Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2017, n. 2731

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La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.

In materia di concessioni per derivazioni idroelettriche, i limiti alle nuove concessioni previsti dall’art. 75 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale ha assunto valore di Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia a seguito di intesa da quest’ultima stipulata con la Provincia ex art. 57, comma 1, del d.lgs n. 112/98, non si pongono in contrasto con il d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della Dir. 2001/77/CE (poi sostituita dalla Dir. 2009/28/CE), sull’incremento della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, atteso che non integrano una moratoria, ma subordinano il rilascio di nuove concessioni all’uso sostenibile del territorio, in coerenza con la citata Direttiva, la quale esprime la necessità di un bilanciamento degli obiettivi, non la prevaricazione dell’uno (la produzione di energia rinnovabile) sull’altro (la tutela ambientale), e stabilisce delle soglie minime di produzione che gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire, con ciò non escludendo la possibilità di porre limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2017, n. 2731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2731
Data del deposito : 2 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

.273 1 / 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso per cassazione - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE impugnazione sentenza del SEZIONI UNITE CIVILI TSAP Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8889/2015 Cron.2731 Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente Sezione Rep. Dott. G AOSO - Presidente Sezione Ud. 08/11/2016- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente Sezione PU Dott. ANIELLO NAPPI С.І. Consigliere Dott. D CMI Consigliere Rel. Consigliere Dott. F MNA Consigliere Dott. C D CRA Dott. F D SO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8889-2015 proposto da: P PRO, nella qualità di titolare della domanda 2016 di concessione di derivazione di acqua superficiale а 638 scopo idroelettrico dal torrente Mallero in Comune di Chiesa in Valmalenco, C E e S G, nella qualità di promittenti cessionari della medesima domanda, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato A G, che li rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

