Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9558

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9558
Data del deposito : 16 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

I D A , S S O L A L T , O A B S I E D P 1 09 55 8/03 S A I 0 T 1 N S . G O T O P I R S M A A I N D 1 E A E S , D E I O DELIOPO O'TALIANO E A G R T T G O N S E I E T L S G T I E E A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R R A I

Oggetto L D L E O D SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIECO

Primo Presidente f.f. R.G.N. 21300/01 Dott. A - Consigliere Cron.21032 Dott. P V -Consigliere Rep. Dott. A E Dott. R P Consigliere- Ud. 13/03/03 - Consigliere Dott. E A Dott. L F D N - Consigliere- Dott. U V Consigliere Dott. F R Consigliere Dott. S ETA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUBBICO FRANCESCO, domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA presso lo studio dell'avvocato241 LUIGI G, e difeso dall'avvocato S N, rappresentato giusta delega a margine del ricorso; ricorrente contro 2003 AZIENDA USL BA/2, in persona del Direttore Generale 271 pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. -1-

MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell'avvocato G, e difesa dagli avvocati ETTORE rappresentata RAFFAELE GIMALDI, giusta delega a margine PANIZZOLO, del controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 311/01 del Tribunale di TRANI, depositata il 03/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. udienza del 13/03/03 dal S ETA; Aniello IZZO, per delega udito l'Avvocato | dell'avvocato Sante NARDELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice amministrativo. -2- Svolgimento del processe Il dott. Francesco B, psicologo alle dipendenze della soppressa USL BA/6. all'atto dell'assunzione in ruolo, fu, con deliberazione n. 400 c del 1985 inquadrato nella qualifica di psicologo collaboratore>>>. Con successiva deliberazione, n. 258 del 28 marzo 1990, del Combe gestione della medesima USL, ottenne l'attribuzione della superior qualiña di psicologo coadiutore>>, ma questa deliberazione fu annullata com provvedimento prot. n. 29896 del 14 giugno 1990 del CO.RE.CO., poi impugnato dell'interessaro davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. A seguito della soppressione della USL BA/6. il dott. Buisbico passo al'e dipendenze della neocostituita AUSL BA/2, il cui Direttore general, con deliberazione n. 1431 del 19 settembre 1995, gli attribui l'inquadramento nella qualifica psicologo coadiutore>>. Fra le parti vennne, quindi, stipulata una transazione, in data 8 ottobre 1997.com la quale lo stesso Direttore generale, riconoscendo il contenuto della delibera n. 1431 del 19.9.95 e l'inquadramento del B come statuito>>, si obbligó a cornispondere la somma di lire 166.241.362 a quest'ultimo, che, dal canto suo, espressamente rinunció a qualunque azione giudiziale per l'esecuzione della delibera de La AUSL, tuttavia, rimase inadempiente e Francesco B otterne i decreto in data 11 dicembre 1997, col quale il Pretore di Trani, sezione di accuta di Barkeun, ingiunse il pagamento della somma suddetta. La successiva opposizione della AUSL fu respinta, ma la relativa decisione riformata in appello dal Tribunale di Trani. Nelle more, la AUSL, in via di autotutela, con provvedimento del 28 degre 1999, annullò la deliberazione n. 1431 del 1995. LG Est. Evangelista 3 Il suddetto Tribunale, infine, con sentenza depositata in cancelleria il 3 aprile 2001, dichiarò il difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo. Il giudice del gravame osservò, in particolare che: - la pretesa del dott. B aveva ad oggetto diritti (al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive) nascenti dal rapporto di pubblico impiego; la cognizione della controversia era devoluta, pertanto, ratione materiae alla giurisdizione esclusiva, alla quale non giovava a sottrarla la menzionata transazione, poiché la deliberazione in forza della quale questa era stata sottoscritta, era stata, poi, annullata, in via di autotutela, con successivo provvedimento del 28 giugno 1999, mentre era incontestato che la stessa transazione non era mai stata posta in esecuzione; atteso anche che la prima deliberazione attributiva della superiore qualifica, ossia quella adottata dalla soppressa USL BA/6, era stata annullata dal competente organo di controllo, contro il cui provvedimento pendeva l'impugnazione in sede giurisdizionale, se ne ricavava un quadro di contestazione, in presenza del quale era da escludere che fosse individuabile un riconoscimento del proprio debito da parte dell'amministrazione, giusta i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza della S.C.. La parte privata propone, ora, per la cassazione di questa sentenza, ricorso affidato ad un unico, complesso motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste la ASL con controricorso. Sostiene il ricorrente che oggetto della controversia non può essere considerato il rapporto di pubblico impiego, atteso che la domanda introduttiva del giudizio, alla cui stregua deve determinarsi la giurisdizione, è intesa a far valere non già situazioni G Est. Evangelista 4 giuridiche proprie di tale rapporto, bensì un'obbligazione dell'Amministrazione nascente da un'autonoma causa negoziale, ossia dalla transazione stipulata nell'anno 1997. Motivi della decisione Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni (fra le quali sono da ricomprendere anche le ASL: cfr., ex multis e fra le più recenti, Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2523), l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le relative controversie, non opera in modo indiscriminato ed immediato, ma esclude dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato ((Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808;
