Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/09/2021, n. 26606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/09/2021, n. 26606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26606
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente - ORDINANZA sul ricorso n. 15809/18 proposto da: -) G G, elettivamente domiciliato a Roma, v.le delle Milizie n. 1, difeso dagli avvocati A V e L B in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) Fallimento Immobiliare La Grolla s.r.I., elettivamente domiciliato a Roma, v. di Val Gardena n. 3, difeso dall'avvocato F C in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Aosta 21.11.2017 n. 357;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott. M R;
Rilevato che - G G ha impugnato per cassazione la sentenza 21 novembre 2017 n. 357, con cui il tribunale di Aosta ha rigettato l'opposizione da lui proposta ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. avverso l'esecuzione per espropriazione immobiliare durata dal fallimento della società La Grolla s.r.I.;
- il fallimento resistito con controricorso;
R.G.N. 15809/18 Camera di consiglio del 26 aprile 2021 Considerato che con atto ritualmente sottoscritto e depositato il ricorrente ha rinunciato al giudizio, col consenso della curatela controricorrente;
le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, come da queste concordemente richiesto;
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