Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/01/2019, n. 02906

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/01/2019, n. 02906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02906
Data del deposito : 31 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8329/12 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

DE VITA LUIGI S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. R R, con domicilio eletto in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 85;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia n. 59/17/11 depositata in data 28 febbraio 2011 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2018 dal Consigliere dott.ssa Pina A P C R che: La società De Vita s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate ai fini del recupero di I.V.A. ed Irpef, in relazione all'anno d'imposta 1998. L'accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza, che, in data 24.9.1999, aveva rilevato che il registro I.V.A. relativo all'anno 1998 era stato scritturato sino alla data del 31/7/1998 e che i dati relativi al periodo 1.8.1998 - 31.12.1998 era stati inseriti solo nell'elaboratore meccanografico, per cui, considerato che solo per l'esercizio 1999 si poteva omettere la stampa a condizione che il contribuente, ai sensi dell'art 7, comma 4 -ter, del d.l. n. 357/1994, fosse in condizione di stampare detti registri a richiesta dei verificatori ed in loro presenza, era stata contestata alla società la omessa registrazione delle fatture di acquisto riguardanti il periodo 1.8.98 - 31.12.98, oltre che l'utilizzo in nero di un lavoratore con conseguenti omesse ritenute d'acconto. La contribuente deduceva che i registri non erano stati vidimati, ma che tutte le scritture contabili risultavano inserite nel computer ed erano state stampate a richiesta ed in presenza dei verificatori e che in ogni caso non era stato arrecato alcun danno all'Erario;
eccepiva, altresì, che la sanzione irrogata per la mancata bollatura era stata abolita dalla legge 383/2001. La Commissione tributaria provinciale, ritenuto che non era stato arrecato alcun danno al Fisco e che alla contribuente non poteva essere irrogata, in forza del principio del favor rei, la sanzione per la mancata bollatura, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello, eccependo che le fatture di acquisto relative al periodo compreso tra il 1/8/1998 ed il 31/12/1998 dovevano considerarsi non registrate anche se inserite in apposito file elettronico e che sussisteva la infedele dichiarazione del sostituto d'imposta per mancato versamento di ritenuta d'acconto di lire 1.064.000. La Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, confermava l'avviso di accertamento solo con riferimento alla ritenuta d'acconto di lire 1.064.000, non operata e non versata, e la relativa sanzione per infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e lo rigettava nel resto. Osservava che l'Ufficio, che avrebbe dovuto procedere ad accertamento induttivo, si era limitato a considerare indebitamente detratta l'I.V.A. per gli acquisti per mancato rispetto degli obblighi di registrazione e per mancata bollatura dei registri, ma che la società teneva regolarmente la contabilità e che la omessa bollatura dei registri era stata abolita, per cui risultavano illegittimi sia il recupero a tassazione dell'I.V.A. sia le relative sanzioni irrogate. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi. La società De Vita Luigi s.r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Considerato che:

1. Con eccezione impropriamente denominata ricorso incidentale, la controricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 327, comma 1, cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992", ha reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate per decorso dei termini di legge per la impugnazione.

1.1. La eccezione va disattesa, perché, come rilevato dalla Commissione regionale, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 29/9/2006, mentre l'appello è stato notificato con raccomandata spedita in data 8/11/2007 e quindi entro il termine di un anno e 46 gg., previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto del periodo feriale di sospensione dei termini.

2. Con il primo motivo del ricorso principale, la difesa erariale censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per avere la Commissione regionale confermato la sentenza di primo grado in ordine al recupero dell'I.V.A. detratta nel 1998, dichiarando, da un lato, che le scritture redatte in violazione dell'art. 2215 cod. civ. (nel testo vigente al momento in cui sono state redatte) sono irregolari perché l'art. 8 della legge 383/2001, che ha soppresso l'obbligo della bollatura e vidimazione dei libri e registri contabili con effetto dal 25/1/2001, spiega efficacia solo sul piano sanzionatorio e, dall'altro, ha annullato i recuperi ai fini I.V.A., sottolineando che avrebbe dovuto essere effettuato un accertamento induttivo. Ad avviso della ricorrente, la sentenza risulta contraddittoria perché annulla la ripresa a tassazione dell'I.V.A. dopo avere riconosciuto che l'art. 8 della legge n. 383/2001, che ha modificato l'art. 2215 cod. civ. a decorrere dal 25/1/2001, ha efficacia retroattiva solo sul piano sanzionatorio e solo in relazione alla sanzione prevista per l'omessa bollatura dei registri e dopo avere riconosciuto che le scritture sono state redatte in violazione dell'art.2215 cod. civ.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadendo che la Commissione regionale, per inficiare la validità dell'atto impositivo, ha enunciato la necessità di procedere ad accertamento induttivo, affermando un principio che contrasta con le norme di diritto.
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