Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2013, n. 21454
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Nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
In tema di danno da errate informazioni della P.A., con riferimento al risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente nella convinzione, derivante da erronea informazione dell'INPS circa la congruità della sua posizione contributiva utile, di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità, benché sia da escludersi in via generale che l'ordinamento imponga all'assicurato l'obbligo di verificare l'esattezza dei dati forniti dall'I.N.P.S., può trovare applicazione il principio di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che impone l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore, sicché l'assicurato deve essere risarcito in misura diminuita, qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla pubblica amministrazione e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30189/2008 proposto da:
ON OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO GIUNTOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 466/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/04/2008 r.g.n. 1085/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato GOBBI LUISA per delega GIUNTOLI SERGIO;
udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL GO agiva nei confronti dell'INPS per il risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalle errate informazioni fornite dall'INPS, sulla cui base aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro nel convincimento di avere raggiunto il requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 marzo 2008, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, osservando che le informazioni erano state fornite a mezzo di estratti-conto assicurativi, privi di sottoscrizione, contenenti risultanze di archivio, rilasciati a semplice richiesta dell'interessato, i quali non potevano valere come atti certificativi della situazione contributiva dell'assicurato, ma avevano un valore solo conoscitivo;
che sarebbe stato onere dell'interessato chiedere il rilascio di una formale certificazione da parte dell'ente previdenziale;
che solo sulla base di quanto attestato e sottoscritto da un funzionario in grado di rappresentare la volontà dell'Istituto il LL avrebbe potuto, con tutta ragionevolezza, assumere le proprie impegnative determinazioni.
Osservava ulteriormente che l'errore era comunque riconoscibile, riguardando periodi contributivi parzialmente sovrapponibili;
che sia l'assicurato, che era a conoscenza della propria storia lavorativa, sia il patronato, soggetto esperto e qualificato in materia, avrebbero potuto incrociare i dati relativi ai periodi lavorativi risultanti dal libretto di lavoro con quelli emergenti dall'archivio informativo dell'INPS, riscontrando l'errore, e in caso di dubbio richiedere all'INPS una formale certificazione dell'effettivo stato contributivo;
che, al contrario, l'appellato, dopo una domanda esplorativa presentata tramite il patronato, non si era preoccupato di acquisire più affidabili riscontri e si era dimesso dal lavoro nell'errata convinzione di avere raggiunto il requisito contributivo per la pensione di anzianità.
Soggiungeva che, anche a volere ravvisare la responsabilità dell'INPS, non poteva escludersi il concorso di colpa dell'interessato, il quale aveva assunto l'intempestiva determinazione di rassegnare le dimissioni senza acquisire più tranquillizzanti e documentate certezze sul perfezionamento del diritto.
Escludeva, infine, che il danno potesse essere costituito dai ratei pensionistici maturati dal 1 aprile 1996 al 31 dicembre 1996, come ritenuto dal giudice di primo grado, anziché dalle retribuzioni non percepite nello stesso periodo: difatti, il LL, se avesse saputo della sovrapposizione dei periodi contributivi che ritardavano a fine anno 1996 il momento di maturazione del requisito contributivo, avrebbe certamente continuato nell'attività lavorativa fino al perfezionamento delle condizioni di accesso al trattamento;
di conseguenza il danno risarcibile era costituito dal ristoro per la mancata percezione della retribuzione nel periodo suindicato, con conseguente versamento contributivo, destinato ad incidere sulla misura del trattamento finale.
Per la cassazione di tale sentenza LL GO propone ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c., R.D. n. 1422 del 1924, art.78, e L. n. 88 del 1989, art. 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza per avere trascurato di considerare che
anteriormente al 2004 l'INPS, per sua stessa ammissione, non era in grado di rilasciare estratti conto certificativi e ciò non poteva che avvalorare la tesi dell'impossibilità di emettere una formale attestazione, valida agli stessi fini.
Inoltre, i documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi che l'Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli interessati.
Nel formulare il relativo quesito di diritto il ricorrente chiede se, nell'impossibilità di rilasciare veri e propri estratti conto certificativi da parte dell'INPS - o comunque ed in ogni caso - possa essere attribuito valore certificativo alle comunicazioni fornite dall'Istituto agli assicurati sulla loro posizione contributiva e dunque alle situazioni contributive da essi descritte così che le errate informazioni in eccesso rese ai richiedenti circa il numero dei contributi versati (solo apparentemente sufficienti al riconoscimento della pensione di anzianità) possano costituire per l'INPS, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54, fonte di responsabilità contrattuale, tale da potersi ritenere che l'Istituto sia tenuto al risarcimento dei danni causati all'interessato a seguito della interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, conseguenti alle suddette comunicazioni, sulla correttezza delle quali il lavoratore aveva riposto pieno affidamento circa l'insorgenza del proprio diritto.
Il ricorso è meritevole di