Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 13600

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 13600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13600
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 30547/19 proposto da: -) L G, elettivamente domiciliata a Roma, via Antonio Stoppani n. 34, difesa dall'avvocato A A in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. F C n. 2, difeso dall'avvocato P P in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) V V;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8.4.2019 n. 7549;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del principale.

FATTI DI CAUSA

R.G.N. 30547/19 117 marzo 2022 1. L G, creditrice di V V, per essere soddisfatta dei propri crediti iniziò due esecuzioni forzate successive, nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignorò i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti della RAI s.p.a. a titolo di TFR.

2. La prima esecuzione iniziò nel 1999;
il terzo rese dichiarazione di quantità positiva, e si concluse con l'assegnazione alla creditrice degli importi dovuti dalla RAI al debitore in conto capitale. La seconda esecuzione iniziò nel 2014, ed ebbe ad oggetto - nella prospettazione del creditore procedente - le somme dovute dalla RAI a V V a titolo di interessi di mora sul trattamento di fine rapporto ed altri crediti, non precisati nel ricorso, comunque scaturenti da un rapporto di lavoro dipendente. Il terzo pignorato, però, in questo caso rese dichiarazione negativa.

3. All'esito della prima udienza (1.6.2016)11 Giudice dell'esecuzione rilevò che l'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento al debitore era incompleto, per mancanza delle generalità della persona che aveva ricevuto l'atto. Di conseguenza ritenne di dovere rinviare la causa ad altra udienza, invitando il creditore "a regolarizzare l'avviso". Alla successiva udienza (28.2.2017) il Giudice dell'esecuzione, rilevato che l'avviso non era stato "regolarizzato", dichiarò nulla la notifica ed estinta la procedura esecutiva.

4. Avverso l'ordinanza di estinzione L G (creditrice procedente) propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. All'esito della fase sommaria dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione fissò termine al 30.9.2017 per l'introduzione del giudizio di merito. La fase di merito fu introdotta da L G con citazione, consegnata per la notifica il 29.9.2017, e depositata in cancelleria il 6.10.2017.R.G.N. 30547/19 Gataimii~iii 17 marzo 2022 La RAI si costituì ed eccepì, per quanto in questa sede ancora rileva, l'inammissibilità della domanda per tardività: ciò sul presupposto che la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto un credito di lavoro, si dovesse introdurre con ricorso e non con atto di citazione, e che comunque quand'anche introdotta con citazione, per essere tempestiva quest'ultima avrebbe dovuto essere depositate entro il termine stabilito dal giudice (come s'è detto, 30 settembre 2017), mentre nel caso di specie la notifica della citazione e l'iscrizione a ruolo della causa avvennero il 6 ottobre 2017. 5. Con sentenza 8.4.2019 n. 7549 il Tribunale di Roma: a) ritenne che l'introduzione della fase di merito fosse stata tempestiva, perché correttamente introdotta con citazione consegnata per la notifica prima della scadenza del termine fissato dal giudice all'esito della fase sommaria (così la sentenza impugnata, p. 3, § 3);
b) nel merito però rigettò l'opposizione.
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