Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2018, n. 18240

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2018, n. 18240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18240
Data del deposito : 11 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SNTENZA sul ricorso 27405-2017 proposto da: CNSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO

9, presso lo studio dell'avvocato M L, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DEL CRE SRGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SBASTIANA DORE;

- controricorrente -

nonché

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IACBELLIS MARCELLO, PALLA STEFANO, S P, C A;

- intimati -

avverso la sentenza del CNSIGLIO DI STATO, depositata il 06/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati M L, A C e S D.

FATTI DI CAUSA

Il dott.S D C, magistrato ordinario con funzioni requirenti di legittimità di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro gli atti del concorso indetto dal Consiglio superiore della magistratura (d'ora in poi C.S.M.) in data 30 giugno 2015 per il conferimento di ventuno posti di presidente di sezione della Corte di Cassazione. Il ricorrente, che aveva presentato domanda per quattro di questi posti, censurava sia il bando che il giudizio di prevalenza espresso dall'organo di autogoverno a favore di quattro concorrenti, dottori M Is, Stefano P, Piero S e Aldo C (nominati presidenti di sezione rispettivamente con delibere del 19 aprile, 4 maggio e 18 maggio). Con sentenza n.12070/16, il TAR del Lazio respingeva il ricorso, giudicando infondate tutte le censure formulate dal dott.D C. L'appello proposto da quest'ultimo, cui resistevano solo il Ministero della giustizia ed il C.S.M, veniva accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n.4220/17, che riteneva meritevoli di annullamento gli atti impugnati dal dott.D C, ed in particolare: a)l'art.21 lett.b) della circolare C.S.M. (n.P- 14858-2015) del 28 luglio 2015 recante il «Testo unico sulla dirigenza giudiziaria», nella parte in cui include, nei termini precisati in sentenza, «la partecipazione alle Sezioni Unite» tra gli indicatori attitudinali specifici per l'ufficio con funzioni direttive giudicanti di legittimità di presidente di sezione della Corte di Cassazione;
b)le delibere con cui il C.S.M. aveva nominato presidenti di sezione i dottori I, P, S e C. Precisava quindi che competeva al C.S.M. di rideterminarsi, formulando giudizi tra i quattro controinteressati ed il ricorrente considerati i vizi di legittimità accertati, nonché riformulando l'annullato requisito attitudinale specifico previsto dalla disposizione sopra indicata ponendolo al riparo dai vizi di legittimità rilevati. Avverso tale sentenza, resa pubblica il 6 settembre 2017, il C.S.M. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con 41,17 controricorso, illustrato anch'esso da memoria, il dottor D C, deducendo l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, del ricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La statuizione di annullamento dell'art.21 lett.b) del T.U. è stata motivata dal giudice d'appello osservando, in sintesi, che, se in sé l'esperienza professionale della partecipazione alle sezioni unite può ritenersi legittimamente un indicatore specifico della attitudine direttiva del magistrato -in quanto non estranea alle attività di direzione, organizzazione e collaborazione dalle quali deve desumersi tale attitudine, secondo la norma primaria dell'art.12 comma 11 D.Lgs.n.160/2006-, le questioni nascono dove a questa viene attribuito un peso determinante ai fini del giudizio concreto (l'art.26 del medesimo Testo unico le attribuisce, al pari degli altri indicatori specifici indicati nell'art.21, uno speciale rilievo nell'ambito di una valutazione svolta in maniera complessiva e unitaria, mentre gli indicatori attitudinali generali di cui agli artt.

7-13 concorrono quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio stesso), ed il suo contenuto si rivela accentuante l'effetto discriminatorio in danno dei magistrati della Procura generale. Infatti, ha precisato la sentenza, la disposizione del T.U., per come è letteralmente formulata e risulta applicata, è intesa come preclusiva della considerazione, ai fini della attribuzione delle funzioni direttive di presidente di sezione della Corte di cassazione, della partecipazione dei magistrati della Procura generale alle udienze delle sezioni Unite: ciò, da un lato, è in contrasto con le richiamate disposizioni dell'art.12 commi 11 e 12 del D.Lgs.n.160/06 (che non distinguono tra magistrati della Corte di cassazione e magistrati di quella Procura generale), e dall'altro è intrinsecamente irragionevole nella misura in cui non considera la peculiare partecipazione della Procura generale alla formazione del giudizio delle sezioni unite. Tanto più che la speculare previsione dell'art.22 T.U., che colloca tra gli indicatori specifici di attitudine alla assunzione dell'incarico di avvocato generale presso la Corte di cassazione la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite, implica che entrambe le esperienze di partecipazione risultano ritenute dal Consiglio particolarmente qualificanti quali momenti di proiezione della professionalità del magistrato, e tuttavia questa rilevanza attitudinale viene poi canalizzata e fatta esaurire all'interno della rispettiva funzione già svolta, giudicante o requirente, sì da ingenerare una surrettizia compartimentazione, in pratica una definitiva separazione delle carriere, non contemplata dalla legge, che -specialmente per i livelli di merito- ha introdotto solo specifici dispositivi di aggravamento del reciproco passaggio.
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