Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12539
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARIUCCI GIANCARLO nato a RIGNANO FLAMINIO il 20/05/1951 GIOVANNETTI SILVANA nato a RIGNANO FLAMINIO il 31/08/1951 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZ];
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 28 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, all'esito dell'opposizione delle parti offese D U e F U, ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale a carico di G M e S G, indagati per il reato previsto dall'art. 491 cod. pen. Il Gip disponeva procedersi a indagini suppletive consistenti nel verificare, a mezzo consulenza tecnica, l'autenticità dei due testamenti che risultavano fra loro contraddittori e dei quali le persone offese denunciavano la falsità.
2. Avverso il decreto ricorrono per cassazione con unico atto gli indagati, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione dell'art. 410 cod. pen. Sostengono i ricorrenti che l'opposizione all'archiviazione risultava priva della indicazione delle ulteriori indagini richieste, condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. cosicchè il Gip avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 28 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, all'esito dell'opposizione delle parti offese D U e F U, ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale a carico di G M e S G, indagati per il reato previsto dall'art. 491 cod. pen. Il Gip disponeva procedersi a indagini suppletive consistenti nel verificare, a mezzo consulenza tecnica, l'autenticità dei due testamenti che risultavano fra loro contraddittori e dei quali le persone offese denunciavano la falsità.
2. Avverso il decreto ricorrono per cassazione con unico atto gli indagati, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione dell'art. 410 cod. pen. Sostengono i ricorrenti che l'opposizione all'archiviazione risultava priva della indicazione delle ulteriori indagini richieste, condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. cosicchè il Gip avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
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