Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2008, n. 20749

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Scaduta la concessione di area demaniale comunale (nella specie, adibita ad attività di deposito e custodia di autoveicoli per conto della Polizia Municipale) e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria sia la domanda di restituzione, che quella di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva. Riguardo alla prima, non sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo la domanda fondata sul diritto di proprietà - che l'ente pubblico fa valere servendosi dei mezzi ordinari (art. 823 cod. civ.) - e non sul rapporto di concessione, ormai scaduto; quanto alla seconda, non rileva la destinazione dell'area allo svolgimento di un servizio pubblico, avendo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - i cui effetti si producono anche nelle cause insorte anteriormente - conservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che l'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, attribuisce al giudice ordinario quando non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi, ma siano contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2008, n. 20749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20749
Data del deposito : 31 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - rel. Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato S R P, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
OFFICINA CARROZZERIA MODENESE DI MALPIGHI MALAGOLI MARCO E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

25, presso lo studio dell'avvocato P E, rappresentata e difesa dagli avvocati A E, S M S, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 181/05 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 21/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/02/08 dal Presidente Dott. Vincenzo CARBONE;

uditi gli avvocati Paolo STELLA RICHTER, Ettore PAPARAZZO per delega dell'avvocato Ezio Andermarcher, GENTILI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott.

NARDI

Vincenzo, che ha concluso per l'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7.3.2001, l'Officina Modenese s.a.s. di Malpigli Malagoni Marco &
C. conveniva davanti al tribunale di Trento l'Amministrazione comunale di Trento, chiedendone la condanna al pagamento degli oneri di cui all'art. 1781 c.c., asseritamente vantati per aver svolto, in regime privatistico dal 1991, attività di deposito e custodia di autoveicoli per conto della Polizia Municipale, su aree di proprietà comunale;
chiedeva anche il ritiro di tali veicoli ed il risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune convenuto che eccepiva il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione delle aree comunali, essendo scadute sia la concessione fin dal 1986, sia il contratto di locazione relativo ad una sola delle aree nel maggio 1991;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio i Ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze, i cui agenti avevano provveduto al sequestro e deposito dei veicoli in questione. I Ministeri si costituivano e resistevano alla domanda. Il Tribunale, con sentenza del 26.2.2004 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Proponeva appello il solo Comune di Trento, relativamente alla statuizione della giurisdizione sulla domanda riconvenzionale. La corte di appello di Trento, con sentenza depositata il 21.5.2005, rigettava l'appello.
Riteneva la corte territoriale che andasse affermata la giurisdizione del G.A. anche relativamente alla domanda riconvenzionale del Comune, in quanto, nonostante la domanda attenesse al diritto soggettivo alla restituzione di bene illecitamente occupato, era tuttavia afferente ad attività e prestazione rese nell'espletamento di un pubblico servizio, oltre all'opportunità di una simultanea valutazione delle due domande.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Trento, che ha presentato memoria.
Resistono con controricorsi l'attrice ed i tre Ministeri chiamati in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'attrice, secondo cui, attenendo l'impugnazione ad una controversia in materia locativa, l'appello doveva essere proposto con ricorso e non con citazione, come, invece avvenuto, con la conseguenza che, ai fini del decorso del termine, doveva considerarsi non la data di notificazione dell'impugnazione (7.5.2004), ma quella di deposito dell'atto di gravame notificato in cancelleria (16.6.2004) che nella fattispecie risultava tardiva. Va, anzitutto, osservato che il rapporto locativo atteneva esclusivamente alla particella n. 950/03, per il contratto valido dal 1988 al 1991, mentre il restante terreno, costituito dalle part. 930/02, 950/1/2/4, 951/2, era stato oggetto di concessione, scaduta nel 1986.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi