Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2011, n. 5871

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In tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto della riserva è posto a garanzia della P.A. appaltante, la quale deve essere messa in condizione di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza o meno di una propria obbligazione, onde il corrispondente onere a carico dell'appaltatore non subisce deroghe nel caso in cui la pretesa fatta valere si riferisca a lavori resi necessari da eventi non previsti. Pertanto, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore, che non siano stati previamente autorizzati e per i quali, quindi, egli non abbia diritto ad aumento di prezzo, possono dare luogo a compenso a condizione che essi formino oggetto di tempestiva riserva ovvero che siano stati, riconosciuti come tali dall'amministrazione committente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2011, n. 5871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5871
Data del deposito : 11 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6014-2005 proposto da:
GALVA S.P.A. (c.f. 00570870587), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SESTO RUFO

23, presso l'avvocato M L V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
VISENTINI FRANCESCO, nella qualità di titolare della ditta individuale V Francesco Trasporti Fluvio-Marittimi, PIAZZA MARIO (C.F. PZZMRA40M14G925U), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI

27, presso l'avvocato S A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato B N, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


contro
COMUNE DI TERMINI IMERESE;



- intimato -


sul ricorso 9175-2005 proposto da:
COMUNE DI TERMINI IMERESE (c.f. 87000370822), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI

3, presso l'avvocato MORMINO IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALVO ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GALVA S.P.A., VISENTINI FRANCESCO, PIAZZA MARIO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1287/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2011 dal Consigliere Dotti. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per, in via principale inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Termini Imerese, con atto del 15 giugno 1996, conveniva davanti al Tribunale di quella città la s.p.a. G, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso su istanza della suddetta società, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 206.130.900 oltre interessi e spese, a fronte di fatture emesse nel 1993 per un intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria sottomarina.
Con lo stesso atto conveniva nel medesimo giudizio Mario P e l'armatore Francesco V.
Narrava che la S.p.A. suddetta era stata aggiudicataria dei lavori in questione appaltati da esso comune. Nel mese di maggio del 1993 era stato accertato che un mezzo navale in transito, e precisamente la motonave Mario, dell'armatore Francesco V, al comando di Mario P, aveva, tranciandola, danneggiato un tratto di condotta. Il direttore dei lavori pertanto ordinava alla G il recuperò del tratto di condotta danneggiato e la riparazione, anche a seguito di apposita perizia redatta il 9 luglio 93. Le opere venivano ultimate il 19 gennaio del 1994.
Il Comune opponente sosteneva anzitutto di non essere obbligato al pagamento della somma ingiunta perché all'epoca dei fatti l'opera commessa in appalto non era stata ancora consegnata. Pertanto, essendo essa ancora nella disponibilità dell'azienda appaltatrice, quest'ultima doveva farsi carico degli effetti del danno eventualmente cagionato da terzi. Riteneva in definitiva che nella vicenda dovesse essere applicato il principio di cui all'art. 1673 c.c., pur dettato in tema di appalto privato, in forza del quale,
quando per causa non imputabile ad alcuna delle parti perisca l'opera oggetto dell'appalto, oppure essa si sì a deteriorata prima di essere accettata dai committente, il perimento o il deterioramento sono a carico dell'appaltatore. Subordinatamente l'amministrazione comunale rilevava che la G non aveva chiesto l'esecuzione della prestazione oggetto della procedura monitoria e che, comunque, la responsabilità dei danni cagionati alla condotta sottomarina era da attribuirsi al comandante della nave ed all'armatore della stessa, giacché il natante aveva transitato in violazione delle norme dettate dall'ufficio circondariale marittimo.
Resistevano ad ogni pretesa nei loro confronti il P ed il V.
Il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune alla rifusione delle spese del giudizio in favore della G s.p.a.. Condannava altresì P Mario e Francesco V in solido al risarcimento del danno in favore del comune suddetto, oltre alle spese di giudizio. Proponevano appello Mario P e Francesco V. Proponeva appello incidentale il Comune di Termini Imerese. Resisteva, la S.p.A. G. Quest'ultima, per quel che rileva in questa sede, deduceva di non avere inserito alcuna riserva relativa ai lavori conseguiti all'avvenuto danneggiamento della condotta perché tra le parti vi era stato accordo sulla effettuazione dei medesimi e perché il costo delle riparazioni non era mai stato contestato dal Comune.
La Corte d'appello di Palermo accoglieva l'appello incidentale formulato dal Comune e per l'effetto, premesso che oggetto fondamentale del contendere era la sussistenza o meno dell'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla G quanto da essa preteso, e che l'evento dannoso di cui si tratta era stato correttamente individuato quale causa di forza maggiore dal primo giudice, tuttavia la decisione di quest'ultimo non poteva essere condivisa giacché in alcun modo la S.p.A. G aveva effettuato le dovute riserve nella contabilità dei lavori ovvero aveva comunque fornito nelle sue informative all'ente appaltante notizie capaci di consentire una corretta valutazione della insorgenza della situazione dannosa. La G S.p.A. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte di Palermo con atto articolato su due motivi. Resistono con controricorso Francesco V e Mario P.
Resiste con controricorso anche il Comune di Termini Imerese, proponendo ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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