Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32415

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Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell'insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32415
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

16 32415-21 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GUIDO RAIMONDI Primo Presidente f.f. TSAP CONTENZIOSO FELICE MANNA Presidente di Sezione ENRICO MANZON Consigliere LUIGI A SO Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere Ud. 14/09/2021 A C Consigliere -CC A Cron. R.G.N. 19735/20 M MI Consigliere ANTONIETTA SCRIMA Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere Rel. - c.u. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 19735/2020 proposto da: WESTBAU Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Antonelli 49, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A V W;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI B, in persona del suo Presidente G e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli 385 21 - avvocati R V G, A R, Laura FADANELLI, M P e L P, tutti dell'Avvocatura Provinciale;
-· controricorrente - nonché

contro

A GER S.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio degli avvocati G A, G C, A B e F P, che la rappresentano e difendono;
-· controricorrente - avverso la sentenza n. 22/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

ritenuto che

la vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: la Provincia autonoma di Bolzano negò alla s.r.l. Westbau la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in località Fontana Bianca in Val d'Ultimo;
- la richiedente insorse con ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche impugnando il diniego e, a un tempo, la proroga della concessione di piccola derivazione dal torrente Valsura (Fontana Bianca) in favore della s.r.l. Alperia Greenpower;
invocando la declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta provinciale n. 834, 14/7/2015;
richiedendo, infine, il risarcimento del danno;
il Tribunale Superiore rigettò il ricorso con la sentenza di cui in epigrafe;
- dalla decisione si trae che: 2 a) la ricorrente aveva premesso di aver presentato la propria istanza anteriormente all'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma n. 2/2015, recante la nuova disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione d'energia elettrica, il cui art. 34 l'Amministrazione aveva applicato in pendenza della procedura;
disposizione che al suo primo comma prevedeva che la Giunta Provinciale determina i tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili che sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo idroelettrico>> e al suo terzo comma che le domande, che all'entrata in vigore della [legge] siano ancora pendenti e non pubblicate, vengano trattate ai sensi delle disposizioni della medesima>>;
che con la deliberazione n. 834 del 14/7/2015 la Giunta provinciale aveva definito il tratto del corso d'acqua interessato "particolarmente sensibile";
che, infine, l'Amministrazione aveva espresso il diniego in quanto il progetto proposto non rispondeva al migliore utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico>>;
b) con i motivi d'impugnazione aveva dedotto che la decisone amministrativa, che aveva violato il principio "tempus regit actionem", aveva leso il legittimo affidamento e la certezza del diritto, ipotizzando la violazione degli artt. 3, 25 e 117 Cost. e 11 disp. attuaz. cod. civ.;
violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
ritardo nell'istruzione del procedimento amministrativo;
illegittimità della proroga della concessione in favore della s.r.l. Alperia Greenpower · il Tribunale Superiore delle acque pubbliche disattese il ricorso evidenziando, in sintesi, quanto appresso: la materia era regolata dalla I. provinciale n. 2/2015, la Provincia con il decreto n. 834/2015 aveva previsto un regime transitorio, così da non pregiudicare, fino all'approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque 3 pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGAUAP), gli interessi pubblici tutelati dalla citata 1. n. 2;
il piano in parola era stato adottato con la deliberazione n. 704 del 26/4/2010, approvato con d.P.R. del 22/6/2017;
il piano era parte integrante del Piano di gestione del Distretto delle Alpi Orientali 2010-2015, costituente atto di programmazione previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sulle acque;
il decreto 834 cit., misura di salvaguardia del piano in itinere, aveva sottratto al regime concessorio i tratti dei corsi d'acqua ritenuti sensibili, misura questa diretta ad evitare conclusioni del procedimento amministrativo non conformi alla nuova disciplina pianificatoria ancora non efficace;
doveva escludersi, pertanto valenza retroattiva, poiché il decreto è stato applicato al procedimento che, sebbene avviato in data anteriore all'emanazione del decreto, in quel momento non s'era ancora concluso>>;
esclusa irragionevolezza e non proporzionalità del decreto, andava del pari negata violazione di affidamento legittimo, poiché la presentazione della domanda di concessione, prima dello svolgimento della conclusione della procedura di comparazione di cui agli artt. 9 e ss. r.d. 1775/1933, non radica alcuna

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