Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/03/2022, n. 08155
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13490/2017 R.G. proposto da I F elettivamente domiciliato in Roma via Sistina 125 presso lo studio dell'avv. M Z che lo rappresenta e difende - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, -intimata- nel procedimento n. 13490/217 avverso la sentenza n. 7618/2016 emessa dalla CTR del Lazio e depositata il 29/11/2016;udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 19/01/2022 dal Consigliere R R;RILEVATO CHE Il contribuente ha opposto gli avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del classamento e conseguente attribuzione di nuova rendita catastale ad alcuni immobili di sua proprietà. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio ha ritenuto inammissibile, in quanto proposto utilizzando per la notifica alla controparte esclusivamente il sistema di posta elettronica certificata, vale a dire una modalità non prevista in via generale dal vigente ordinamento, dal momento che il processo telematico, al momento della decisione, era stato introdotto soltanto in via sperimentale in alcune regioni, ma non nel Lazio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a un motivo. Non si è costituita l'Agenzia delle entrate. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art 4 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, il quale dispone che "la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge". La parte deduce che la sentenza impugnata si è posta in diretto contrasto con
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