Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1987, n. 2511

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L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista, in favore del personale di volo in servizio all'estero, dall'art. 8, lett. B, punto 4, del C.C.n.L. legge 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie a prevalente partecipazione statale, è da considerare come diaria o indennità di trasferta, in quanto Competenza che - come risulta dall'interpretazione del disposto contrattuale secondo i canoni ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - ha funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria, ancorché commisurata ad un elemento tipicamente retributivo quale lo stipendio; essa, pertanto, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è assoggettabile a contribuzione previdenziale - con la conseguenza che ne deriva in tema di Determinazione della base pensionabile (art. 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484) - non per l'intero ma solo per il cinquanta per cento. ( Conf 3036/84, mass n 435073).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1987, n. 2511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2511
Data del deposito : 10 marzo 1987

Testo completo

L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista, in favore del personale di volo in servizio all'estero, dall'art. 8, lett. B, punto 4, del C.C.n.L. legge 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie a prevalente partecipazione statale, è da considerare come diaria o
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