Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 15930
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rnirresto C.U. e x ari._ li ;:.o. l 4 uzai i;.'it 115/02 SENTENZA sul ricorso n. 33601 - 2019 R.G. proposto da: COLTRARO GIAMBATTISTA - c.f. CLTGBT75B06F158R - rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato F O ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'avvocato professor A D P e dall'avvocato professor A S;elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Camiciotti, n. 71, presso lo studio dell'avvocato F O. RICORRENTE contro CONSIGLIO NOTARILE di SIRACUSA - c.f. 80006930897 - in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina, n. 42, presso lo studio dell'avvocato A G che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato R D ed all'avvocato M G lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di PALERMO INTIMATOavverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. 3030/2019, udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere dott. L A, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi in parte inammissibile ed in parte infondato l'esperito ricorso, in subordine ed in ogni caso ne ha chiesto l'integrale rigetto;uditi l'avvocato A D P e l'avvocato A S per il ricorrente, udito l'avvocato M G per il controricorrente;FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina ("CO.RE.DI.") dei Notai per la Sicilia irrogava al notaio G C, con motivazioni depositate il 18.7.2017, a definizione dei procedimenti disciplinari riuniti n. 8/2016 e n. 1/2017 (il primo, avviato a seguito di ispezione straordinaria effettuata in data 22.10.2015 presso lo studio del medesimo notaio;il secondo, avviato dal conservatore dell'Archivio notarile di Siracusa in esito all'ispezione del 21.12.2016), sanzioni disciplinari con riferimento ai seguenti - per quel che qui rileva - capi di incolpazione: 1) violazione dell'art. 147, lett. b), della legge notarile (n. 89/1913), per mancata collaborazione con il Consiglio Notarile di Siracusa, ovvero per omessa esibizione, in sede di ispezione straordinaria, delle visure ipotecarie e catastali relative ad atti di compravendita immobiliare stipulati a cd. "rischio e pericolo del compratore";2) violazione dell'art. 147 della legge notarile, per tardiva registrazione e trascrizione degli atti;3) violazione degli artt. 20 e 147, lett. a) e b), della legge notarile e dell'art. 1, 30 co., del codice deontologico, per mancato pagamento della polizza assicurativa professionale;4) violazione degli artt. 28, 47, 48, 51, n. 10, 58, n. 4, della legge notarile, degli artt. 782 e 1392 cod. civ. e dell'art. 54 reg. not., per aver stipulato un atto di donazione con allegata procura a donare rogata dallo stesso notaio C, priva delle firme dei testimoni, atti entrambi nulli;5) violazione dell'art. 28 della legge notarile, per aver stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto, tra l'altro, quattro garages, in relazione ai quali l'atto non conteneva la dichiarazione di conformità catastale di cui all'art. 29, 10 co. bis, della legge n. 52/1985, con conseguente nullità dell'atto;6) violazione dell'art. 28 della legge notarile, per aver stipulato un atto denominato "rettifica", relativo ad un precedente atto del 18.6.2001, a rogito del notaio M d A, corretto nel senso che dovesse intendersi comprensivo anche di un fabbricato rurale erroneamente omesso;atto di rettifica avente in realtà natura traslativa e non dichiarativa, privo delle menzioni urbanistiche di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985 relativamente al fabbricato rurale e, come tale, nullo. 2. Il notaio G C proponeva in data 6.12.2017 reclamo alla Corte d'Appello di Palermo. Il Consiglio Notarile di Siracusa si costituiva ed instava per il rigetto del reclamo.Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo concludeva per la conferma del provvedimento reclamato. 3. Con ordinanza n. 3030/2019 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Evidenziava la corte, in ordine al primo capo di incolpazione, che pur nel regime antecedente alla novella di cui alla legge n. 208/2015 doveva, da un canto, reputarsi legittimo, nel corso dell'accesso degli organi del consiglio notarile, l'esame di atti e repertori e doveva, d'altro canto, reputarsi sussistente il dovere di collaborazione da parte del notaio pur su semplice richiesta del consiglio notarile. Evidenziava la corte, in ordine al secondo capo di incolpazione, che, per un verso, gli atti oggetto di contestazione erano stati registrati tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula;che, per altro verso, ai sensi dell'art. 2671 cod. civ., il notaio ha l'obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita "nel più breve tempo