PROVINCIA DI SONDRIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 291 presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S, per delega a margine del controricorso;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLEtempore, 34, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO MILIZIE BOSIN, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CEDERLE, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, I.S.P.R.A. ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE;
intimati avverso la sentenza n. 239/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/11/2016 dal Consigliere Dott. FELICE г MANNA;
uditi gli avvocati Francesco dell'avvocato Antonio Grieco, Cristiano BOSIN per delega oral Cederle;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. LUIGI SALVATO, l'accoglimento, p.q.r. GRIECO per delega Manfredi BETTONI e e dell'avvocato Marco Sostituto Procuratore che ha concluso per 3-11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pietro Pedrotti, Emilio Cabello e Guido Schena, il primo intestatario, il secondo ed il terzo cessionari di un'istanza di concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, impugnavano innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la delibera n. 4 del 25.1.2010, e gli atti presupposti e conseguenti, con cui il consiglio provinciale di Sondrio aveva approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale (in M seguito, PTCP), adottato ai sensi della legge regionale Lombardia n. 12/05. Lamentavano, in particolare, che l'art. 75 delle norme tecniche di attuazione del piano, riguardante la disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali, ove ritenuto applicabile alle istruttorie in corso, avrebbe impedito, attraverso l'imposizione di vari divieti, il rilascio di qualsiasi nuova concessione idroelettrica in ambito provinciale. Con molteplici motivi di ricorso i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, in relazione alle direttive comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE e alle linee guida di cui al D.M. n. 10.9.2010, perché il blocco delle concessioni per un ulteriore triennio si poneva in contrasto con il sistema normativo volto allo sviluppo delle fonti Tale blocco, inoltre, non sarebbe statorinnovabili. 3 conseguenza di un'analisi obiettiva, ma avrebbe avuto il diverso scopo di rafforzare la tutela ambientale del territorio provinciale in contrasto con la finalità di bilanciamento di tutti gli interessi pubblici in gioco. Deducevano, ancora, la violazione degli artt. 118 Cost. e 3-quinquies D.Lgs. n. 152/06, e 8, comma 1, legge n. 102/90, per violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, in quanto nella materia della promozione delle fonti rinnovabili dette norme richiedono che le funzioni amministrative siano esercitate in base a criteri definiti uniformemente su tutto il territorio nazionale;
degli artt. 20, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, 57 D.Lgs. n. 112/98, 15 e 56 L.R. Lombardia n. 12/05, 45 L.R. Lombardia n. 26/06, 61 e 62 D.Lgs. n. 152/06 per incompetenza dell'autorità amministrativa, poiché la pianificazione idrica non rientrerebbe tra le funzioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale. Resistendo le intimate Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, non costituiti invece il Ministero dell'Ambiente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca e l'Autorità di Bacino del Po, il TSAP con sentenza n. 239 del 26.11.2014 rigettava l'impugnazione. 4 Contro tale sentenza i predetti ricorrenti propongono ricorso a queste S.U. ai sensi dell'art. 201 R.D. n. 1775/33, articolato su dieci motivi. Resistono con controricorso la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio. Le altre parti sono rimaste intimate. I ricorrenti e la Provincia di Sondrio hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, articolato in più censure, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nonché il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla dedotta violazione dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/03, in relazione alle direttive comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE e alle linee guida di cui al D.M. n. 10.9.2010. Sostengono i ricorrenti che il divieto di nuove concessioni idroelettriche stabilito dall'art. 75 del Piano, il conseguente blocco triennale delle nuove derivazioni idroelettriche e la previsione, alla fine del periodo di moratoria, di un sistema di selezione delle sole domande di nuove derivazioni ritenute strategiche, in base a scelte di tipo politico-amministrativo, 5 sono misure che si pongono in contrasto con il sistema normativo di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. In particolare, si sostiene: a) l'illegittimità di tali misure limitative, a fronte degli obiettivi vincolanti di aumento della produzione di fonti rinnovabili, per violazione delle predette direttive, come ritenuto da Corte cost. n. 124/2010, secondo cui le disposizioni che introducono limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono illegittime perché operano in senso opposto alle soglie minime di produzione previste dal Protocollo di Kyoto e dall'art. 3 della direttiva 2001/77/CE;
b) la moratoria generalizzata per un triennio delle nuove derivazioni idroelettriche si pone in contrasto con la previsione del termine di 180 gg. previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 387/03 per la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione unica;
c) sono illegittime le misure introdotte al di fuori del sistema di cui all'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/03, perché attribuiscono efficacia a disposizioni programmatorie, limitative della possibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili, elaborate prima dell'approvazione delle linee guida e senza tener conto dell'adeguamento ai nuovi criteri;
d) dette misure sono anche in contrasto con il punto 1.2 delle linee guida, il quale stabilisce che le sole Regioni e le Province autonome possono 6 porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17;
e) il punto 17.2 delle linee guida prevede che le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata, in applicazione dell'art. 2, comma 167, legge n. 244/07, come modificato dall'art.

8
-bis legge n. 13/09, di conversione del D.L. n. 208/08 assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Pertanto, la fissazione di limiti alla possibilità di realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere sempre operata attraverso un corretto bilanciamento degli interessi, che tenga conto degli obblighi di sviluppo delle fonti rinnovabili imposti dalla normativa europea, come prescrive il 44° considerando della direttiva 2009/28/CE;
f) nella formazione del Piano non è stata espletata l'attività istruttoria prescritta dal paragrafo 17.1 dell'Allegato 3 delle linee guida, che richiede una ricognizione dei siti e delle aree non idonee;
g) il Piano ha erroneamente supposto che l'uso delle risorse idroelettriche della Provincia 7 di Sondrio potesse essere regolato anche in deroga ai principi sulla promozione delle fonti rinnovabili. Di tutto ciò la sentenza impugnata non ha tenuto conto, limitandosi ad una motivazione apparente per cui le direttive comunitarie non sarebbero in contrasto con la tutela qualitativa e quantitativa dei precari equilibri idrici della provincia di Sondrio.

2. Il secondo motivo espone, ancora, il medesimo vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, ху comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nonché il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla dedotta violazione dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/03, in relazione alle direttive comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE. Il Piano costituisce l'effetto di una decisione a priori, indipendente da qualsiasi riscontro obiettivo, motivata politicamente dal proposito di garantire in maniera assoluta la conservazione naturale del territorio provinciale per finalità di sviluppo turistico, subordinandovi ogni altra esigenza di interesse con il pubblico. Il che contrasta con le norme citate e carattere altamente prioritario, a livello di Unione europea, della promozione delle fonti di energia rinnovabili. In particolare, l'art. 12 D.Lgs n. 387/03, per come interpretato da Corte

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