Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2020, n. 25281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2020, n. 25281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25281
Data del deposito : 11 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

018 ORDINANZA sul ricorso n. 35226/2018 proposto da: D V M, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Martinsicuro n. 5 presso lo studio dell'avvocato M A che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

P E, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cairoli, n. 2, presso l'avvocato C G, che lo rappresenta e difende - controrícorrente — avverso la sentenza n. 02877/2018 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2018;
2e2o udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 21/07/2020 da C V, osserva quanto segue:

FATTI DI CAUSA

1) Tra M D V e E P intercorsero, dal 2004 in poi, diversi contratti di soccida semplice, insistenti sui terreni siti in Roma, alla via Casal Selce, stipulati ai sensi dell'art. 45 della legge 03/05/1982, n. 203, la cui scadenza venne, in ultimo, fissata al 2011, nei quali M D V assunse sempre la qualifica di soccidario e il P di soccidante. 1.1) Nel 2010 il soccidario dedusse in giudizio, dinanzi alla competente Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Roma, gravi irregolarità nella gestione da parte del soccidante, con particolare riferimento al mancato rimborso di somme spese e ne chiese il pagamento, oltre al risarcimento del danno. 1.2) Nel contraddittorio con il P, che chiese a sua volta, in via riconvenzionale, il pagamento di somme spese, il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Agraria, esperita una consulenza tecnico-contabile, rigettò sia le domande del D V che le domande riconvenzionali del P, ad eccezione di quella di scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 2180 cod. civ., con condanna del D V al pagamento delle spese di lite e di quelle di consulenza tecnica di ufficio. 1.3) Su appello principale del D V, ed incidentale del P, la Corte di appello di Roma, Sezione Specializzata Agraria, ha rigettato entrambe le impugnazioni e ha compensato tra le parti, le spese del grado. 1.4) Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, il soccidante M D V. 1.5) Resiste con controricorso E P. 1.6) Il P.G. non ha depositato conclusioni.Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35226/2018;
estensore: C V 1.7) Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) L'esposizione dei fatti di causa, sebbene non particolarmente perspicua, consente di cogliere i punti essenziali della controversia e, pertanto, il ricorso non incorre in inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., come prospettato in controricorso dal P. 2.1) Il primo motivo, d'impugnazione di legittimità, è formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e n.

3. Il mezzo prospetta congiuntamente, nella sua stessa intestazione, violazioni di falsa applicazione o sussunzione e di omesso esame. 2.2) La prospettazione dei due vizi promiscuamente in un unico motivo è già di per sé ragione che induce a dubitare dell'ammissibilità complessiva di esso. Il motivo è, invero, inammissibile, in quanto, pur potendosi in astratto affermare la cumulabilità della proposizione dei due rimedi secondo l'affermazione della (oramai) risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9793 del 23/04/2013 — Rv. 626154 -
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