possibile";che, per altro verso ancora, il reclamante aveva curato sistematicamente in ritardo la trascrizione degli atti oggetto di contestazione e non aveva addotto alcuna circostanza idonea a giustificare il ritardo. Evidenziava la corte, in ordine al terzo capo di incolpazione, che il tardivo pagamento della rata della polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile aveva comportato l'effetto della sospensione dell'efficacia della copertura assicurativa in contrasto con l'obbligo di salvaguardia degli interessi dei terzi. Evidenziava la corte, in ordine al quarto, al quinto ed al sesto capo di incolpazione, che la circostanza per cui il reclamante avesse posto in essere le iniziative necessarie allo scopo di tener indenni le parti da eventuali effetti pregiudizievoli, non valeva ad escludere la rilevanza disciplinare ed il disvalore deontologico delle condotte tenute. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso G C;ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Il Consiglio Notarile di Siracusa ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Palermo non ha svolto difese. 5. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 93 bis e 147, lett. b), della legge n. 89/1913. Deduce che il disposto dell'art. 93 bis, 2° co., lett. a), leg. not., nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella di cui alla legge n. 208/2015, non contemplava la possibilità di "richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale". Deduce quindi che l'attività ispettiva, sui cui esiti è stato incardinato il procedimento disciplinare, era ed è illegittima, siccome in contrasto con la basilare garanzia costituzionale dell'inviolabilità del domicilio anche professionale, sicché, da un lato, la corte d'appello avrebbe dovuto dichiararla tale, sicché, dall'altro, non era tenuto ad impugnarla specificamente. Deduce ulteriormente che l'interpretazione dell'art. 93 bis leg. not. nei termini recepiti dalla Corte d'Appello di Palermo ne importa inevitabilmente l'illegittimità costituzionale, nella misura in cui, senza meccanismi di salvaguardia, prelude all'utilizzo, in sede disciplinare e penale, delle informazioni reperite durante l'ispezione contro il destinatario del provvedimento. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 147, lett. b), della legge n. 89/1913 e dell'art. 2671 cod. civ. Deduce che, ai fini della richiesta di registrazione e di trascrizione degli atti rogati, contrariamente all'assunto della Corte di Palermo, l'unico termine legislativamente previsto e sistematicamente rispettato è quello di trenta giorni per l'assolvimento delle formalità nei confronti dell'Erario. 8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 147 della legge n. 89/1913 e dell'art. 1901 cod. civ. Deduce che, qualora il consiglio nazionale dei notai abbia provveduto a forme di assicurazione collettiva, il notaio non è obbligato alla stipula di polizza assicurativa individuale aggiuntiva. Deduce ulteriormente che il mero ritardo nel pagamento della rata di premio non può essere equiparato alla mancanza della copertura, siccome ne implica la mera sospensione, tanto più che durante il periodo di scopertura non si è registrata l'apertura di sinistri. 9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 89/1913 e dell'art. 29 della legge n. 52/1985. Deduce, con riferimento al quinto capo di incolpazione, correlato alla stipulazione di un atto di compravendita non contenente la dichiarazione di conformità catastale, che in dipendenza della successiva "conferma", di cui JA 'Ss o*P' sussistevano tutti i presupposti, l'atto originario non era da considerare nullo bensì valido ed efficace ex tunc. 10. Con il quinto motivo il ricorrente - subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi - denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 144 della legge n. 89/1913. Deduce che la corte distrettuale ha illegittimamente ed immotivatamente disconosciuto l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 144 leg. not. 11. Va previamente disattesa la richiesta - formulata in memoria dal ricorrente (cfr. pagg. 1 - 5) - di riunione al presente procedimento del procedimento iscritto al n. 35825-2019 r.g. I fatti oggetto di contestazione nella vicenda disciplinare nella quale si innesta il ricorso per cassazione che ha dato origine al procedimento iscritto al n. 35825/2019 r.g., sono ontologicamente dissimili da quelli sottesi al ricorso oggetto del presente procedimento. Il che è di per sé sufficiente per denegare la sollecitata riunione (la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità de/giudice innanzi al quale i procedimenti pendono: cfr. Cass. (ord.) 18.11.2014, n. 24496;Cass. 19.1.1979, n. 402). 