Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11983
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'A D, nato a Pompei 21/01/1977 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. R R, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 10/06/2022 ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal D'Aniello in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19/04/2021, a seguito della quale è stato notificato al condannato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 25/01/2022, ritenendo l'intervenuta conoscenza da parte dello stesso del giudizio a suo carico, in considerazione di una serie di atti procedimentali e in particolare la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in uno con la richiesta di rinvio a giudizio in data 31 ottobre 2019 presso il domicilio dichiarato, con immissione dell'avviso nella cassetta.
2. D'Aniello Danilo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ex artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod.proc.pen., oltre che mancanza di motivazione in ordine alla rescissione del giudicato, non ricorrendo effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il processo si era svolto, ma ricorreva oggettivamente una mancata conoscenza incolpevole del processo, in presenza di un difensore di ufficio
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. R R, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 10/06/2022 ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal D'Aniello in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19/04/2021, a seguito della quale è stato notificato al condannato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 25/01/2022, ritenendo l'intervenuta conoscenza da parte dello stesso del giudizio a suo carico, in considerazione di una serie di atti procedimentali e in particolare la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in uno con la richiesta di rinvio a giudizio in data 31 ottobre 2019 presso il domicilio dichiarato, con immissione dell'avviso nella cassetta.
2. D'Aniello Danilo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ex artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod.proc.pen., oltre che mancanza di motivazione in ordine alla rescissione del giudicato, non ricorrendo effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il processo si era svolto, ma ricorreva oggettivamente una mancata conoscenza incolpevole del processo, in presenza di un difensore di ufficio
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