN Consigliere quantificazione degli indennizzi azionati. Ad. cc 25 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 60/2021 R.G. proposto da: OS AS e CH NA, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLI ROBERTO e CROCE GIANCO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
ALLIANZ SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato CLEMENTE MICHELE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 453/2020 depositata il 13/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. 1 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. In data 2 marzo 2010, sulla Strada Comunale Contrada Aso, in Comune Montefiore dell'Aso, a seguito di caduta con lo Scooter Piaggio Tg. AK67937, AS SS (conducente) e NA CC (trasportata) subivano lesioni fisiche.
2.Nel 2012 il SS e la CC – sul ritenuto presupposto che tali lesioni fisiche subite in occasione dell'infortunio erano documentate e che Allianz s.p.a. si era rifiutata a partecipare alla proposta procedura di mediazione ex L. n. 28/2010 - convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo la predetta Compagnia, chiedendone la condanna al pagamento in loro favore delle indennità previste dalla Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” (regolamentata dalle Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui al Modello INF902, Edizione giugno 2005), stipulata con la medesima Allianz s.p.a. (e, cioè, precisamente: la indennità per Invalidità Permanente con franchigia al 3% ex opzione B, la indennità per Inabilità Temporanea al 100% e al 50%, nonché l'indennità per Diaria da gesso e per spese mediche documentate). In data 1° dicembre 2013 la compagnia si costituiva in giudizio, contestando la tardività della denuncia di infortunio, l'esistenza di precedenti infortuni a carico del SS, l'irrilevanza della perizia di parte prodotta dagli attori a sostegno delle domande formulate, la necessità di addurre prove rigorose in punto di an e quantum debeatur, l'omessa collaborazione per omessa esibizione degli originali degli esami strumentali, l'eccessivo ammontare del quantum azionato. Per tali ragioni, la compagnia chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese. In sede di memoria ex art. 183 c. VI n° 1 c.p.c. gli originari attori provvedevano all'integrazione delle conclusioni originarie al fine di contrastare le eccezioni avversarie circa l'incidenza dei supposti traumi pregressi sulla persona del SS, mentre la compagnia convenuta depositava la sola memoria ex artt. 183 c. VI n° 2 c.p.c., con la quale sosteneva la ritualità della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento della prova orale richiesta dagli attori, nonché mediante espletamento di ctu medico legale sulle persone degli infortunati. Il giudice di primo grado con sentenza n. 296/2015, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia al pagamento: in favore del SS, della somma di euro 36.570,85 e, in favore della CC, della somma di euro 18.570,85, oltre (per entrambi) agli interessi in misura legale dalla data della denuncia dell'infortunio fino alla data del saldo effettivo. Il SS e la CC impugnavano la predetta decisione, articolando sette motivi. In particolare, con il primo motivo censuravano la quantificazione della I.P. (poiché il giudice a quo aveva riconosciuto un danno permanente al SS nella misura del 6/7 % e per la CC nella misura del 7 % mentre il nominato ctu aveva indicato per il primo un 8% e per la seconda un 8/9%), nonché la conseguente determinazione della sorte spettante a entrambi in termini di quantificazione monetaria del danno. Con il secondo motivo deducevano che la sentenza aveva provveduto alla quantificazione della I.T. con un frazionamento tripartito (75%, 50% e 20%) sebbene il contratto ne prevedesse uno bipartito (100% e 50%). Con il terzo motivo si dolevano della omessa liquidazione della “diaria di gessatura” (25 giorni per entrambi gli appellanti). Con il quarto motivo censuravano la sentenza in relazione al mancato riassorbimento della franchigia (in quanto la circostanza, se negata, avrebbe comportato una