Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1987, n. 2511
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista, in favore del personale di volo in servizio all'estero, dall'art. 8, lett. B, punto 4, del C.C.n.L. legge 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie a prevalente partecipazione statale, è da considerare come diaria o indennità di trasferta, in quanto Competenza che - come risulta dall'interpretazione del disposto contrattuale secondo i canoni ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - ha funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria, ancorché commisurata ad un elemento tipicamente retributivo quale lo stipendio; essa, pertanto, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è assoggettabile a contribuzione previdenziale - con la conseguenza che ne deriva in tema di Determinazione della base pensionabile (art. 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484) - non per l'intero ma solo per il cinquanta per cento. ( Conf 3036/84, mass n 435073).*