12. Va del pari previamente puntualizzato che i rilievi svolti dal ricorrente in memoria (alle pagg. 5 - 6) circa il preteso "vizio di notifica del reclamo a suo tempo proposto nell'interesse del notaio C" (così memoria, pag. 5), siccome il reclamo "è stato notificato direttamente all'Archivio Notarile di Siracusa" (così memoria, pag. 5) anziché in persona del Ministro della Giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, non rinvengono alcun riflesso sia nella parte del ricorso in cui si dà conto del reclamo alla corte d'appello (pagg. 5 - 9) e dell'impugnata ordinanza della corte d'appello (pagg. 9 - 11) sia nei motivi di ricorso. 13. Dei surriferiti rilievi - e, ben vero, al di là della valenza (nullità) (cfr. Cass. sez. un. 20.7.2016, n. 14916 (Rv. 640603)) e della sanatoria (cfr. Cass.30.9.2011, n. 20067) del preteso vizio di notifica - risulta perciò, senza dubbio, preclusa la disamina. Depone in tal senso l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097;Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471). 14. Il primo motivo di ricorso va respinto. 15. Si reputa che pur al cospetto del precedente dettato dell'art. 93 bis, 2° co., lett. a), della legge notarile, contemplante la possibilità di "effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio" e quindi indipendentemente dalla addizione normativa operata dall'art. 1, 139° co., lett. c), della legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dall'1.1.2016 ("richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, 11‘ estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale"), vi fosse la possibilità di richiedere informazioni. Del resto, questa Corte da tempo ha affermato che costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. E da tempo ha specificato che l'art. A.4.1, lettera b), dei "Principi di deontologia professionale dei notai" - che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio notarile, ai sensi della legge 27.6.1991, n. 220 - espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale. Cosicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile (cfr. Cass. 15.7.1998, n. 6908). 16. Su tale scorta si reputa segnatamente quanto segue.„0. In primo luogo, in maniera del tutto ineccepibile la Corte di Palermo ha ritenuto che pur al cospetto del previgente dettato legislativo il dovere di collaborazione del notaio si correlasse non solo ai casi di "accessi” o "ispezioni" ma anche al caso di una semplice richiesta del Consiglio (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 5 - 6). In secondo luogo, del tutto ingiustificata è la prospettazione di illegittimità del potere esperito dal Consiglio notarile, siccome - si assume - "non previsto da una norma di legge", siccome - si assume - "esercitato in difetto di previsione legale" (così memoria, pagg. 7 e 8). In terzo luogo, manifestamente infondati si qualificano i dubbi di legittimità costituzionale prefigurati sia in rapporto all'art. 14 Cost. (cfr. ricorso, pag. 15) sia in rapporto all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U., disposizione, quest'ultima, che - si adduce - "nella sua ampia formulazione in materia di equo processo, ricomprende certamente il principio del nemo tenetur se detegere" (così ricorso, pag. 17), principio alla stregua del quale la mancata collaborazione di egli ricorrente deve reputarsi scriminata (cfr. memoria, pag. 10). In particolare, a tal ultimo riguardo (e con riferimento ai rilievi di cui alle pagg. 11 - 14 della memoria), non che reiterarsi l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2927).„or 17. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 18. Si reputa che ineccepibilmente la Corte di Palermo ha ritenuto che l'obbligo, ex art. 2671, 1° co., cod. civ., di curare che la trascrizione venga eseguita "nel più breve tempo possibile”, operasse nella specie e valesse, con riferimento al secondo addebito, a dar fondamento alla responsabilità disciplinare del notaio C (cfr. Cass. 12.5.1990, n. 4111, ove, seppur con riferimento alla responsabilità del notaio nei confronti del cliente, si specifica che il legislatore - stabilendo, al 10 co. dell'art. 2671 cod. civ., che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile" - ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità). Correttamente, dunque, la Corte siciliana ha ritenuto che il notaio fosse venuto meno ai doveri di diligenza professionale in dipendenza del "sistematico ricorso agli ultimi giorni disponibili" (così ordinanza impugnata, pag. 9). Non si giustifica, perciò, a fronte della surriferita univoca indicazione codicistica una diversa opzione esegetica, ovvero l'assunto secondo cui il termine è quello di trenta giorni. Né può opinarsi nel senso che il termine di cui all'art. 2671, 1° co., cod. civ. rilevi unicamente ai fini della responsabilità da inadempimento. 