Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2005, n. 14771

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In materia di illeciti amministrativi (nella specie, in materia di previdenza e assistenza), l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e, al fine di escludere l'applicabilità della norma sopravvenuta, resta determinante il momento della commissione dell'illecito (come per il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 28, legge n. 689 del 1981), integrando l'ordinanza - ingiunzione non un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma, della legge n. 388 del 2000 non è applicabile in relazione alle violazioni commesse precedentemente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal momento in cui sia intervenuta la comunicazione della relativa ordinanza-ingiunzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2005, n. 14771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14771
Data del deposito : 13 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. C P - est. Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICHLER DISSERTORI ERIKA in proprio e quale rappresentante della WEINSTADL DI PICHLER ERIKA &
CO. S.N.C., PICHLER GEORG, WEINSTADL DI PICHLER ERIKA &
CO S.N.C., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell'avvocato G F, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato E W M, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
DIRETTORE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Direttore pro tempore Dott. S F, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LARCHER MARIA, RENATE VON GUGGENBERG, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 125/03 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 09/04/03 r.g. n. 874/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato GULLOTTA;

udito l'Avvocato COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE

Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 29 ottobre 2001 il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano ingiunse alla WEINSTADL DER PICHLER ERIKA &
co. OHG nonché a Dissertori Pichler Erika e Pichler Georg, quali legali rappresentanti della Società, il pagamento di

EURO

68.617,75 a titolo di sanzioni amministrative, per aver omesso di comunicare l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo di vari concertisti all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in violazione dell'art. 6 della Legge n. 8 del 1979, nonché per aver consentito ai predetti lavoratori di
svolgere la loro attività nei propri locali senza essere in possesso del certificato di agibilità, in violazione dell'art. 6 del Decreto legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 153 del 1988, e di aver omesso di denunciare all'ENPALS le persone occupate, in violazione dell'art. 9 di questa Legge, il tutto con riferimento al periodo intercorrente dal 16 dicembre 1997 al 30 settembre 1998.
Gli intimati proposero opposizione, eccependo l'estinzione dell'obbligazione nei confronti dei due legali rappresentanti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, per mancata notificazione del verbale ispettivo entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, nonché l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della Società, in quanto la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione era stata effettuata solo nei confronti di Pichler Erika e Pichler Georg quali persone fisiche ed obbligati principali, presso la loro residenza privata e non anche nei confronti della Società. Nel merito, gli opponenti dedussero che i concertisti non erano soggetti a regole, disposizioni o programmi della Società Weinstadl, essendo organizzati da un impresario che provvedeva alla loro gestione e sul quale, quindi, ricadevano gli obblighi la cui violazione era alla base dell'impugnata ordinanza. Con sentenza del 9 aprile 2003 il Tribunale di Bolzano, dichiaratamente applicando il rito previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, respinse l'opposizione, osservando che:
a. sia il verbale di accertamento ispettivo redatto il 6 novembre 2000, sia l'ordinanza -ingiunzione erano stati notificati a tutte le parti nel rispetto dei termini di legge;

b. mentre gli opponenti non contestavano gli inadempimenti denunciati, limitandosi a sostenere che di essi doveva rispondere, se mai, l'impresario che ne organizzava e gestiva l'attività musicale, era risultato provato, sulla base delle stesse dichiarazioni rese da un socio della Società opponente, che questa - gestrice d'una sala da ballo - aveva reperito i musicisti attraverso un'agenzia di spettacoli slovena, e che non era stata fatta alcuna denuncia dei rapporti instaurati con quegli artisti, "a motivo della natura autonoma e non subordinata dei medesimi rapporti";
ed era stato altresì provato che i musicisti non avevano alcun impresario all'estero.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i predetti opponenti, percorrendo le linee di 6 motivi;
l'Ispettorato del Lavoro resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo, denunciando omessa applicazione dell'art. 116 dodicesimo comma della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, i ricorrenti
lamentano che l'ordinanza - ingiunzione impugnata avrebbe dovuto essere revocata d'ufficio, o comunque annullata, in quanto emessa in carenza della potestas puniendi, secondo il citato art. 116, come interpretato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7524 del 2002 ed altre conformi.


2. Il primo motivo è infondato. L'art. 116 comma 12 della Legge 23 dicembre 2000 a 388 dispone che "ferme restando le sanzioni penali,
sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35 commi secondo e terzo della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".


2.a. È in primo luogo da osservare che la natura retroattiva di questa disposizione (ritenuta dalla giurisprudenza di merito ed affermata in dottrina, in particolare sulla base della ragione normativa di favorire l'emersione del lavoro irregolare e la stipulazione dei contratti di riallineamento, nonché, più in generale, la riduzione del contenzioso) è stata costantemente negata dalla giurisprudenza di legittimità.
Questa negazione, con completa analisi e motivata valutazione degli argomenti di segno contrario, è in Cass. 22 maggio 2002 a 7524, ove si segnala, in particolare, che, in materia di illeciti amministrativi, il principio generale dell'irretroattività della legge più favorevole (deducibile dall'art. 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689) non è escluso da coesistenti disposizioni derogatorie
(art. 3 secondo comma del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, in materia tributaria;
art. 23 bis della Legge 31 marzo 1988 n. 148, come modificato dall'art. 1 della Legge 7 novembre 2000 n. 326,
in materia valutaria). Ed invero, l'assenza di analoga deroga (come presente nell'ambito di materie specifiche: e la specifica collocazione della norma esclude che possa conferirsi funzione estensiva ad un generico incidentale riferimento a "sanzioni amministrative") conferma nella materia in esame la vigenza dell'indicato principio (e, rientrando nei poteri dell'ordinario legislatore differenziare - al fini della retroattività d'una norma più favorevole - gli illeciti amministrativi in funzione della relativa natura, l'eccepita incostituzionalità della norma, come interpretata, non sussiste).

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