Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 10948

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La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 10948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10948
Data del deposito : 11 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1-0 9 4 ASSAZIONE LA CORTE SURRAMA D RZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03971/02 Dott. G NRO Presidente Dott. M F Cons. Rel. Consigliere Cron. 24730 Dott. D CSE Consigliere Rep. 2912 Dott. Antonio SEGRETO CHIARINI Consigliere C.C. 19/06/03 Dott. M. M ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RIENTE S, elettivamente domiciliato in Roma, ossettui RESPONSABILITT) via Flaminia n. 441, presso l'avv. F D M, CIVILE Circolatione che lo difende giusta delega in atti;
STRADALE

- ricorrente -

contro

ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo MEIEAURORA procuratore speciale D A, elettivamente do- miciliato in Roma, via Leonida Bissolati n. 76, presso T S G, che lo difende giusta l'avv. delega in atti;
controricorrente - 51441 nonché contro 3 0 1 - TENORE F;
TENORE A;
intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3958/00 del 10 novembre -11 dicembre 2000 (R.G. 2225/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F D M per il ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RIENTE S ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma TENORE A, TENORE F nonché la MEIE ASSICURATRICE s.p.a. chiedendone la con- danna, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti patiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Roma il 22 aprile 1995, allorché esso istante mentre percorreva a moderata velocità via Noce- ra Umbra a bordo di un proprio ciclomotore era stato urtato da una vettura di proprietà di TENORE Alessan- dro, condotta da TENORE F e assicurata per la 2 responsabilità civile presso la MEIE, che usciva da un parcheggio senza dare la precedenza del caso. Costituitasi in giudizio esclusivamente la MEIE AS- SICURAZIONI s.p.a. questa resisteva alla avversa prete- sa contestando la responsabilità del proprio assicura- to. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 10 settembre 1997 riteneva la concorrente responsabilità dei due conducenti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannava i con- venuti al pagamento, in favore del RIENTE, della somma di lire 201.860.000, a titolo di danno biologico, mag- giorata del danno da lucro cessante per mancata dispo- nibilità dell'equivalente monetario del danno. Gravata tale pronunzia in via principale dal RIENTE in via incidentale, dalla MEIE s.p.a. la corte di e, appello di Roma, accolto per quanto di ragione 1'appello principale e rigettato quello incidentale, in parziale riforma della sentenza dei primi giudici con- dannava le MEIE ASSICURAZIONI s.p.a. nonché TENORE A- lessandro e F al pagamento in favore di RIENTE S dell'ulteriore somma di lire 34.861.000, 01- tre interessi legali dalla data della sentenza al sal- do. 3 Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, ha proposto ricorso, illustrato da memoria, RIENTE S, con atto 28 gennaio 2002, affidato a tre mo- tivi, Resiste con controricorso la MEIE AURORA ASSICURA- ZIONI S.p.a. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede TENORE A e TENORE F. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno evidenziato, a fonda- mento della raggiunta conclusione, quanto alla necessi- tà di dovere fare applicazione ai fini dell'accertamento della responsabilità dei vari condu- centi in ordine al verificarsi del sinistro per cui è controversia della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. che «gli elementi probatori in atti sono incompleti e in parte contraddittori, si da non consentire l'esatta ricostruzione del sinistro e da far concludere per il mancato superamento della pre- sunzione di pari responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c.». Quanto al danno patrimoniale i giudici del merito, ancora, hanno, da un lato, escluso, che la cessazione del rapporto di lavoro del RIENTE sia causalmente ri- conducibile alle conseguenze dell'incidente per cui è 4 controversia, dall'altro, affermato che i postumi ac- certati sono comunque idonei a incidere sulla capacità lavorativa specifica dello stesso, in quanto può fonda- tamente presumersi che essi comportino una maggiore o- nerosità e usura della prestazione, aumentando le pro- babilità di una cessazione anticipata del rapporto o di occupazione alternative, per cui, sotto tale profilo, hanno liquidato, al detto titolo, l'ulteriore somma di lire 27 milioni.

2. Le riassunte considerazioni sono censurate dal ricorrente con tre motivi con i quali si denunzia nell'ordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, C.C.>>>, atteso che «nei due gradi di giudizio che hanno preceduto il presente è stata dimostrata con certezza la responsabilità del TENORE F nella causazione del sinistro de quo», per cui «i magistrati di primo e di secondo grado avrebbero dovuto indubbia- mente applicare alla fattispecie de quo [recte: de qua] l'art. 2054, commi 1° e 3°» [primo motivo];
violazione dell'art. 232 c.p.c. e carenza di mo- tivazione ai sensi del medesimo art. 232 c.p.C.>> sul rilievo che i giudicanti di primo e di secondo non han- no attribuito alcun rilievo probatorio, né alla contu- macia dei convenuti TENORE;
né, tantomeno alla mancata 5 risposta del convenuto TENORE F «evidentemente consapevole della propria macroscopica colpa, a deferi- to interrogatorio formale» [secondo motivo];
- falsa applicazione degli artt. 18 della legge 300 del 1970 e 2 della legge n. 604 del 1966», atteso che nel giudizio conclusosi con la sentenza 7 aprile state oggetto di 1997 del pretore di Roma non sono giudizio, relativo a un rapporto di lavoro peraltro i- niziato e terminato precedentemente all'incidente le condizioni fisiche del ricorrente», e che «la produzio- ne del provvedimento pretorile aveva quale unico scopo e avrebbe dovuto essere ritenuto dalla Corte di appello esclusivamente idoneo a dare prova del tipo di attività lavorativa svolta dal RIENTE precedentemente al sini- stro» [terzo motivo].

3. I riferiti motivi, come

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