Id., 5 febbraio 1999, n. 35;
Id., 26 agosto 1998, n. 8451;
Id., 30 dicembre 1998, n. 12908;
Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998>>
ovvero anteriore a tale data>>, utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da Est. Evangelista 5 parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia>>. Le stesse Sezioni unite, con la successiva sentenza n. 41 del 24 febbraio 2000, ribadendo quest'ordine di idee, hanno precisato che, ai sensi della norma in esame, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa posto con riferimento al suddetto dato storico comporta che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza. Ancor più di recente, infine, le Sezioni Unite, con sentenza del 19 luglio 2000, n. 505, in presenza di impugnazione di provvedimenti di recesso emanati dalla P.A. in epoca successiva al 30 giugno 1998, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda del lavoratore avente ad oggetto il diritto al mantenimento del posto di lavoro, ribadendo, in via di principio, che in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, ai sensi dell'articolo 45, diciassettesimo comma D. Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi. н Est. Evangelista Ne emerge, in sintesi, un orientamento univoco nel senso che la questione>>>>, 1 con riguardo alla quale si determina la giurisdizione, è identificata. "quoad tempus, dai fatti costitutivi del diritto rivendicato, quante volte essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, mentre è identificata da un atto del genere, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, potendosi, in questo secondo caso, ritenere verificato il dato storico determinativo della questione>>
solo in temporale coincidenza di siffatta declaratoria. Orbene, nel caso di specie, si verifica una situazione del genere, dovendo riconoscersi che l'inquadramento del dipendente, cui consegue l'individuazione del relativo trattamento retributivo, non può prescindere da uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, la quale in tal guisa esercita i propri poteri organizzativi e direttivi, nell'utilizzazione e distribuzione delle risorse personali di cui dispone e nella determinazione dei criteri di funzionamento degli uffici e degli apparati. Può, allora, notarsi al riguardo che l'atto dell'Amministrazione in relazione al quale si pone la questione>>, intesa l'espressione nel senso atecnico e generico sopra precisato, è chiaramente identificabile nel definitivo rifiuto del riconoscimento della qualifica in contestazione, ossia nel provvedimento del 28 giugno 1999, ricordate in narrativa, col quale l'Amministrazione, in via di autotutela, pose nel nulla il concario provvedimento del 1995 e, con esso, il presupposto della transazione del 1997. Invero, per effetto di quest'ultima deliberazione, si definiscono completamente i Est. Evangelista 7 ich termini della controversia e vengono in luce tutti gli aspetti delle contrapposte posizioni delle parti, che avevano travato una temporanea composizione nel testé indicato momento negoziale. Trattandosi di un atto successivo alla suindicata data del 30 giugno 1998, la controversia non può che essere soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tanto non è d'ostacolo la circostanza che l'atto in questione sia intervenuio solo dopo il momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio, con riguardo al quale si determina, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione. alcounts con] Costituisce, invero, jus receptum che il principio la norma appena citata (là dove stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge, ovvero allo stato di fatto, vigente al momento della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti) essendo diretta a favorire, e non ad impedire la cosiddetta perpetuatio iurisdictionis'>, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (Cass., sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487; Id., 19 febbraio 2002, n. 2415;
Id., 25 maggio 2001, n. 225;
Id., 18 maggio 2000, n. 6473;
Id., 27 luglio 1999, n. 516;
Id., 29 ottobre 1997, n. 10634;
Id., 28 novembre 1996. n. 10616). In conclusione,deve essere dichiarata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, primo comma e 383, primo comma, cod. proc. civ., alla Corte d'appello di Bari, che provvederà all'esame del merito, omesso dal giudice a quo a causa dell'erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione. Est. Evangelista 8 Alla stessa Corte d'appello si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385. terzo comma. cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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