19. Indiscutibilmente, la corte di merito ha ancorato la sua interpretazione alla previsione dell'art. 2671, 1° co., cod. civ. Cosicché neppure si giustifica l'assunto del ricorrente secondo cui la corte distrettuale ha opinato per l'applicabilità del termine "entro il più breve tempo possibile" sulla base di un protocollo al codice deontologico mai entrato in vigore (cfr. ricorso, pag. 20). 20. Ovviamente va ribadito che con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non è possibile ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni, qualora non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso introduttivo;né è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito. In tal guisa non possono, a rigore, essere scrutinate le ulteriori argomentazioni veicolate appunto dalla memoria con riferimento al secondo motivo di ricorso. 21. In ogni caso - con riferimento al rilievo (svolto in memoria) circa l'asserita indeterminatezza del termine, incompatibile con la responsabilità disciplinare nel segno dell'art. 7 della C.E.D.U. (cfr. memoria, pagg. 14/15) - questa Corte spiega, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, con precipuo riferimento all'art. 147, 10 co., lett. a), della legge n. 89 del 1913, che siffatta disposizione individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico;e soggiunge che la menzionata norma rispetta, dunque, gli artt.00. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 C.E.D.U., tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale (cfr. Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10872. Cfr. altresì Cass. 23.3.2012, n. 4720, ove si soggiunge che l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 è rispettoso de/principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro, attinente alla sola materia penale) e che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto). 22. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 23. Si ripropongono le preclusioni correlate alla "funzione" della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con riferimento al rilievo "della mancanza di una norma disciplinare o deontologica che obblighi il notaio a sottoscrivere una polizza individuale in aggiunta a quella collettiva" (così memoria, pag. 17), rilievo di cui non vi è puntuale riflesso nel corpo del terzo mezzo di impugnazione. 24. In ogni caso, al riguardo, a riscontro dell'ineccepibile affermazione di responsabilità disciplinare con riferimento al "terzo addebito", vanno condivisi e recepiti gli argomenti del controricorrente. Ovvero l'argomento secondo cui la copertura assicurativa collettiva garantita dal "Consiglio Nazionale del Notariato" è circoscritta al valore, di certo non adeguato, compreso tra euro 50.000,00 ed euro 150.000,00 (cfr. controricorso, pag. 58).Ovvero l'argomento secondo cui l'illecito connesso alla mancata stipula di una polizza individuale si correla all'esigenza di scongiurare forme di pericolo (cfr. controricorso, pag. 59). Cosicché a nulla vale che il ricorrente adduca che non è obbligato alla stipula di polizza assicurativa individuale aggiuntiva e che il ritardo nel pagamento della rata di premio non è equiparabile alla mancanza della copertura. 25. Il quarto motivo di ricorso va rigettato. 26. Nuovamente sovvengono le preclusioni connesse alla "funzione" dell'atto ex art. 378 cod. proc. civ. in ordine ai rilievi svolti in memoria (cfr. pagg. 17 - 26), ampiamente integrativi delle scarne argomentazioni svolte in ricorso (cfr. 24 - 25). 27. In ogni caso è sufficiente, ai fini della compiuta disamina del quarto mezzo di impugnazione, concernente il quinto addebito (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2), il riferimento all'insegnamento di questo Giudice, insegnamento cui si correlano, in espresso dissenso, gli ampi rilievi dal ricorrente formulati in memoria. Ovvero all'insegnamento secondo cui il notaio che riceve un atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili privo delle menzioni di cui all'art. 29, 1° co. bis, della legge n. 52/1985 incorre nel divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ex art. 28, 1° co., n. 1, della legge n. 89 del 1913 (e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, 2° co., della medesima legge), divieto che è violato nel momento stesso della redazione dell'atto nullo, senza che possano spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare l'atto ai fini privatistici, quale l'eventuale successiva sua conferma, ai sensi del 1° co. ter del medesimo art. 29 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16519. Cfr. altresì Cass. (ord.) 29.8.2019, n. 21828, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28, 10 co., n. 1, della legge n. 89 del 1913 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, 2° co., della medesima legge) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore (quale, nella specie, la possibile stipula di un atto di conferma) per conservare l'atto ai fini privatistici). 28. Il quinto motivo di ricorso del pari va rigettato. 29. Viene in rilievo la previsione del 10 co. dell'art. 144 leg. not., come sostituita dall'art. 26 del dec. Igs. 1.8.2006, n. 249: "se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione, e la sospensione alla destituzione". 30. Al cospetto del surriferito dettato normativo il riscontro della concreta ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche - funzionali non soltanto alla graduazione della sanzione da irrogare (cfr. Cass. 6.7.2006, n. 15351) - e delle attenuanti specifiche del "ravvedimento operoso" è senza dubbio affidato all'accertamento, alla valutazione del giudice del merito. Invero, questa Corte spiega che nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (cfr. Cass. 27.5.2011, n. 11790. Si tenga conto che i "fatti" che questa Corte ebbe a scrutinare con la testé menzionata pronuncia n. 11790/2011, risalivano all'anno 2007 ed al primo trimestre del 2008, quindi erano successivi alla novella di cui al dec. Igs. n. 249/2006. Cfr. altresì Cass. 12.2.2020, n. 3458, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, 10 co., legge n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 legge cit. Cfr. Cass. 25.2.2000, n. 2138, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione). E spiega, al contempo, che l'applicazione dell'agevolazione sanzionatoria segue, sì, obbligatoriamente il riscontro del "ravvedimento operoso", ma a condizione, ben vero, che il "ravvedimento operoso" sia stato accertato (cfr. in motivazione Cass. 21.7.2016, n. 15073). 31. Or dunque, nella specie, la corte territoriale ha in maniera ineccepibile e congrua statuito circa le attenuanti. Ha puntualizzato, dapprima, che l'attenuante del "ravvedimento operoso" era già stata riconosciuta dalla "CO.RE.DI" con riferimento agli addebiti sub 4), sub 5) e sub 6), con irrogazione della sanzione pecuniaria (rispettivamente, di euro 3.000,00, di euro 3.000,00 e di euro 10.000,00) in luogo della sospensione (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10). //,;\_ 16 Ha puntualizzato, poi, con precipuo riferimento all'addebito sub 2) ("tardiva registrazione e trascrizione di atti"), per il quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per la durata di due mesi, ai fini evidentemente dell'attenuante specifica del "ravvedimento operoso", che le iniziative assunte ex post dal notaio C non valevano ad elidere la gravità della condotta sotto il profilo disciplinare (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10). Si tratta di un rilievo inappuntabile, siccome la "tardiva registrazione - trascrizione di atti", al pari della mancata collaborazione con il Consiglio Nazionale di Siracusa, sostanziante l'addebito sub 1) (per il quale è stata irrogata la sospensione per la durata di un mese;per l'addebito sub 3) è stata invece irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00), non si presta, di per sé, ad essere "rimediata" mediante condotte ex post finalizzate alla eliminazione delle conseguenze dannose. Ha puntualizzato, infine, che non vi era margine per far luogo all'invocata applicazione delle attenuanti generiche, siccome gli illeciti disciplinari ascritti al reclamante, consistiti in ripetute - e non occasionali (cfr. viceversa in tal senso memoria, pag. 26) - violazioni di norme deontologiche, erano stati tali da suscitare un significativo allarme sociale, viepiù in considerazione dei compiti primari - di salvaguardia della certezza dei traffici giuridici, di tutela dell'interesse pubblico - gravanti sul notaio (cfr. ordinanza impugnata, pag. 12). 32. Si tenga conto, da ultimo, che, "nel procedimento disciplinare a carico dei notai, considerato che la legge notarile non prevede parametri predeterminati, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla";e che, "in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello 4\ 17 stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (così in motivazione Cass. 28.2.2019, n. 6016). 33. Ovviamente non sono scrutinabili le argomentazioni svolte in memoria (cfr. pagg. 27 - 29), che esorbitano dalla funzione dell'atto difensivo di cui all'art. 378 cod. proc. civ. 34. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 35. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, del d.P.R. n. 115/2002;il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
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