Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 05441
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P L, nato a Sinagra il 21/02/1963 avverso la sentenza emessa in data 25/02/2022 dal Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;udita la relazione svolta dal consigliere A C;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c);lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato M R, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, il Tribunale di Patti ha dichiarato la penale responsabilità di L P per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a), per il reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b), nonché per il reato di cui all'art. 133 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo c), e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo il Tribunale, L P, con condotte accertate in data 30 gennaio 2019, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, avrebbe: -) omesso di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a);-) realizzato un ponteggio sprovvisto in più punti di parapetto nonché di adeguato ancoraggio, e con basi dei montanti non opportunamente collegate da elementi di irrigidimento, nonché con alcuni piani di impalcato costituiti da tavole di legname non opportunamente fissati (capo b);omesso di verificare la resistenza e la stabilità del ponteggio metallico, siccome realizzato con struttura mista in tubi, giunti e cavalletti (capo c). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe L P, con atto sottoscritto dall'avvocato M R, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancanza di motivazione in ordine ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica, in quanto si fonda esclusivamente su un sintetico richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza contenere una compiuta descrizione dei fatti ritenuti accertati, né l'indicazione delle ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili (si cita Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a). Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata, con un'affermazione lapidaria, ha affermato che i testi della difesa hanno reso dichiarazioni generiche ed inidonee a confutare quanto indicato dal teste di accusa. Si evidenzia, in particolare, che il teste S, un medico, ha dichiarato di aver collaborato alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza, e si allega il verbale di udienza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi