Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2022, n. 29155
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13583/2016 R.G. proposto da : ARCICONFRATERNITA SS SACRAMENTO, in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato F A;-ricorrente- Contro SOGET SPA, in persona del legale rappresentante;COMUNE TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco;PROVINCIA NAPOLI, in persona del legale rappresentante;-intimati- avverso la Sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9856/2015depositata il 09/11/2015 ;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022dal Consigliere RITA RUSSO;udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento ricevuto in data 02/10/2012, relativo alla T arsu del 2010 pretesa dal Comune di Torre Annunziata. I l ricorso è stato accolto in primo grado recependo l’eccezione di difetto di motivazione dell'avviso. L’agente di riscossione ha proposto appello , che è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale, sul ril i evo che la Tarsu è pretesa in base alla denuncia resa dal contribuente e che l'Arciconfraternita non ha negato che l'avviso corrisponda alla denunzia da lei presentata. Il giudice d’appello o sserva inoltre che l'avviso indica esattamente l'ubicazione e l'estensione dei locali e che il contribuente non nega di disporre locali di tale estensione in tale luogo nè afferma che si tratti di luogo di culto;ritiene inoltre che l'avviso sia congruamente motivato in ragione della indicazione dell'ubicazione e dell'estensione dei locali corrispondente alle circostanze denunciate dalla stessacontribuente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Arciconfraternita affidandosi a sei motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria e note di trattazione scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso l ’Arciconfraternita denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare il giudicato esterno, formatosi in relazione ad annualità diverse da quelle per cui è causa. Con la memoria ex art 37 8 c.p.c. rileva inoltre che si è formato il giudicato, ad essa favorevole, relativamente alla annualità di imposta 2010, con la sentenza n. 7519/2017 della Commissione Tributaria Regionale, che deposita con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. Il motivo è infondato. In primo luogo deve osservarsi che della molteplicità delle sentenze depositate dalla parte possono venire in rilievo solo quelle in cui il giudicato si sia formato successivamente al giudizio di secondo grado, ovvero quelle per le quali è stata sollevata la relativa eccezione nel corso di esso, posto che qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v. Cass. sez. un. n. 21493 del 2010, Cass. n. 22506 del 2015;Cass. 12852/2021). Il Procuratore generale osserva che a nessuna delle sentenze prodotte può essere attribuito valore di giudicato capace di condurre alla definizione della controversia in esame, in quanto riguardano annualità d’imposta diverse da quelle oggetto del presente giudizio, molte sono esclusivamente formali, alcune sono riferite a controversie tra parti diverse da quelle contrapposte nella presente controversia, nessuna contiene accertamenti di questioni di fatto a carattere tendenzialmente permanente che possano ritenersi elementi costitutivi della fattispecie in esame. Il Collegio condivide questi rilievi, posto che è giurisprudenza costante di questa Corte l'affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta (Cass. civ. sez. V, n. 32254/2018;Cass.n. 7417 del 15/03/2019;Cass. n. 25516 del 10/10/2019). Con la necessaria precisazione che il giudicato fa stato entro i limiti oggettivi dati dei suoi elementi costitutivi ovvero dalla causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto;solo entro tali limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 5925/2004;15222 del 19/07/2005;n. 9043 del 20/04/2011) e soltanto l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (Cass. 9685/2003). Inoltre, quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall'attribuzione del bene della vita conteso (Cass. 7620/2006). Con la ulteriore precisazione, quanto ai limiti dati dalla causa petendi, che in materia tributaria vi è una sensibile differenza tra l’atto che esprime la pretesa impositiva ed avverso il quale si possono muovere eccezioni dirette a contestarne la legittimità, e l’atto di riscossione meramente esecutivo, impugnabile per vizi propri o per far valere la estinzione della obbligazione. Nessuna delle sentenze depositate dalla parte presenta i suddetti requisiti. In particolare, non può attribuirsi rilievo decisivo alla sentenza n. 7519/2017 citata nella memoria ex art 378 c.p.c. ed allegata agli atti, relativa alla annualità di imposta 201 0 . In primo luogo si deve osservare che con detta sentenza non viene annullato un atto prodromico all’avviso di pagamento oggi in esame, ma viene annullato un atto ad esso successivo, nella piena consapevolezza che avverso il presente avviso di pagamento era ancora pendete giudizio e che le questioni di merito erano state agitate in questa sede. Inoltre, la sentenza non contiene alcun accertamento in fatto (ed invero neanche in punto di diritto) che possa estendersi in questa sede. La Commissione regionale infatti si è imitata ad accertare che con il regolamento la Arciconfraternita si at tribuisce uno scopo di culto e non di lucro e che l’attività di tumulazione delle salme è svolta dal Comune di Torre Annunziata e ad osservare che il regolamento vigente nel Comune di Torre Annunziata “fa salva l'esclusione della dalla tassa per i locali e le aree per i quali la medesima esclusione è prevista dalle norme vigenti”, senza tuttavia verificare se effettivamente le non meglio specificate “norme vigenti” preved a no una esclusione per i luoghi di culto ed a quali condizioni, né se lo scopo di culto della attività sia effettivo, ed effettivamente riferito alla fattispecie e non una mera enunciazione nel regolamento. Di conseguenza, la ritenuta esclusione della legittimazione passiva non è sostenuta da alcun accertamento in punto di fatto o in punto di diritto che giustifichi la estensione del giudicato ad una controversia avente ad oggetto un atto prodromico a quello annullato. Del pari , privo di alcun valore accertativo è il generico rilievo che si sarebbe formato un precedente giudicato sulla insussistenza del credito tributario, senza specificare da quale sentenza sarebbe costituito e per quale ragione estendere bbe i suoi effetti anche alla annualità in questione.Non possono infatti ritenersi vincolanti i provvedimenti -ancorché passati in giudicato- dai quali non è dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento(Cass. n. 12111/ 2020;Cass. n. 23918/2010;Cass. 12852/2021). 2.-Con il secondo motivo del ricorso s i deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 111, comma sesto, Cost., avendo il giudice di merito erroneamente valutato gli elementi istruttori allegati dalle parti. Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe reso un'argomentazione apodittica ritenendo che l'imposta sia stata applicata sulla base di una denunzia resa dal contribuente e che l' A rciconfraternita non abbia negato tale circostanza;questa motivazione non trova riscontro ne gli atti di giudizio ed è fondata non su acquisizioni probatorie ma su congetture;è falsa l'affermazione dell'Arciconfraternita abbia presentato una denuncia per la Tarsu e non è vero che il contribuente non abbia negato di disporre locali per mille metri quadri al corso Vittorio Emanuele e che non abbia precisato che fossero destinati al culto. Il motivo è inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nonché di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede(Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476). 3.-Con il terzo motivo del ricorso si assume la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non avendo il giudice d’appello pronunciato sull’eccezione di violazione del diritto alla partecipazione al procedimento della contribuente, in relazione all’avviso di pagamento impugnato. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha reso una implicita decisione sulla regolarità della procedura, avendo osservato che il C omune si è fondato su degli atti presentati dallo stesso contribuente e quindi la partecipazione alla procedura è stata comunque assicurata. Oltretutto la parte lamenta la mancata di partecipazione rispetto alla emissione di un avviso di accertamento mentre nella specie è pacifico che si tratti di un avviso di pagamento.
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