Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2015, n. 1861

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune "Divani & Divani" benché le stesse avessero assunto efficacia individualizzante del prodotto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2015, n. 1861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1861
Data del deposito : 2 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F - Presidente -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22199/2008 proposto da:
NATUZZI S.P.A. (p.i. 03513760722), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO ROMAGNOLI 11, presso l'avvocato S P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
DIVINI & DIVANI S.R.L.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 394/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. A P L;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato S che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C G, che ha concluso. per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società N, titolare del marchio nazionale e comunitario "Divani&Divani", chiese al Tribunale di Bari di inibire alla società "Divini&Divani" l'uso dell'omonimo marchio quale denominazione sociale e segno identificativo di divani e poltrone, di accertare la concorrenza sleale e di emettere i provvedimenti conseguenziali, deducendone la confondibilità con il proprio marchio che era dotato di una rilevante forza distintiva per effetto della sua prolungata utilizzazione nel tempo nel mercato dei salotti.
2.- Nel contraddittorio con la società convenuta il tribunale accolse le domanda relativa alla contraffazione del marchio e di risarcimento del danno per l'indebito vantaggio tratto dalla società convenuta e rigettò le domande di concorrenza sleale e quella connessa risarcitoria.
3.- La "Divini&Divani", a sostegno del gravame, negava la confondibilità dei marchi e deduceva la debolezza di quello dell'attrice e l'insussistenza di danni risarcibili. Il gravame è stato accolto dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 21 aprile 2008, che ha rigettato le domande della società N. 4.- Quest'ultima ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. La controparte non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I primi due motivi del ricorso sono connessi e vanno esaminati congiuntamente.
1.1.- Nel primo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 del c.p.i./ D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (v. anche il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 47 bis, in materia di marchi registrati, inserito dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480) per non avere la corte considerato che, seppure il segno registrato dalla N fosse originariamente debole, esso aveva acquisito una forte capacità distintiva in ragione dell'intenso uso commerciale e pubblicitario che ne era stato fatto e che si protraeva da diciotto anni, indipendentemente dal momento della registrazione (avvenuta nel 1991, tra l'altro in epoca anteriore alla costituzione della "Divini&Divani"). Esso si conclude con un quesito diretto a stabilire che "un marchio originariamente debole, una volta acquisita capacità distintiva per l'uso commerciale che ne è stato fatto, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, anche se tale uso è successivo alla registrazione del marchio". 1.2.- Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 12, art. 20, comma 1, lett. b), e art. 22, comma 1, c.p.i. (v. anche il R.D. n. 929 del 1942, art. 13, comma 1, e art. 17, comma 1, lett. b,
sostituiti dal citato D.Lgs. del 1992), per avere ignorato il rischio di confusione per il consumatore medio, che può essere tratto in inganno sull'origine di un prodotto avente grande notorietà sul mercato anche internazionale, stante la oggettiva ed estrema somiglianza tra i segni anche dal punto di vista grafico e considerata la coincidenza dell'oggetto sociale della N con la "Divini&Divani". Il quesito conclusivo è diretto stabilire che "l'interesse giuridico ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, sotteso all'art. 12, art. 20, comma 1, lett. b), art. 22, comma 1, c.p.i., e a garantire i consumatori circa la provenienza dei prodotti, deve prevalere sull'interesse alla disponibilità del segno per gli operatori di settore, quando il marchio registrato abbia conseguito su quel mercato un grado di notorietà tale da determinare una facile associazione tra marchio e segno dovuta al notevole grado di somiglianza".
2.- I predetti motivi sono fondati nei termini che seguono, essendo non conformi a diritto entrambe le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La corte di appello ha qualificato il marchio dell'attrice, "Divani&Divani", come debole perché composto con parola di uso comune, senza una originalità connessa alla ripetizione della parola e all'inserimento della "e" commerciale (&), con la conseguenza che la sua tutela è limitata alla imitazione integrale, non ravvisabile nella fattispecie (a);
inoltre, ha ritenuto non rilevante, al fine di accertare la natura debole o forte del marchio, la sua elevata diffusione commerciale e pubblicitaria, a causa del prolungato uso e delle caratteristiche stilistiche del segno adottato, poiché "non è comunque lo sforzo pubblicitario conseguente alla registrazione del marchio, ovvero l'ambito e i tempi di commercializzazione del prodotto che possono determinare il mutamento ... del marchio, originariamente debole, in ... marchio forte" (b). 2.1.- La prima delle suddette affermazioni (sub a)

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi