Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2010, n. 5816
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In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione di servizi idrici comunali) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione prevista per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. M U - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A., gia? GENOVA ACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell?avvocato T C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARIS GIUSEPPE, MARESCA ARTURO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Societa? di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 809/2005 della CORTE D?APPELLO di GENOVA, depositata il 29/11/2005 R.G.N. 726/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. M U;
udito l?Avvocato MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 novembre 2005 la Corte d?appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l?opposizione proposta da Genova Acque s.p.a. (ora Mediterranea delle Acque s.p.a.) alla cartella esattoriale notificata dal concessionario del servizio di riscossione dei crediti INPS, relativa al mancato versamento dei contributi dovuti per cassa integrazione guadagni, cassa integrazione guadagni straordinaria e trattamento di mobilita? per il periodo maggio 2001.
1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che alla opponente, societa? a capitale misto costituita per la gestione dei servizi idrici del Comune di Genova, non poteva applicarsi l?esenzione prevista dal D.Lgs. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3, comma 1 per "le imprese industriali degli enti pubblici", trattandosi di
una societa? di natura intrinsecamente "privata" nella quale l?amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato.
2. Di questa sentenza la societa? domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria ai sensi dell?art. 378 c.p.c. L?INPS, anche quale mandatario della Societa? di cartolarizzazione dei crediti Inps (SCII), resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L?unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3, della L. n. 1115 del 1968, art. 2, della L. n. 164 del 1975, art. 1, della L. n. 223 del 1991, art. 6, dell?art. 2093 c.c. e della L. n. 142 del 1990, art. 22 nonche? vizio di motivazione. Si sostiene che ai fini della esenzione contributiva in questione, anche tenuto conto della nozione comunitaria di impresa pubblica, non si richiede che l?impresa abbia "natura pubblica", essendo necessario solo che nei confronti di essa i pubblici poteri possano esercitare, in modo diretto o indiretto, un?influenza dominante, anche solo per ragioni di partecipazione finanziaria, come nel caso di societa? a prevalente partecipazione pubblica;
peraltro, trattandosi nella specie di impresa che eroga servizi pubblici essenziali, non puo? operare nei suoi confronti la disciplina della cassa integrazione, sicche? la previsione dell?obbligazione contributiva sarebbe del tutto priva di "contropartita" e determinerebbe una illegittima disparita? con le imprese a capitale interamente pubblico;
ne?, a dire della ricorrente, possono trarsi argomenti favorevoli all?inapplicabilita?
del D.Lgs. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 dal fatto che non sussisterebbe una "amministrazione interessata", fra l?altro abilitata a richiedere la operativita? della cassa integrazione (come prevede il comma 2), stante la piena configurabilita? di una tale funzione "pubblica" nella iniziativa spettante all?ente pubblico socio di maggioranza.
2. Il ricorso non e? fondato.
2.1. Come la sentenza impugnata ha sottolineato, la gestione dell?interesse pubblico mediante l?impresa discende, di volta in volta, da specifiche discipline legislative, intese a realizzare le tendenze e le scelte di politica economica prevalenti in un dato momento. Con riguardo al settore industriale, l?esame della legislazione rivela una evoluzione per niente lineare, che, comunque modificando l?originario principio enunciato nella relazione al codice civile circa la irrilevanza della persona dell?azionista, ha determinato dapprima la configurazione della "societa? impresa pubblica" e successivamente la sua "privatizzazione". Secondo una prima tendenza - risalente agli anni cinquanta (cfr. L. n. 1589 del 1956) - nel senso della "partecipazione" dello Stato e degli enti
pubblici alla gestione dell?economia, il