Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2005, n. 15038
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In tema di surrogazione dell'indennità, dovuta dall'assicuratore, al veicolo sottratto, soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità. Ne consegue che l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità, qualificandosi come azione di adempimento contrattuale, soggiace al termine prescrizionale annuale previsto, in relazione ai diritti che derivano dal contratto di assicurazione, dall'art. 2952 cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. F G - Presidente -
Dt. L E - Consigliere -
Dt. P R - rel. Consigliere -
Dt. F M - Consigliere -
Dt. F R - Consigliere -
Dt. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Vice Presidente e A.D. Dt. C C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato P M A, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIATSAVA SPA, FORGIONE SALVATORE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10892/02 proposto da:
FIATSAVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dt. C E, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo Studio dell'avvocato A G, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
FORGIONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato A S, difeso dall'avvocato R I, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
SAI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 30/01 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 25/01/01, depositata il 05/03/01, R.G. 334/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/05/05 dal Consigliere Dt. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato GIAN ROBERTO CALDARA (per delega Avv. MARIA ANTONIETTA BERILLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dt. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento 2^ motivo, rigetto 1^, assorbimento 3^ motivo del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 ed il 21.2.1997 la S.p.a. FIATSAVA esponeva che aveva concesso a Salvatore Forgione un finanziamento di L. 14.580.000 per l'acquisto di una autovettura, da restituite in trentasei rate mensili di L. 405.000 dal 13.10.1993, con ipoteca iscritta a garanzia sull'autoveicolo, assicurato per il rischio del furto e dell'incendio presso la S.p.a. S.A.I., con vincolo a favore del creditore ipotecario;che, verificatosi il furto il 26.10.1993, il Forgione ne aveva dato comunicazione alla S.A.I., che a sua volta aveva informato la FIATSAVA il 26.1.1994;che la S.A.I., alla quale la FIATSAVA, con raccomandata del 15.5.1996, aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo, aveva opposto la prescrizione annuale ex art. 2952 c.c., mentre doveva tenersi conto della prescrizione decennale. Conveniva davanti al Pretore di Reggio Calabria la S.A.I. e Salvatore Forgione per sentire: a) condannare la S.A.I. al pagamento in suo favore, quale vincolataria di polizza, della somma di L. 17.795.029, di cui L. 3.215.029 per interessi moratori al tasso convenzionale previsto;b) condannare il Forgione al pagamento delle somme ulteriori eventualmente dovute dopo la quantificazione della condanna della S.A.I.
La S.A.I. ed il Forgione resistevano.
Il pretore, con sentenza del 3.11.1998, rigettava la domanda proposta contro la S.A.I., in ragione della intervenuta prescrizione del credito ex art. 2952 c.c. e condannava il Forgione al pagamento della somma di L. 17.795.029.
Avverso la sentenza proponevano appello la FIATSAVA ed il Forgione. La S.A.I. resisteva.
La Corte d'appello di Reggio Calabria così provvedeva: accoglieva l'appello della FIATSAVA e condannava la S.A.I. al pagamento della somma di L. 14.580.000, oltre rivalutazione ed interessi;accoglieva l'appello del Forgione e rigettava la domanda nei confronti del predetto proposta da FIATSAVA.
Avverso la sentenza la S.A.I. ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Hanno resistito, con controricorso, il Forgione e la FIATSAVA, che ha proposto ricorso incidentale con unico mezzo, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE