Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02111
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R GNARO n. a Napoli il 25/9/1971 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli resa in data 13/7/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M D S;
letta la requisitoria del P.G., dott. L G, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/3/2021, aveva riconosciuto il R colpevole del delitto di rapina impropria e resistenza a P.U., condannandolo alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. M C, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione dell'art. 628 cod.pen. Il difensore, dopo aver effettuato diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la P.g. è intervenuta in Via Guanella su segnalazione della centrale operativa sicché deve escludersi che nella specie sussistesse un rapporto di immediatezza tra il furto dell'autovettura Fiat Panda e la fuga del prevenuto riconducibile al concetto di quasi flagranza. In particolare, le modalità dell'intervento degli operanti non consentono di ravvisare l'unitarietà dell'azione giacché non vi è contestualità temporale tra la sottrazione dell'autovettura, non caduta sotto la diretta percezione della P.g., e l'uso della violenza da parte del ricorrente. Inoltre, depone per l'impossibilità di ravvisare un'azione unitaria il fatto che il furto si sia verificato tra le 13,10 e le 13,30 in Chiaiano mentre il R fu colto con altro soggetto non identificato all'interno del veicolo in Secondigliano alle ore 13,40. Aggiunge il difensore che il furto dell'autovettura della Schiattarella non può ritenersi collegato alla successiva azione violenta, non sussistendo il fine di assicurarsi il possesso del bene dal momento che l'azione violenta è stata attuata allorché il complice del prevenuto si era già allontanato a bordo del veicolo sottratto;
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