Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2014, n. 27547
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Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell'interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme).
Qualora una fattispecie sia interamente soggetta al diritto interno ma le parti, con una specifica clausola contrattuale, abbiano rinviato ad una legge straniera (come consentito dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980), la questione della legge applicabile al rapporto non è rilevabile d'ufficio, ma, come per ogni altra clausola pattizia, è rimessa all'eccezione di parte ed i relativi effetti debbono essere dedotti ed allegati da chi che vi abbia interesse, non spettando al giudice rilevare i dettagli di accordi stipulati dalle parti, di cui esse stesse non dimostrino di avere interesse ad avvalersene.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15210/2011 proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A. 00409030582 in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. IANNOTTA GREGORIO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALPA Piero Guido, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 in persona del Procuratore Avv. MAERO DAVIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 PAL. 9 INT. 5, presso lo studio dell'avvocato ASSUMMA Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO giusta procura speciale del Dott. Notaio CARLO BOGGIO in Torino 23/6/2011, rep. n. 116566;
- controricorrente -
e contro
SANPAOLO IMI SPA, BANCO DI NAPOLI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2361/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2010, R.G.N. 688/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato LORETA UTTARO per delega;
udito l'Avvocato FRANCO MASTRACCHIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi della L. Fall., artt. 209 e 98, notificato il 27 marzo 2001, il Banco di AP ha proposto al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della s.p.a. Compagnia IR di Assicurazioni in l.c.a., a seguito dell'esclusione dal passivo di crediti per un importo complessivo di L. 101.029.244.797, derivanti da fideiussioni e lettere di patronage rilasciate al Banco opponente dalla IR negli anni 1987 - 1989, a garanzia di altrettanti finanziamenti in ECU ed in franchi svizzeri, erogati dal Banco in favore di società controllate dalla IR, finanziamenti non rimborsati dalle debitrici.
La IR ha resistito, sollevando varie eccezioni, fra cui quella che le asserite garanzie derivano da lettere di patronage, inidonee a generare vere e proprie obbligazioni;
che le garanzie sono comunque nulle, quali atti estranei all'oggetto sociale e vietati dalle norme che all'epoca regolavano l'esercizio delle attività assicurative (R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 130;
L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5);
nonché annullabili per conflitto di interessi, in quanto
coloro che hanno sottoscritto le lettere di garanzia erano anche amministratori delle società garantite, ed altro.
Ha dichiarato in subordine di voler approfittare della transazione intercorsa fra il Banco di AP e la s.p.a. Milano Assicurazioni, in relazione a due finanziamenti per complessivi ECU 10.500.000, ai sensi dell'art. 1304 c.c.. Nel corso del processo, ed in particolare con la prima comparsa conclusionale successiva ad una prima rimessione della causa al Collegio, IR ha eccepito l'applicabilità ai contratti in oggetto del diritto inglese, in forza di specifiche clausole in essi contenute.
Con sentenza n. 5228/2005 il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni ed ha ammesso la Banca al passivo della procedura per l'intero importo richiesto, quantificato in Euro 52.177.250,49. Proposto appello dalla IR, a cui ha resistito la s.p.a. San Paolo IMI, subentrata al Banco di AP (è rimasta invece contumace l'altra appellata, s.p.a. San Paolo Banco di AP), con sentenza depositata il 31 maggio 2010 n. 2361 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
IR propone cinque motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a. Intesasanpaolo, subentrata all'appellata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha respinto tutte le eccezioni sollevate da IR.
Ha ritenuto che il rilascio di garanzie in favore di società controllate non comporti violazione delle norme imperative che regolano l'esercizio di attività assicurative;
ha dichiarato inammissibile perché nuova l'eccezione avente ad oggetto l'applicabilità del diritto inglese ed ha ritenuto che gli impegni assunti dalla IR siano produttivi di vere e proprie obbligazioni fideiussorie;
ha escluso la sussistenza in concreto di conflitti di interessi ed ha respinto la domanda subordinata di IR di voler approfittare della transazione conclusa dalla creditrice con la Milano Ass.ni, sul rilievo che è in facoltà del creditore di impedire che l'efficacia della transazione si estenda ai condebitori in solido e che una tal clausola è per l'appunto contenuta nell'accordo transattivo.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 130, L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5;
artt. 1418, 1419, 1362, 1363, 1367, 2384 e 2384 bis c.c., nonché insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che la prestazione di garanzie rientri nell'oggetto sociale della IR e non comporti violazione delle norme che regolano l'esercizio delle assicurazioni. Rileva che le norme citate in epigrafe - pur se oggi abrogate all'epoca imponevano alle compagnie assicuratrici di limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione ed alle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di ogni altra attività commerciale (L. n. 295 del 1978, art. 5, comma 2), dovendo l'attivo societario derivante dall'incasso dei premi essere destinato a garanzia della copertura degli indennizzi. Richiama a supporto Cass. 4981/2001". 2.1.- Il motivo non è fondato.
Va premesso che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, la Corte di cassazione a S.U. - in relazione a controversia di cui era parte la IR e ad un motivo di ricorso analogo a quello in oggetto - ha deciso che il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed alle attività connesse (L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5) non preclude il compimento di singoli atti non
aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in attività sistematica, implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed esterno rispetto a quello tipico delle attività assicurative.
Ha concluso che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società controllata non avente ad oggetto attività assicurativa, in quanto si tratta di atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, atto che in quanto tale - è volto a salvaguardare l'interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme (Cass. civ. S.U. 30 dicembre 2011 n. 30174. Conf. Cass. civ. Sez. 1, 30 aprile 2014 n. 9475). 2.2.- Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale decisione, che supera il citato precedente difforme.
La ricorrente sostiene che la disposizione del cit. R.D. n. 63 del 1925, art. 130 - che vietava il compimento anche di singole
operazioni estranee all'attività assicurativa - non è stata abrogata dalla successiva L. n. 295 del 1978, il cui art. 5, comma 2, ha riferito il divieto solo all'esercizio di attività imprenditoriali diverse, e ribadisce che anche una singola operazione dovrebbe ritenersi preclusa, soprattutto se ripetuta, quali gli atti di garanzia di cui trattasi.
La tesi è indubbiamente meritevole di considerazione. In effetti, la legge n. 295 del 1978 non ha espressamente abrogato l'art. 130 R.D. cit., sicché è dubbio che possa in astratto escludersi che anche una singola operazione - e soprattutto più operazioni dello stesso tipo (ancorché singolarmente neutre, come le garanzie fideiussorie) possano incorrere nel divieto di legge, qualora per la loro natura, per il valore che rivestano e per l'impegno economico che ne derivi a carico della società assicuratrice, così come per le finalità perseguite, in relazione alla natura dei soggetti a cui siano destinate e ad ogni altra circostanza, si possano ritenere tali da dimostrare che l'esercizio dell'attività assicurativa sia stato distolto dalle finalità sue proprie.
Si potrebbe quindi in astratto condividere la tesi per cui anche singoli impegni fideiussori potrebbero perdere la loro connotazione di neutralità, se inseriti in un contesto che comporti il coinvolgimento oltre misura del patrimonio della società garante nel rischio inerente all'esercizio dell'attività garantita, qualora questa non abbia natura assicurativa.
È indubbio peraltro che accertamenti del genere attengono al merito della vertenza ed avrebbero dovuto essere compiuti in sede di merito, previa deduzione in giudizio di tutte le circostanze di fatto idonee a dimostrare l'asserita finalità illecita delle operazioni compiute. Nella specie non risulta dalla sentenza impugnata, ne' dal ricorso, se ed in quale sede, siano state dedotte, dimostrate e discusse le circostanze di fatto di cui sopra ed ogni altro elemento idoneo al fine di qualificare come "sistematicamente non assicurativa" l'attività svolta dalla IR tramite gli atti di cui si discute, come richiesto dalla citata sentenza delle Sezioni unite. (La resistente ha addirittura eccepito la tardività dell'eccezione di nullità, perché sollevata per la prima volta in appello: il che confermerebbe che la questione non è stata discussa in