Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27148
Ordinanza
21 ottobre 2024
Ordinanza
21 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della l. n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della l. n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mirando ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e gli eventuali controlli, grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, i quali devono rendere la dichiarazione autocertificativa, pur in forma negativa, anche nei casi limite, in cui, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di garanzia elettorale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7239/2022 Numero sezionale 3512/2024 Numero di raccolta generale 27148/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto Opposizione a ALBERTO GIUSTI Presidente sanzione CLOTILDE PARISE Consigliere amministrativa per violazione della LAURA TRICOMI Consigliere legge elettorale Ud. 26/09/2024 CC ROSARIO CAIAZZO Consigliere- Rel. Cron. R.G.N. 7239/2022 RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7239/2022 proposto da: EL LO NI, elett.te domiciliato presso l'avv. Cristiano Bertoncini, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente – -
contro
- COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER L'ABRUZZO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difeso;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1832/2021 della Corte d'appello di L'Aquila, pubblicata il 22.12.2021;
1 Numero registro generale 7239/2022 Numero sezionale 3512/2024 Numero di raccolta generale 27148/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 22.12.2020, rigettava la domanda proposta in riassunzione – a seguito della declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Vasto- da GI DE LO avente ad oggetto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogatagli il 23.1.19 dal Collegio regionale di Garanzia Elettorale per l'Abruzzo per la somma di euro 25.823,00, per non aver depositato: il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute o, in mancanza, la dichiarazione di non aver ricevuto contributi e sostenuto spese, a norma dell'art. 7 l. n. 515/93, così come richiamato dall'art. 13, c. VI, l. n. 96/12. Con sentenza depositata il 22.12.21, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'impugnazione proposta da GI DE RR, osservando che: era inapplicabile alla diffida e alla contestazione dell'illecito il termine di cui all'art. 14 l. n. 689/81- in conformità della citata consolidata giurisprudenza di legittimità- in considerazione della speciale natura della stessa diffida, avente finalità anche di consentire al candidato di sanare l'illecito con il tardivo invio della dichiarazione;
era infondata la doglianza afferente all'elemento soggettivo dell'illecito, atteso che, esclusa la rilevanza dell'invocata ignoranza del candidato, per non aver fattivamente partecipato a nessuna iniziativa elettorale comportante spesa, né ricevuto contributi da denunciare, correttamente era stata ritenuta superflua la prova orale articolata, considerando che, una volta ricevuta la diffida, il candidato avrebbe dovuto, prima della scadenza del termine assegnato con la diffida, presentare la suddetta dichiarazione, quale adempimento formale 2 Numero registro generale 7239/2022 Numero sezionale 3512/2024 Numero di raccolta generale 27148/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 imprescindibile, anche per la dimostrazione di aver fatto il necessario per invocare l'esimente della buona fede. GI DE RR ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi. Il Collegio regionale di Garanzia Elettorale per