Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25341
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORTANOVA GIAN LEONARDO nato a PALERMO il 19/07/1964 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da P G in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (capi B, C e D), rispetto ai quali, dopo la condanna in primo grado per le sole fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestate ai capi B, C e D, era stato assolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza passata in giudicato.

1.1. Per il giudice della riparazione la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite da una complessa attività di indagine riguardante l'espletamento di cospicue cessioni di sostanze stupefacenti, come il P - alla stregua di quanto, peraltro, da costui ammesso - avesse incontrato due volte, a distanza di pochi giorni, O F, che sapeva essere un rapinatore, in compagnia di altri individui a lui sconosciuti, risultati essere soggetti pluripregiudicati legati a pericolosi ambienti criminali. Per come accertato dagli inquirenti, le modalità di svolgimento dei suddetti incontri - presso una tavola calda sita in una zona estremamente periferica, della durata di soli venti minuti e con successivo veloce allontanamento, spiegato dall'Osnnan in una conversazione captata come determinata dalla sensazione della presenza sui luoghi della polizia - ne comproverebbe la natura quanto meno ambigua ed equivoca, tale da giustificare l'adozione, da parte del giudice della riparazione, del provvedimento di rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., qualificando la condotta dell'istante come un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione P G, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del comportamento gravemente colposo a lui riferibile, di ostacolo alla concessione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Il P non avrebbe perpetrato nessun comportamento di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., avendo sin da subito spiegato agli inquirenti, con spontaneità e chiarezza, la natura dei rapporti intercorsi con l'Osman, così come l'esatta modalità di svolgimento dei due incontri avuti con lui e i suoi accompagnatori, nei quali non era stato integrato nessun comportamento illecito, come, del resto, ritenuto dal giudice di merito nella sentenza di assoluzione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
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