Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01354
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6725/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;–ricorrente – contro Società Cooperativa Agro Ittica Maremmana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell’avv. M S, rappresentata e difesa dall’avv. M M, giusta procura speciale in calce al ricorso;–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 59/35/13, depositata il 22 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi -IVA- Sanzioni -Omesso inoltro dichiarazione d’intenti -Ius superveniens. ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Uditi l’avv. F U N per la ricorrente e l’avv. M M per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 59/35/13 del 22/07/2013, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Società Cooperativa Agro Ittica Maremmana s.r.l. (di seguito SCAIM) avverso la sentenza n. 66/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso tre atti di contestazione sanzioni in materia di IVA e relativi agli anni 2005, 2006 e 2008. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli atti di contestazione erano stati emessi in ragione della omessa trasmissione, in via telematica, di alcune dichiarazioni di intento relative ad operazioni eseguite in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2. Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello della società contribuente osservando che: a) gli acquisti effettuati in sospensione d’imposta da parte di SCAIM «avevano tutti i requisiti previsti dall’art. 8 Dpr. 633/72»;b) è vero che la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle dichiarazioni d’intento non era stata effettuata, tuttavia era stata inviata la dichiarazione annuale, sicché ci sarebbe stato solo «un minimo intralcio all’attività di controllo» e l’Amministrazione finanziaria «poteva invitare il contribuente a chiarimenti e produzione della idonea documentazione»;c) la violazione perpetrata da SCAIM era formale e «poteva essere colpita da una sanzione ma certamente non così gravosa». 2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. SCAIM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dell’art. 10, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 6, comma 5 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, evidenziando che il comportamento omissivo costituito dalla mancata trasmissione telematica dei dati concernenti le dichiarazioni d’intento ricevute dai propri clienti sarebbe sanzionato dall’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che non costituirebbeuna violazione meramente formale tale da consentire la disapplicazione della sanzione. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che la CTR, ove ritenuta inapplicabile la sanzione dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, avrebbe dovuto rideterminare la stessa secondo quanto richiesto dalla stessa società contribuente. 2. Il primo motivo è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso si dirà, mentre il secondo motivo resta assorbito. 2.1. Come noto, l’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis , prevede che le cessioni di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e le prestazioni di servizi rese a soggetti che effettuino abitualmente cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie e che chiedano al loro fornitore di non applicare l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione sono effettuate senza applicazione dell’IVA.
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