Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/1989, n. 3657
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Sulla domanda proposta nei confronti dell'imprenditore concorrente, in relazione a brevetto industriale che questi abbia richiesto o possa in futuro richiedere, al fine di sentire accertare il difetto dei requisiti oggettivi per conseguire il brevetto medesimo, deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione considerato che, nella disciplina di cui al R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, gli interessi dei terzi trovano tutela solo successivamente, in Sede di impugnazione del brevetto già concesso, non anche nel periodo che precede tale concessione (sistema coerente con le Disposizioni della convenzione sul brevetto europeo stipulata a Monaco il 5 ottobre 1973).*
Con riguardo alla domanda diretta ad accertare che la fabbricazione e vendita di determinati prodotti non costituisca contraffazione di brevetto altrui o concorrenza sleale, la quale sia proposta nei confronti di impresa con Sede all'estero (senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio in Italia da essa effettuata al limitato fine della procedura occorrente per ottenere il brevetto), deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, atteso che tale giurisdizione non può essere riconosciuta in base all'art. 75 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 sui brevetti per invenzioni industriali, trattandosi di norma la cui applicazione è espressamente esclusa dall'art. 3 di detta convenzione, e, inoltre, non è ricollegabile ad alcuno dei criteri contemplati dalla convenzione medesima, ne', in particolare, a quello dell'art. 5 n. 3 (riguardante fatti dannosi già avvenuti e non meramente eventuali e futuri), od a quello dell'art. 6 n. 3 (in tema di attrazione della domanda riconvenzionale nella cognizione del giudice della domanda principale).*